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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 24524/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9430/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 828/2016 depositata il29/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per manutenzione nel possesso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] lamentavano l’aggravamento di una servitù di passaggio sul loro fondo, per effetto della realizzazione di un’autorimessa interrata da parte della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e della ditta [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del giudizio erano altresì intervenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in posizione adesiva rispetto a quella degli attori-ricorrenti.

Con sentenza n. 110/2008, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accordava la richiesta tutela, limitatamente alla sospensione di qualsiasi intervento volto a provocare lo scolo delle acque.

Contro la suddetta decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], Luigi ed [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano altresì (sempre in funzione adesivo- dipendente delle istanze degli appellanti) la [OSCURATO:PERSONA] e la Falcone, nonché, con distinte comparse, la [OSCURATO:PERSONA] e la ditta Ferrante, proponendo appello incidentale.

La Corte d’appello di Napoli pronunziava sentenza non definitiva n. 2304/2011, con la quale dichiarava ammissibile la domanda di manutenzione nel possesso, e con la successiva sentenza n. 868, depositata il 29 febbraio 2016, rigettava i motivi di impugnazione successivi al primo, regolando in conseguenza le spese di lite.

Il giudice di secondo grado affermava che il passaggio di un numero indeterminato di persone era stato già previsto all’atto della costituzione della servitù, che la zona in cui insisteva l’autorimessa era ormai completamente urbanizzata e che il possesso della servitù nell’anno antecedente la proposizione della domanda di manutenzione era esercitato con l’accesso di una quantità elevata di persone.

Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], Luigi ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di cinque motivi.

Resistono con controricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e la ditta [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza sono pervenute memorie ex art. 380 bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima doglianza, i ricorrenti assumono la violazione degli artt. 1066 c.c. e 115 comma 2° c.p.c., in relazione all’art. 1170 c.c., nonchéla violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c., in relazione agli artt. 1362 e 1170 c.c.

La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che una servitù esercitata per l’accesso al fondo dominante di ottantaquattro auto di ottantaquattro distinti proprietari c ostituisce molestia nel possesso del godimento del fondo servente, per non essere conforme a quella dell’anno precedente (nella specie limitata ad un accesso ad un fondo destinato ad agrumeto prima ed al passaggio di autocarri poi, per la realizzazione di un silos interrato di due piani destinato ad autorimessa di ottantaquattro box).

Inoltre, partendo dalla corretta interpretazione del patto di servitù –secondo la comune intenzione delle parti – l’indicazione “ diritto di passaggio a piedi e con veicoli come è stato operato per le altre vendite” non avrebbe potuto comprendere l’innovazione gravosa provocata dalla costruzione di un silos multipiano di ottantaquattro box con conseguente aggravio del flusso veicolare.

Il motivo è infondato. 1.1) Aifini della tutela del possesso di una servitù, per accertare e qualificare la relazione di fatto instauratasi fra il ricorrente ed il fondo che si assume servente, non è sufficiente avere riguardo alla pratica dell'anno precedente al preteso spoglio (o alla turbativa), dovendosi valutare l'intera relazione di fatto, così come si è sviluppata nel tempo.

La regola, posta dall'art. 1066 cod. civ., secondo la quale occorre avere riguardo alla pratica dell'anno antecedente, infatti, indica solo i criteri che devono essere seguiti per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso delle servitù, ma non stabilisce che per qualificare come possesso la relazione di fatto col fondo che si assume come servente occorra riferirsi solo alle manifestazioni di detta relazione nell'anno precedente al preteso spoglio (Sez. 2, n. 16956 del 29 novembre 2002). 1.2) E’ altresì noto il costante e risalente insegnamento di questa Corte, secondo cui qualora nel titolo costitutivo di una servitù non apparente, quale quella di passaggio, manchino, per la genericità delle espressioni adottate, le indicazioni circa le modalità di esercizio della stessa, si deve aver riguardo alle necessità del fondo dominante tenute presenti al tempo della costituzione della servitù e non a quelle sopravvenute, in conseguenza di innovazioni del fondo dominante che rendano più gravosa la condizione del fondo servente (Sez. 2, n. 43 del 6 gennaio 1979; Sez. 2, n. 5038 del 6 novembre 1978).

Venendo al caso in esame, l’atto di costituzione della servitù del 2 dicembre 1965 prevedeva – secondo quanto riporta la sentenza impugnata – “ ogni diritto e servitù emergenti dai titoli per quanto riguarda il viale privato con il diritto di passaggio a piedi e con veicoli come è stato operato per le altre vendite e così per il passaggio di tutte le condutture di adduzione e discarico, linee elettriche e quant’altro necessario per procedere sulla zona alla costruzione di un fabbricato per civile abitazione non di lusso”. 1.3) In definitiva, indipendentemente dal fatto che l’anno precedente a quello dell’incardinamento dell’azione possessoria il viale fosse stato percorso solo dai mezzi di cantiere, il dato rilevante è dato dal fatto che il titolo costitutivo della servi tù prevedeva il diritto di accesso per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione, comprensivo altresì (secondo l’id quod plerumque accidit e comunque secondo un’interpretazione conforme a buona fede) anche delle autorimesse, riconosciute pertinenziali dagli stessi ricorrenti, ai singoli appartamenti del compendio immobiliare. 2) La seconda censura si appunta sulla violazione degli artt.885 e 2697 c.c., nonché 115, 116, 244 e 696 c.p.c., in relazione all’art. 1170 c.c.

I giudici di secondo grado avrebbero violato la corretta applicazione della normativa codicistica riferita alle prove, giacché le fotografie dello stato dei luoghi preesistente ed i rilievi planimetrici, comparati alle fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi al tempo del ricorso, avrebbero consentito di apprezzare congruamente tutta la documentazione allegata, anche ai fini dell’art. 116 c.p.c., così da ritenere che il denunziato innalzamento costituisse una compromissione del precedente godimento ed una lesione del possesso, tutelabile ai sensi dell’art. 1170 c.c. 2.1) La terza lagnanza è volta a denunciare la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., giacché la Corte partenopea, con riguardo alla mancata ammissione del capitolo di prova diretto a dimostrare l’innalzamento della quota di campagna, avrebbe fatto riferimento alla deposizione Iaccarino, che aveva testimoniato sull’esistenza di un dislivello del terreno, precedente all’esecuzione dei lavori.

In tal modo, avrebbe attribuito valore decisorio ad una circostanza confutata dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione probatoria acquisita agli atti. 2.2) I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente perché attingono entrambi alla fonte della valutazione probatoria della sentenzaimpugnata, sono inammissibili. 2.3) La Corte distrettuale ha ricostruito – sulla scorta degli elementi a sua disposizione – una realtà fattuale non implausibile ed i mezzi d’impugnazione s’infrangono contro il principio per il quale l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni d ei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).

Resta pertanto precluso alla Corte di Cassazione il riesame delle risultanze istruttorie, a meno di non stravolgere la natura del giudizio di legittimità. 3) Con il quarto mezzo, i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 345 c.p.c.: la sentenza impugnata, a loro dire, avrebbe erroneamente affermato che la lesione del possesso dei sottoservizi era stata formulata per la prima volta in grado di appello, facendo valere una pretesa diversa da quella articolata in primo grado, laddoveinvece , per converso, con il ricorso per manutenzione, era stato richiesto al giudice di ordinare alle controparti di astenersi dal compiere qualsiasi opera ed intervento edilizio di allacciamento idrico ed elettrico e di manutenzione o pavimentazione in genere.

Questomotivo è invece fondato. 3.1) La Corte d’appello ha così testualmente motivato: “Col ricorso introduttivo gli appellanti deducevano che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’impresa geom. [OSCURATO:PERSONA] avevano anche “manomesso il viale privato nel possesso degli istanti dando seguito senza alcuna autorizzazione ad allacciamenti idrici ed elettrici”; la lesione del possesso denunciata in primo grado concerneva il viale e non i sottoservizi ivi presenti e solo in appello si evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA] si era indebitamente allacciata alle “utenze e condotte esistenti sul viale per cui è causa di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere state realizzate dal loro genitore [OSCURATO:PERSONA]”.

Gli elementi dedotti innanzi a questa Corte comportano un mutamento dei fatti costituitivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale della domanda ed i termini della controversia”. 3.2) I ricorrenti replicano che già in primo grado, con l’atto introduttivo, era stato da essi richiesto al giudice di ordinare a [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] di astenersi dal compiere qualsiasi opera od intervento edilizio di allacciamento idrico ed elettrico e di manutenzione o pavimentazione in genere sul viale privato.

Osservano inoltre che, con le note depositate il 16/6/2004 (doc. n. 9 in fascicolo manutenzione del possesso) e con la memoria ex art. 183 5° comma c.p.c. (doc. 11 in fascicolo manutenzione possesso), hanno richiamato l’allacciamento abusivo idrico ed elettrico, chiedendone la rimozione.

Invero, in tema diricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degliatti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte, ove – come nel caso di specie - sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti inricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degliatti (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021; Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020; Sez. 1, n. 5478 del 7 marzo 2018).

Nel caso di specie, essendo stato rispettato il principio di autosufficienza (cfr. ricorso pagg. 22 e ss.), dal l’esame del fascicolo, anche limitatamente all’atto introduttivo del giudizio, emerge che le doglianze degli odierni ricorrenti si appunta vano anche sull’allacciamento, senza autorizzazione, alla condotta idrica ed al servizio elettrico, di cui era stata richiesta l’immediata cessazione.

Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere nuovo il rilievo. 4) Il quinto ed ultimo motivo, in tema di spese processuali, va dichiaratologicamente assorbito.

In definitiva, rigettati i primi tre motivi, va accolto il quarto e dichiaratologicamente assorbito il quinto .

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto eil giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame, provvedendo altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, dichiara assorbito il quinto, cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9430/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 828/2016 depositata il29/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per manutenzione nel possesso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] lamentavano l’aggravamento di una servitù di passaggio sul loro fondo, per effetto della realizzazione di un’autorimessa interrata da parte della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e della ditta [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio erano altresì intervenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in posizione adesiva rispetto a quella degli attori-ricorrenti. Con sentenza n. 110/2008, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accordava la richiesta tutela, limitatamente alla sospensione di qualsiasi intervento volto a provocare lo scolo delle acque. Contro la suddetta decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], Luigi ed [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano altresì (sempre in funzione adesivo- dipendente delle istanze degli appellanti) la [OSCURATO:PERSONA] e la Falcone, nonché, con distinte comparse, la [OSCURATO:PERSONA] e la ditta Ferrante, proponendo appello incidentale. La Corte d’appello di Napoli pronunziava sentenza non definitiva n. 2304/2011, con la quale dichiarava ammissibile la domanda di manutenzione nel possesso, e con la successiva sentenza n. 868, depositata il 29 febbraio 2016, rigettava i motivi di impugnazione successivi al primo, regolando in conseguenza le spese di lite. Il giudice di secondo grado affermava che il passaggio di un numero indeterminato di persone era stato già previsto all’atto della costituzione della servitù, che la zona in cui insisteva l’autorimessa era ormai completamente urbanizzata e che il possesso della servitù nell’anno antecedente la proposizione della domanda di manutenzione era esercitato con l’accesso di una quantità elevata di persone. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], Luigi ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di cinque motivi. Resistono con controricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e la ditta [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza sono pervenute memorie ex art. 380 bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima doglianza, i ricorrenti assumono la violazione degli artt. 1066 c.c. e 115 comma 2° c.p.c., in relazione all’art. 1170 c.c., nonchéla violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c., in relazione agli artt. 1362 e 1170 c.c. La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che una servitù esercitata per l’accesso al fondo dominante di ottantaquattro auto di ottantaquattro distinti proprietari c ostituisce molestia nel possesso del godimento del fondo servente, per non essere conforme a quella dell’anno precedente (nella specie limitata ad un accesso ad un fondo destinato ad agrumeto prima ed al passaggio di autocarri poi, per la realizzazione di un silos interrato di due piani destinato ad autorimessa di ottantaquattro box). Inoltre, partendo dalla corretta interpretazione del patto di servitù –secondo la comune intenzione delle parti – l’indicazione “ diritto di passaggio a piedi e con veicoli come è stato operato per le altre vendite” non avrebbe potuto comprendere l’innovazione gravosa provocata dalla costruzione di un silos multipiano di ottantaquattro box con conseguente aggravio del flusso veicolare. Il motivo è infondato. 1.1) Aifini della tutela del possesso di una servitù, per accertare e qualificare la relazione di fatto instauratasi fra il ricorrente ed il fondo che si assume servente, non è sufficiente avere riguardo alla pratica dell'anno precedente al preteso spoglio (o alla turbativa), dovendosi valutare l'intera relazione di fatto, così come si è sviluppata nel tempo. La regola, posta dall'art. 1066 cod. civ., secondo la quale occorre avere riguardo alla pratica dell'anno antecedente, infatti, indica solo i criteri che devono essere seguiti per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso delle servitù, ma non stabilisce che per qualificare come possesso la relazione di fatto col fondo che si assume come servente occorra riferirsi solo alle manifestazioni di detta relazione nell'anno precedente al preteso spoglio (Sez. 2, n. 16956 del 29 novembre 2002). 1.2) E’ altresì noto il costante e risalente insegnamento di questa Corte, secondo cui qualora nel titolo costitutivo di una servitù non apparente, quale quella di passaggio, manchino, per la genericità delle espressioni adottate, le indicazioni circa le modalità di esercizio della stessa, si deve aver riguardo alle necessità del fondo dominante tenute presenti al tempo della costituzione della servitù e non a quelle sopravvenute, in conseguenza di innovazioni del fondo dominante che rendano più gravosa la condizione del fondo servente (Sez. 2, n. 43 del 6 gennaio 1979; Sez. 2, n. 5038 del 6 novembre 1978). Venendo al caso in esame, l’atto di costituzione della servitù del 2 dicembre 1965 prevedeva – secondo quanto riporta la sentenza impugnata – “ ogni diritto e servitù emergenti dai titoli per quanto riguarda il viale privato con il diritto di passaggio a piedi e con veicoli come è stato operato per le altre vendite e così per il passaggio di tutte le condutture di adduzione e discarico, linee elettriche e quant’altro necessario per procedere sulla zona alla costruzione di un fabbricato per civile abitazione non di lusso”. 1.3) In definitiva, indipendentemente dal fatto che l’anno precedente a quello dell’incardinamento dell’azione possessoria il viale fosse stato percorso solo dai mezzi di cantiere, il dato rilevante è dato dal fatto che il titolo costitutivo della servi tù prevedeva il diritto di accesso per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione, comprensivo altresì (secondo l’id quod plerumque accidit e comunque secondo un’interpretazione conforme a buona fede) anche delle autorimesse, riconosciute pertinenziali dagli stessi ricorrenti, ai singoli appartamenti del compendio immobiliare. 2) La seconda censura si appunta sulla violazione degli artt.885 e 2697 c.c., nonché 115, 116, 244 e 696 c.p.c., in relazione all’art. 1170 c.c. I giudici di secondo grado avrebbero violato la corretta applicazione della normativa codicistica riferita alle prove, giacché le fotografie dello stato dei luoghi preesistente ed i rilievi planimetrici, comparati alle fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi al tempo del ricorso, avrebbero consentito di apprezzare congruamente tutta la documentazione allegata, anche ai fini dell’art. 116 c.p.c., così da ritenere che il denunziato innalzamento costituisse una compromissione del precedente godimento ed una lesione del possesso, tutelabile ai sensi dell’art. 1170 c.c. 2.1) La terza lagnanza è volta a denunciare la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., giacché la Corte partenopea, con riguardo alla mancata ammissione del capitolo di prova diretto a dimostrare l’innalzamento della quota di campagna, avrebbe fatto riferimento alla deposizione Iaccarino, che aveva testimoniato sull’esistenza di un dislivello del terreno, precedente all’esecuzione dei lavori. In tal modo, avrebbe attribuito valore decisorio ad una circostanza confutata dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione probatoria acquisita agli atti. 2.2) I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente perché attingono entrambi alla fonte della valutazione probatoria della sentenzaimpugnata, sono inammissibili. 2.3) La Corte distrettuale ha ricostruito – sulla scorta degli elementi a sua disposizione – una realtà fattuale non implausibile ed i mezzi d’impugnazione s’infrangono contro il principio per il quale l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni d ei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). Resta pertanto precluso alla Corte di Cassazione il riesame delle risultanze istruttorie, a meno di non stravolgere la natura del giudizio di legittimità. 3) Con il quarto mezzo, i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 345 c.p.c.: la sentenza impugnata, a loro dire, avrebbe erroneamente affermato che la lesione del possesso dei sottoservizi era stata formulata per la prima volta in grado di appello, facendo valere una pretesa diversa da quella articolata in primo grado, laddoveinvece , per converso, con il ricorso per manutenzione, era stato richiesto al giudice di ordinare alle controparti di astenersi dal compiere qualsiasi opera ed intervento edilizio di allacciamento idrico ed elettrico e di manutenzione o pavimentazione in genere. Questomotivo è invece fondato. 3.1) La Corte d’appello ha così testualmente motivato: “Col ricorso introduttivo gli appellanti deducevano che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’impresa geom. [OSCURATO:PERSONA] avevano anche “manomesso il viale privato nel possesso degli istanti dando seguito senza alcuna autorizzazione ad allacciamenti idrici ed elettrici”; la lesione del possesso denunciata in primo grado concerneva il viale e non i sottoservizi ivi presenti e solo in appello si evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA] si era indebitamente allacciata alle “utenze e condotte esistenti sul viale per cui è causa di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere state realizzate dal loro genitore [OSCURATO:PERSONA]”. Gli elementi dedotti innanzi a questa Corte comportano un mutamento dei fatti costituitivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale della domanda ed i termini della controversia”. 3.2) I ricorrenti replicano che già in primo grado, con l’atto introduttivo, era stato da essi richiesto al giudice di ordinare a [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] di astenersi dal compiere qualsiasi opera od intervento edilizio di allacciamento idrico ed elettrico e di manutenzione o pavimentazione in genere sul viale privato. Osservano inoltre che, con le note depositate il 16/6/2004 (doc. n. 9 in fascicolo manutenzione del possesso) e con la memoria ex art. 183 5° comma c.p.c. (doc. 11 in fascicolo manutenzione possesso), hanno richiamato l’allacciamento abusivo idrico ed elettrico, chiedendone la rimozione. Invero, in tema diricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degliatti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte, ove – come nel caso di specie - sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti inricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degliatti (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021; Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020; Sez. 1, n. 5478 del 7 marzo 2018). Nel caso di specie, essendo stato rispettato il principio di autosufficienza (cfr. ricorso pagg. 22 e ss.), dal l’esame del fascicolo, anche limitatamente all’atto introduttivo del giudizio, emerge che le doglianze degli odierni ricorrenti si appunta vano anche sull’allacciamento, senza autorizzazione, alla condotta idrica ed al servizio elettrico, di cui era stata richiesta l’immediata cessazione. Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere nuovo il rilievo. 4) Il quinto ed ultimo motivo, in tema di spese processuali, va dichiaratologicamente assorbito. In definitiva, rigettati i primi tre motivi, va accolto il quarto e dichiaratologicamente assorbito il quinto . La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto eil giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame, provvedendo altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, dichiara assorbito il quinto, cass
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