CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1986
Cassazione n. 38326/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/04/1986 avverso la sentenza del 26/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 18.4.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 489, c.p., per avere fatto uso di una patente di guida albanese, recante la sua effige, risultata completamente falsa. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine 1) alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; 2) al mancato riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione a pagina 2 il ricorrente non si confronta, non considerando che correttamente il giudice di secondo grado ha affermato la sussistenza del reato per cui si procede sul presupposto che la falsificazione della patente, utilizzata nel territorio dello Stato itaòliano, è stata dichiarata non punibile perché commessa all'estero in difetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 10, c.p.), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Con particolare riferimento al secondo motivo di impugnazione, non può non rilevarsene la genericità, a fronte di una motivazione con cui la corte territoriale ha fondato la propria decisione sul punto attraverso il puntuale riferimento alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dall'esistenza di un precedente penale a suo carico per il reato di cui all'art. 13, co. 13, d. Igs. n. 286 del 1998 e da una pregressa condotta di guida senza patente (pur se depenalizzata) ritenuta tale, con coerente argomentare, da evidenziare una propensione di quest'ultimo alla violazione di norme relative alla conduzione su strada di veicoli, alla luce della quale non è possibile formulare quella prognosi in ordine alla circostanza che il Gjoka per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, cui è subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.6.2021. Il Consigliere E Il re e te r_.------„