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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06370/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022 del Tribunale di Roma, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 14 febbraio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, avendolo ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione e porto illecito di arma comune da sparo. [OSCURATO:PERSONA] ad Anzio (Roma) il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le conversazioni captate il 28 e il 29 agosto 2018, slacciando le sue valutazioni da effettive emergenze indiziarie.

In particolare, la frase «ho trovata la staffetta al ristorante» non poteva significare che vi era stato un passaggio dell'arma, anche considerando che "il ritrovamento" che viene richiamato nella conversazione non è un termine sinonimo di "consegna".

Anche il riferimento al caricabatteria sarebbe equivoco, considerando che - nel caso in cui si volesse seguire il ragionamento offerto dal giudice di merito - tale frase sarebbe stata rivolta da Lorenzo a Gubitosi e non il contrario, come era avvenuto nel caso di specie.

Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la frase «il ragazzo che gli è cascata la tenda» potesse proprio essere proprio riferibile al fatto che il vicino di ristorante si era lamentato per un problema della tenda, che era stato risolto con una staffa di contenimento.

Nel ricorso, infine, si contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale, senza offrire sul punto una motivazione valida, ha ritenuto non credibile la tesi secondo la quale Gubitosi non avrebbe avuto bisogno di un'arma illegale, poiché aveva a disposizione quella del padre (regolarmente denunciata).

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di attribuire la giusta rilevanza alla ricostruzione offerta da Gubitosi in ordine al contenuto della conversazione ambientale del 19 ottobre 2018: lo stesso, infatti, aveva parlato con Lorenzo solo perché questi, in forza delle sue conoscenze, avrebbe potuto metterlo in contatto con [OSCURATO:PERSONA], responsabile della Sezione amministrativa della Polizia di Stato di Anzio, al fine dell'ottenimento de porto d'armi per uso sportivo.

In ogni caso, il ricorrente evidenzia che, visto il tempo trascorso da tale ultima data, non si sarebbe potuto ritenere sussistente il pericolo di recidiva del reato, in assenza di un'analisi di un substrato delinquenziale dell'indagato secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale.

Ne deriva che non sarebbe più sufficiente ritenere altamente probabile che lo stesso torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma sarebbe anche necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie, circostanza non avvenuta nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato allo stesso contestato.

In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che Gubitosi il 28 settembre 2018 aveva ricevuto presso il proprio ristorante di Anzio un'arma da fuoco fattagli recapitare da [OSCURATO:PERSONA] attraverso [OSCURATO:PERSONA].Dalla lettura delle intercettazioni ambientali audio-video, infatti, si evinceva che alla domanda di quest'ultimo del seguente tenore «questa che calibro spara Fabrì?» era stato risposto con le parole «calibro della semi automatica, calibro grosso»; contestualmente, si erano sentiti dei rumori che, secondo la polizia giudiziaria che procedeva all'ascolto, erano riferibili a una pistola che aveva esploso a vuoto diversi colpi.

Tale elemento per il Tribunale doveva essere posto in collegamento con l'immagine estrapolata da un video nel tendificio di [OSCURATO:PERSONA] il pomeriggio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui si vede [OSCURATO:PERSONA] tenere una scatola bianca e rossa in mano.

Nella medesima occasione, Lorenzo aveva detto a Checchi di dire a Gubitosi che la scatola (contenente l'arma) gli era stata mandata da lui.

Il Tribunale, poi, ha evidenziato che il giorno seguente Gubitosi chiedeva a Lorenzo, comunicando con un linguaggio convenzionale in una telefonata, di avere bisogno di munizionamento («senti un attimo ma tu come stai a caricà il cellulare se il carica batterie ce l'ho io?»; «all'ora di pranzo sto giu».

Lorenzo, per di più, aveva detto a Gubitosi di portarselo dietro, «almeno te sistemi a quello che hai visto come te rompeva i coglioni pure a te»).

Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto non credibile la versione difensiva, secondo la quale "la staffetta" alla quale aveva fatto riferimento l'indagato era riferibile a un dispositivo di contenimento della tenda fornitagli da Lorenzo per il suo ristorante, posto che, dal tenore delle conversazioni captate (e dal generale contesto non parcellizzato nel quale l'episodio era avvenuto), era chiaro che la ricostruzione della vicenda dovesse essere diversa (Lorenzo, infatti, aveva affermato che la staffetta era destinata a «quel ragazzo che gli è cascata quella tenda»).

Anche la versione difensiva secondo la quale Gubitosi non avrebbe avuto bisogno di ottenere una pistola illegalmente, visto che il padre ne deteneva una regolarmente, in modo ineccepibile non è stata condivisa dal Tribunale, che ha evidenziato il fatto che non si conoscevano le condizioni di tale arma, né i rapporti esistenti tra il padre e l'indagato.

1.2. Anche le doglianze relative alle esigenze cautelari sono del tutto infondate e non possono essere accolte in sede di legittimità.

Con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione.

La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati.

A tale ultimo proposito, il Tribunale, offrendo sul punto considerazioni solidamente ancorate alle emergenze degli atti processuali e prive di manifesta irragionevolezza, ha motivato la ritenuta concretezza e dell'attualità di un elevato rischio di reiterazione criminosa in ragione, da un lato, deliri, modalità della condotta posta in essere da Gubitosi, indicative dell'esistenza da parte dell'indagato di rapporti fiduciari molto stretti in ambiti illeciti; dall'altro lato, dalla negatività della persona dell'indagato, non tanto per il risalente precedente per lesioni e minacce e per le pendenze a suo carico, ma soprattutto per i rapporti illeciti che egli ha mostrato di coltivare con Lorenzo, anche considerando che, appena un mese dopo i fatti di cui al presente procedimento, il 19 ottobre 2018 egli si era nuovamente trovato nel tendificio di Lorenzo e, nel corso di una conversazione nella quale quest'ultimo gli aveva mostrato una pistola calibro 22 con silenziatore in uso al Mossad, egli aveva espresso il proprio apprezzamento per l'arma, manifestando all'interlocutore l'intenzione di acquistarla.

A questo proposito giova ribadire il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale l'attualità del pericolo di reiterazione delittuosa che costituisce il contenuto di dette esigenze cautelari, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito deve offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.).Facendo corretta applicazione di tale principio, pertanto, il Tribunale ha evidenziato infine che l'episodio avvenuto a settembre 2018 non era affatto isolato, ma si inseriva in un contesto illecito più ampio, evocativo della disponibilità da parte dell'indagato di armi da fuoco e della sua dedizione al commercio di armi.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2022 del Tribunale di Roma, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 14 febbraio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, avendolo ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione e porto illecito di arma comune da sparo. [OSCURATO:PERSONA] ad Anzio (Roma) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le conversazioni captate il 28 e il 29 agosto 2018, slacciando le sue valutazioni da effettive emergenze indiziarie. In particolare, la frase «ho trovata la staffetta al ristorante» non poteva significare che vi era stato un passaggio dell'arma, anche considerando che "il ritrovamento" che viene richiamato nella conversazione non è un termine sinonimo di "consegna". Anche il riferimento al caricabatteria sarebbe equivoco, considerando che - nel caso in cui si volesse seguire il ragionamento offerto dal giudice di merito - tale frase sarebbe stata rivolta da Lorenzo a Gubitosi e non il contrario, come era avvenuto nel caso di specie. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la frase «il ragazzo che gli è cascata la tenda» potesse proprio essere proprio riferibile al fatto che il vicino di ristorante si era lamentato per un problema della tenda, che era stato risolto con una staffa di contenimento. Nel ricorso, infine, si contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale, senza offrire sul punto una motivazione valida, ha ritenuto non credibile la tesi secondo la quale Gubitosi non avrebbe avuto bisogno di un'arma illegale, poiché aveva a disposizione quella del padre (regolarmente denunciata). 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di attribuire la giusta rilevanza alla ricostruzione offerta da Gubitosi in ordine al contenuto della conversazione ambientale del 19 ottobre 2018: lo stesso, infatti, aveva parlato con Lorenzo solo perché questi, in forza delle sue conoscenze, avrebbe potuto metterlo in contatto con [OSCURATO:PERSONA], responsabile della Sezione amministrativa della Polizia di Stato di Anzio, al fine dell'ottenimento de porto d'armi per uso sportivo. In ogni caso, il ricorrente evidenzia che, visto il tempo trascorso da tale ultima data, non si sarebbe potuto ritenere sussistente il pericolo di recidiva del reato, in assenza di un'analisi di un substrato delinquenziale dell'indagato secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non sarebbe più sufficiente ritenere altamente probabile che lo stesso torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma sarebbe anche necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie, circostanza non avvenuta nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato allo stesso contestato. In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che Gubitosi il 28 settembre 2018 aveva ricevuto presso il proprio ristorante di Anzio un'arma da fuoco fattagli recapitare da [OSCURATO:PERSONA] attraverso [OSCURATO:PERSONA].Dalla lettura delle intercettazioni ambientali audio-video, infatti, si evinceva che alla domanda di quest'ultimo del seguente tenore «questa che calibro spara Fabrì?» era stato risposto con le parole «calibro della semi automatica, calibro grosso»; contestualmente, si erano sentiti dei rumori che, secondo la polizia giudiziaria che procedeva all'ascolto, erano riferibili a una pistola che aveva esploso a vuoto diversi colpi. Tale elemento per il Tribunale doveva essere posto in collegamento con l'immagine estrapolata da un video nel tendificio di [OSCURATO:PERSONA] il pomeriggio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui si vede [OSCURATO:PERSONA] tenere una scatola bianca e rossa in mano. Nella medesima occasione, Lorenzo aveva detto a Checchi di dire a Gubitosi che la scatola (contenente l'arma) gli era stata mandata da lui. Il Tribunale, poi, ha evidenziato che il giorno seguente Gubitosi chiedeva a Lorenzo, comunicando con un linguaggio convenzionale in una telefonata, di avere bisogno di munizionamento («senti un attimo ma tu come stai a caricà il cellulare se il carica batterie ce l'ho io?»; «all'ora di pranzo sto giu». Lorenzo, per di più, aveva detto a Gubitosi di portarselo dietro, «almeno te sistemi a quello che hai visto come te rompeva i coglioni pure a te»). Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto non credibile la versione difensiva, secondo la quale "la staffetta" alla quale aveva fatto riferimento l'indagato era riferibile a un dispositivo di contenimento della tenda fornitagli da Lorenzo per il suo ristorante, posto che, dal tenore delle conversazioni captate (e dal generale contesto non parcellizzato nel quale l'episodio era avvenuto), era chiaro che la ricostruzione della vicenda dovesse essere diversa (Lorenzo, infatti, aveva affermato che la staffetta era destinata a «quel ragazzo che gli è cascata quella tenda»). Anche la versione difensiva secondo la quale Gubitosi non avrebbe avuto bisogno di ottenere una pistola illegalmente, visto che il padre ne deteneva una regolarmente, in modo ineccepibile non è stata condivisa dal Tribunale, che ha evidenziato il fatto che non si conoscevano le condizioni di tale arma, né i rapporti esistenti tra il padre e l'indagato. 1.2. Anche le doglianze relative alle esigenze cautelari sono del tutto infondate e non possono essere accolte in sede di legittimità. Con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. A tale ultimo proposito, il Tribunale, offrendo sul punto considerazioni solidamente ancorate alle emergenze degli atti processuali e prive di manifesta irragionevolezza, ha motivato la ritenuta concretezza e dell'attualità di un elevato rischio di reiterazione criminosa in ragione, da un lato, deliri, modalità della condotta posta in essere da Gubitosi, indicative dell'esistenza da parte dell'indagato di rapporti fiduciari molto stretti in ambiti illeciti; dall'altro lato, dalla negatività della persona dell'indagato, non tanto per il risalente precedente per lesioni e minacce e per le pendenze a suo carico, ma soprattutto per i rapporti illeciti che egli ha mostrato di coltivare con Lorenzo, anche considerando che, appena un mese dopo i fatti di cui al presente procedimento, il 19 ottobre 2018 egli si era nuovamente trovato nel tendificio di Lorenzo e, nel corso di una conversazione nella quale quest'ultimo gli aveva mostrato una pistola calibro 22 con silenziatore in uso al Mossad, egli aveva espresso il proprio apprezzamento per l'arma, manifestando all'interlocutore l'intenzione di acquistarla. A questo proposito giova ribadire il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale l'attualità del pericolo di reiterazione delittuosa che costituisce il contenuto di dette esigenze cautelari, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito deve offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.).Facendo corretta applicazione di tale principio, pertanto, il Tribunale ha evidenziato infine che l'episodio avvenuto a settembre 2018 non era affatto isolato, ma si inseriva in un contesto illecito più ampio, evocativo della disponibilità da parte dell'indagato di armi da fuoco e della sua dedizione al commercio di armi. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'ar
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