CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 09427/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.22460/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 74/b presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr 23 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA] intimata avverso la sentenza nr. 1642/2020 della Corte d’Appello di Roma depositata in data 4/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di Appello di Roma, con la gravata sentenza, per quanto di interesse in questa sede, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] spa, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], sindaco effettivo della società fallita, in solido con gli altri membri del collegio sindacale e con l’amministratore unico, al pagamento della somma di € 994.817,73, oltre interessi, in favore della procedura per l’inosservanza dei doveri derivanti dalla carica rivestita in relazione a condotte di mala gestio e atti distrattivi posti in essere dall’amministratore. 2 Le argomentazioni poste a fondamento della decisione sono le seguenti: i) il periodo nel quale il Proietti aveva ricoperto la carica di membro del collegio sindacale andava dal dicembre 2008 sino alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ii) il sindaco risponde anche per le condotte antidoverose risalenti ad epoca precedente l’assunzione dell’incarico, specie in realtà societaria su ristretta base familiare, ogniqualvolta sia possibile, in presenza di situazioni di allarme, attivarsi con tutti i mezzi previsti dalla normativa di settore; iii) il ricorrente, unitamente agli altri membri del collegio sindacale, non aveva posto in essere interventi ed iniziative idonee a far fronte ai chiari segnali di allarme circa il depauperamento del patrimonio per effetto di condotte distrattive realizzate dall’amministratore in danno della società ed in favore di società riconducibili allo stesso soggetto economico (la ditta individuale Onorati, la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl); iv) il Proietti avrebbe potuto e dovuto avvedersi, e conseguentemente esercitare tutti i poteri ispettivi, dei pagamenti privi di giustificazione avvenuti nel 2009 e delle operazioni di stralcio dei crediti compiute dall’amministrazione in favore di parti correlate; v) sussisteva il nesso causale tra la condotta omissiva serbata dai sindaci e l’evento dannoso dal momento che l’attivazione dei poteri di vigilanza e controllo avrebbe avuto l’effetto di interrompere la condotta antidoverosa dell’amministratore, consistita nei pagamenti effettuati dall’amministratore, in favori di soggetti correlati, successivamente al dicembre 2008 ed ammontanti ad € 994.817,73. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria; il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il controricorso del [OSCURATO:PERSONA] non essendo stato tempestivamente notificato al ricorrente. 1.1 Il ricorso principale risulta, infatti, notificato in data 17/7/2020, mentre il controricorso è stato notificato il 17/11/2020, ben oltre il termine previsto dall’art 370 1° comma c.p.c., ratione temporis vigente. 2 I motivi del ricorso possono così sintetizzarsi: 1) «nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nr. 4) per violazione dell’art . 132 co. 2° nr. 4 c.p.c.» per avere la Corte motivato le ragioni della responsabilità del ricorrente e quantificato l’ammontare delle operazioni, sostenendo che il suo corretto agire avrebbe posto rimedio - secondo una indimostrata petizione di principio - mentre nulla è detto in relazione alla tempistica degli eventi, alla capacità patrimoniale delle parti correlate, alla consistenza patrimoniale che si sarebbe dissolta, al tipo di interventi possibili per il sindaco, né tanto meno è stato formulato un giudizio prognostico sulla idoneità di questi ad elidere, parzialmente o del tutto il danno; 2) «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3» per avere la Corte attribuito alla consulenza tecnica, utilizzata per la decisione, un senso contrario al suo contenuto; 3) «violazione degli artt. 2407 c.c. 2 comma, 2393 c.c. comma 3; 2409 c.c., in relazione all’art. 360 nr 3 c.p.c.» , si sostiene ancora una volta che i giudici di seconde cure abbiano travisato le risultanze della CTU e che il Proietti, appena entrato in carica, pur ammettendo che egli fosse stato in grado di accorgersi dei rischi, non poteva certo promuovere azioni di responsabilità; 4) «violazione degli artt.2485 co. 2, 2485 , 2482 ter c.c. in tema di nesso di causalità, in relazione all’art. 360 nr 3» , si afferma che il Tribunale avrebbe conculcato il principio della «preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non» posto che il ricorrente nulla avrebbe potuto più fare al suo ingresso in società per fatti risalenti al 2005. 2 Il primo motivo è infondato. 2.1 Per consolidata giurisprudenza il curatore che agisce con azione di responsabilità dei sindaci secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa ad esempio di una procedura concorsuale , culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass.18705/2016, 25584/2018 con riferimento alle prestazioni professionali del sindaco, Cass . SU n. 42093 del 2021, in motiv.e 35489/2023). 2.2 Tale orientamento va adattato alla ipotesi, prevista dall’art . 2407 2 ° comma c.c., di responsabilità concorrente e solidale dei sindaci con quella degli amministratori, per omessa vigilanza sui comportamenti di questi. In tale evenienza secondo il recente insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 2343/2024) il danneggiato deve fornire «la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco; quella condotta, cioè, che il sindaco, che poi agisce in sede concorsuale per l’adempimento del proprio credito stante il pregresso inadempimento del corrispettivo, avrebbe dovuto tenere –e non ha tenuto - in relazione al suo mandato. Solo, dunque, per essa appare sufficiente, nella ripartizione dell’onere della prova, che il creditore della prestazione di vigilanza (nella fattispecie, e per la società, il curatore fallimentare) possa anche limitarsi a eccepire, nei segnalati termini di specificità, l’inesatto adempimento, allegato come difetto di vigilanza rispetto a fatti specifici invece non solo descritti ma anche provati». 2.3 E’ stato, inoltre, precisato che non è sufficiente per escludere l’inadempimento dei sindaci il fatto di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi ove gli stessi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori: nello stesso modo in cui le dimissioni presentate, ove non fossero accompagnate anche da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti gestori, non escludono l’inadempimento del sindaco posto che, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato, la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo e le dimissioni diventano, anzi, sotto questo profilo, esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità (cfr. Cass. 18770/2019 e, più recentemente , 2400/2024). 2.6 L’impugnata sentenza si è uniformata a tali principi e, lungi dal presentare i denunciati profili di carenza di motivazione, ha esaurientemente spiegato, in maniera ben al sopra del minimo costituzionale, le ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono il giudizio di responsabilità del Proietti; in particolare i giudici capitolini dopo aver evidenziato i fatti di mala gestio compiuti dall’amministratore unico (pagamenti e prelevamenti effettuati in favore di soggetti e società a lui riconducibili), peraltro non oggetto di contestazione, hanno accertato le colpose condotte inerti del Proietti e degli altri sindaci in violazione dei propri doveri di vigilanza e controllo che hanno concorso a cagionare i danni alla società costituiti dalla diminuzione patrimoniale correlata al valore delle distrazioni. 3 Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la corte distrettuale ha ben compreso il significato e la portata delle affermazioni e delle conclusioni del CTU, recepite dal Tribunale, circa la impossibilità per il Proietti di porre in essere alcuna azione nel poco tempo a disposizione per evitare la produzione del danno. 3.2 I giudici di appello hanno, tuttavia, motivatamente dissentito dal giudizio di assoluzione del Proietti dalla culpa in vigilando spiegando che, tanto la presenza di elementi di allerta, che emergevano in relazione alla anomala operatività della società con le correlate ditte Onorati e la [OSCURATO:SOCIETA], quanto la peculiarità della società caratterizzata da una ristretta compagine societaria su base familiare, « imponessero controlli più intensi e frequenti ..non potendo i sindaci limitarsi ad una vigilanza sulla gestione di tipo formale e burocratico senza invece assumere iniziative di tipo ispettivo o di ricorso all’autorità giurisdizionale m ediante deliberazione di azione di responsabilità di sicuramente efficacia anche…in funzione deterrente». 3.3 La doglianza in definitiva si risolve in una ostensione di un mero dissenso motivazionale ed è intesaunicamente a promuovere una rivalutazione del quadro istruttorio sfavorevolmente apprezzato dal decidente. 3.4 La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale) o, al contrario , non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U n. 20867/20). 4 Il terzo motivo è anch’esso inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. 4.1 La Corte ha affermato la responsabilità dei Proietti, insieme agli altri componenti del collegio sindacale, non per non aver promosso azione di responsabilità ma per omissione del dovere di vigilanza e di controllo attraverso tutta la gamma di strumenti di reazione, sollecitazioni, richieste, richiami, sino alle denunce alle autorità civili e penali. 5 Neanche il quarto motivo supera il vaglio di ammissibilità perché sotto le spoglie della violazione di legge si propone di sovvertire l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di meritoin ordine al nesso causale tra la condotta antidoverosa tenuta dal sindaco e il danno subito dalla società. 6 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 7 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio stante la tardività della notifica del controricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p