CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1992
Cassazione n. 13847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1972 avverso la sentenza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIR • 1. Con la sentenza di cui -Le, di appello di l'Aquila confermava la sentenza C:0n. caie dl Teramo, in data 25.10.2017„ [OSCURATO:PERSONA], ciascuna alla pena ritenuta ,2:le al reato di furto aggravato in concorso loro in 2. Avverso ia sentenza de:la cari itoriaie, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorsa der cassazione entrambe le imputate, con un unico atto fondato su motivi comuni, lamentando violazione di ec(. Civazione, con riferimento alla individuazione fotografH::.. ..ate operata dalla polizia giudiziaria; alla ritenuta sussistenza ccc rcostanza aggravante di cui all'art. 625. cc. 1. n. Ti, c.p. 3. I ricorsi vanno cilchlanl: ien'e ragioni. Il primo moti cc u oca questa sede di legittimità, risoHendosi .ne ai una doglianza già dedotta in appello e punt,. ..Le_zsi± dalla corte di merito, con la cui motivazione le ricorrenla. n-_,.alntà non si confrontano, dovendosi, pertanto la ste5s » cons - cc specifica, ma soltanto apparente, in quar:Lo orci L,c- . ;iica funzione di una critica argomentata av,/erso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 dei L Come si evince dado incontes:. J appello, il secondo motivo di ricorse; ccc dedotto per la prima volta con conseguente inammissibilfta su, p co. 3, c.p.p. 4. Alla dicoarccivna di :d condanna delle ricorrenti, ai sensi dell'art. da :....,ainento delle spese del procedimento e della somma (. favore della cassa delle ammende„ tenuto corto inammissibilità dei motivi di .nnpugnw..;, Jnere queste ultime immuni cia ne a ,.e::late ragioni di inammissibiiità (c-r- .:3.2000). dichiara inammissibili i iileois i ricbrrenti al pagamento delle spese procesua e errilla in favore della cassa delle ararne:, Così decis