CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23069/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 84/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in t Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161 - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6677/2018, pubblicata in data 23 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 27069/02, condannò il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla Societè Generale de Sucreries S.A. [OSCURATO:PERSONA] il complessivo importo di euro 1.638.073,26 a titolo di somme residuate dall'attivo della procedura di amministrazione straordinaria, disposta ex lege n. 95/1979, del "Ramo italiano della Societè Generale de Sucreries S.A. en liquidation" e revocata a seguito di annullamento della sentenza dichiarativa di insolvenza, con d.m. del 3 settembre 1993, nonché a titolo di costi indebitamente sostenuti dalla medesima società per la durata dell'intera procedura. 2. La sentenza, impugnata sia dal Ministero in via principale, sia dalla società, in via incidentale, venne confermata dalla Corte d'appello di Roma. A seguito di ricorso del Ministero dello Sviluppo economico, la Corte di cassazione - con sentenza n. 20747/12 del 23 novembre 2012 - accolse il terzo motivo di impugnazione, per rideterminare il costo della procedura posto a carico dell'Amministrazione, e, per l'effetto, rinviò - anche per le spese - alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. 3. Con atto di citazione ex art. 392 cod. proc. civ., il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] provvide a riassumere il giudizio con atto notificato in data 11 novembre 2013 al difensore domiciliatario della controparte, anziché personalmente alla parte. La Corte d'appello di Roma, dopo avere dichiarato la contumacia della società appellata, revocò l'ordinanza, concedendo nuovo termine all'appellante - sino al 10 marzo 2016 - per la notifica dell'atto di citazione in riassunzione personalmente alla parte. Alla udienza del 5 ottobre 2016, pur documentando l'avvenuta spedizione, in data 20 gennaio 2016, dell'atto di appello, il Ministero appellante rappresentò che non era in possesso della cartolina di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica e, alla successiva udienza del 14 dicembre 2016, fissata per il deposito della cartolina, avendo il Ministero evidenziato la difficoltà a reperirla ed ad ottenere il duplicato postale, la Corte d'appello concesse ulteriore termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione, rinviando alla udienza dell'8 novembre 2017, in cui la difesa erariale depositò copia di cortesia attestante l'avvenuta spedizione dell'atto all'estero. Con successiva ordinanza del 3 aprile 2018 i giudici di rinvio, al fine di verificare il rispetto dei termini liberi a comparire ex art. 163- bis, primo comma, cod. proc. civ., invitarono il Ministero a documentare la data di spedizione dell'atto di riassunzione ex art.392 cod. proc. civ. ed alla udienza del 30 maggio 2018, a seguito di richiesta, da parte del Ministero, di concessione di ulteriore termine per rinnovare la notifica alla società belga, stante l'impossibilità di dimostrare la data di spedizione dell'atto di riassunzione, la Corte trattenne la causa in decisione e dichiarò l'inammissibilità dell'appello, «per inosservanza del termine perentorio di consegna (o spedizione) dell'atto da notificare, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 27069/2002 del Tribunale di Roma». La Corte d'appello in sede di rinvio rilevò, in particolare, che il termine concesso al Ministero ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., per ben due volte, per consentire il rinnovo della notifica dell'atto di citazione in riassunzione, non ritualmente eseguita in data 11 novembre 2013, e, quindi nulla, non era stato rispettato, posto che la difesa erariale, in un caso, non era stata in grado di depositare la prova dell'avvenuta ricezione (anche in duplicato) della notifica dell'atto di riassunzione alla controparte entro il termine del 1° marzo 2016, mentre, nell'altro caso, il Ministero aveva provato l'avvenuta notifica dell'atto di citazione in riassunzione, all'estero, in data 8 agosto 2017, al liquidatore della società appellata, senza tuttavia documentare la data di spedizione dell'atto stesso, al fine di consentire la verifica, a norma dell'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ., del rispetto del termine di 150 giorni liberi a comparire per la società belga, non costituitasi in giudizio. 4. Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] S.A. en Liquidation resiste con controricorso. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il Ministero dello Sviluppo economico e la società controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 164, 307 e 393 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducendo che la sentenza si pone in contrasto con le norme evocate in rubrica nella parte in cui fa discendere la definitività della sentenza di primo grado dalla omessa rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di riassunzione. Evidenzia, in particolare, che la Corte d'appello, anziché dichiarare l'inammissibilità dell'appello, avrebbe dovuto rilevare l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso, considerato che l'omessa rinnovazione della notifica non può che determinare gli effetti previsti dall'art. 307 cod. proc. civ., ossia l'estinzione del processo, potendo essere fatti salvi solo gli effetti della precedente sentenza della Corte di Cassazione, ma non quelli del giudizio di primo grado. 1.1. Emerge dalla sentenza impugnata che l'atto di riassunzione è stato notificato, in data 11 novembre 2013, alla Societè Generale de Sucreries S.A. en Liquidation, nella persona del procuratore costituitosi per essa nei precedenti gradi del giudizio, e che la Corte d'appello, con ordinanza del 16 ottobre 2015, ha concesso al Ministero appellante un nuovo termine per la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., della notifica dell'atto di citazione in riassunzione personalmente alla società appellata. Anche il secondo tentativo di notifica non è andato a buon fine, essendo stata documentata dal Ministero l'avvenuta spedizione, in data 20 gennaio 2016, dell'atto di citazione in riassunzione, nel rispetto del termine concesso che scadeva il 10 marzo 2016, ma non la ricezione dell'atto da parte della società appellata che, non essendosi costituita in giudizio, non ha sanato eventuali nullità. Concesso al Ministero ulteriore termine ex art. 291 cod. proc. civ. per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in riassunzione, la Corte d'appello ha ritenuto provata la notifica, in data 8 agosto 2017, a mani del liquidatore della società appellata, ma non documentata la data di spedizione dell'atto, necessaria per verificare il rispetto del termine di 150 gg. liberi a comparire per la società appellata, non costituitasi in giudizio, previsto dall'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ.Da tanto la Corte d'appello ha fatto discendere la declaratoria di inammissibilità - per nullità insanabile della notifica - dell'appello e la integrale conferma della sentenza di primo grado. 1.2. Così ricostruito lo svolgimento del processo, la doglianza in esame, con la quale si sostiene che si sarebbe verificata in sede di rinvio una fattispecie di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., è infondata per le ragioni che di seguito si espongono. 1.2.1. La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla per violazione del secondo comma dell'art.392 cod. proc. civ., ma — data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte — non è inesistente (Cass., sez. U, 20/07/2016, n. 14916). Correttamente, pertanto, il giudice di rinvio, non essendosi la parte intimata costituita in giudizio, ha ordinato la rinnovazione della notificazione (Cass., sez. 6-5, 3/12/2013, n. 27094; Cass., sez. 3, 1/12/1998, n. 12197; Cass., sez. L, 29/10/1991, n. 11482), concedendo termine ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di rinvio con riferimento alla riassunzione. 1.2.2. La seconda notifica eseguita dall'Amministrazione, non essendo stata depositata la cartolina di ricevimento, equivaleva ad una mancata dimostrazione della notificazione; non vigendo la norma dell'art. 153 cod. proc. civ. con riferimento al processo, il Ministero avrebbe potuto ottenere il rinvio per la produzione, ma alla successiva udienza non avrebbe potuto chiedere, né ottenere, essendo rimasto inerte, un nuovo termine ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-3, 29/05/2019, n. 14742). Infatti, in applicazione del principio più volte affermato da questa Corte, «la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina l'inammissibilità del ricorso, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso» (Cass., sez. 1, 14/01/2008, n. 625; Cass., sez. L, 18/01/2013, n. 1226). 1.2.4. In tale situazione, essendovi stata attività di impulso, non ricorreva una ipotesi di mancata riassunzione e, dunque, una fattispecie di estinzione correlata ad essa, ma una ipotesi in cui non doveva trovare applicazione l'art. 291, ultimo comma, cod. proc. civ. - che presuppone la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo con l'attività tendente alla notificazione - e doveva darsi atto che la decisione sul giudizio di rinvio a seguito della cassazione non poteva avere luogo, con conseguente inammissibilità dell'appello per violazione del contraddittorio. 1.2.5. Il giudice del rinvio ha, tuttavia, ecceduto nella declaratoria di inammissibilità, perché avrebbe dovuto limitarla alla parte dell'appello che aveva dato luogo alla statuizione cassata a favore dell'Amministrazione e non estenderla a tutto l'appello, atteso che per la residua parte la prima sentenza d'appello conservava efficacia di cosa giudicata in raccordo con la sentenza di primo grado. L'Amministrazione non si è lamentata di ciò, ma si duole del fatto che non sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio a norma dell'art.393 cod. proc. civ., ma tale assunto difensivo è privo di pregio sia per le considerazioni sopra svolte, sia perché l'estinzione del giudizio avrebbe potuto essere dichiarata solo a seguito di eccezione di parte. Nella logica espressa dal terzo comma dell'art. 291 cod. proc. civ., alla cancellazione della causa dal ruolo per inottemperanza al termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, l'effetto dell'estinzione del giudizio consegue automaticamente, ma la stessa norma dispone che dalla cancellazione consegue che «il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo» e tale rinvio significa, da un lato, che la fattispecie estintiva di cui all'art. 291, terzo comma, cod. proc. civ. è ricondotta nell'ambito del terzo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., ma, dall'altro, che la stessa deve essere collocata nell'ambito generale della disciplina dettata per l'estinzione per inattività delle parti di cui al quarto comma dell'art. 307 cod. proc. civ. e, nel caso di specie — trattandosi di giudizio a cui non è applicabile la modifica apportata dalla legge n. 69 del 2009 — nella versione previgente, che prevedeva che «l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di oltra difesa...» (Cass., sez. 3, 30/04/2010, n. 10609). In altri termini, quando il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il consolidamento della fattispecie estintiva è automatico, nel senso che diventa possibile rilevarne gli effetti, ma tale rilevazione non viene proclamata dall'ordinanza di cancellazione dal ruolo, che si limita a disporre la cancellazione, ma necessita di un'attività della parte interessata a che sia dichiarata l'estinzione (Cass., 10609/2010, cit.). 2. Peraltro, la tesi prospettata dall'Amministrazione ricorrente è priva di fondamento anche laddove, invocando l'art. 164 cod. proc. civ., l'estinzione si intendesse postulata per effetto dell'inosservanza dell'ultimo termine per notificare in quanto apprezzata non come inosservato quanto alla notificazione, bensì quanto al termine di comparizione. Infatti, anche sotto tale diverso profilo, la tesi difensiva di parte ricorrente non potrebbe comunque condurre all'estinzione del giudizio, posto che difetterebbe comunque l'eccezione di parte e che si sarebbe dovuta prima verificare la cancellazione della causa dal ruolo. In ogni caso, ciò che la sentenza impugnata - sebbene non in modo chiaro - ha imputato all'Amministrazione con riguardo alla terza notificazione concerne sempre un problema di mancata prova della notificazione e non di inosservanza del termine di comparizione. Il motivo è, dunque, infondato. 3. In controricorso la Societè Generale de Sucreries S.A. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la temerarietà della lite ed assumendo che la condotta del Ministero sarebbe oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», ha avanzato domanda di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. La domanda, che deve necessariamente intendersi riferita al primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., data l'inapplicabilità al presente giudizio del terzo comma, aggiunto dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009, ed applicabile, a norma dell'art. 58, comma 1, della stessa legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, deve essere rigettata per mancanza di prova del danno. La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può, invero, trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., sez. 3, 27/10/2015, n. 21798). 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e deve essere respinta anche la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dalla parte controricorrente. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dalla controricorrente. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in