CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 27200/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTA' di Firenzesvolta la relazione svolta dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Michele CIAMBELLINI, ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso con conseguenti statuizioni.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Firenze ha rigettato il riesame proposto, in punto idoneità della solamisura inframuraria a tutelare le ritenute esigenze cautelari, nell’interesse di Nicola GRILLO,raggiunto da una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di cuiall’art. 73, comma 1, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, siccome ritenuto gravemente indiziatodi avere illecitamente detenuto Kg. 3 di cocaina il 27/02/2026, con la recidiva specifica nelquinquennio.2. La difesa del GRILLO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale hadedotto mancanza della motivazione e, comunque, vizio della stessa quanto al giudizio disussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di una misura non carceraria, ancheelettronicamente presidiata.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Michele CIAMBELLINI, ha depositatomemoria, con la quali ha concluso come in epigrafe.4. Con atto successivamente trasmesso, è stata prodotta dichiarazione di rinunciaall’impugnazione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale del sig. NicolaGRILLO, unitamente alla procura speciale a costui conferita in relazione al proc. pen. n.13799/2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia all’impugnazione.2. tuttavia, deve farsi luogo alla condanna alle spese processuali e al versamento di unasomma alla Cassa delle ammende, tenuto conto della assoluta genericità della rinuncia(raggiunto accordo per l’applicazione pena), cosicché non possono operare, nella specie, iprincipi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, quanto al difetto di soccombenza (Sez.3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rv. 272308 - 01).Si ritiene equo, quanto alla soccombenza, determinare la somma in euro cinquecento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 30/06/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]