CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Valentina e SCIRONE Antonio ricorrono avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che li aveva con- dannati alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana rinvenuta all'interno di abitazione nella loro disponi- bilità. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della propria responsabilità concorsuale laddove non ricorrevano elementi per ri- tenere che la stessa avesse contribuito alla condotta delittuosa. Lamenta altresì il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed entrambi i ri- correnti si dolgono della misura del trattamento sanzionatorio. 2. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato a fronte di una doppia conforme decisione di merito che, con argomenti privi di illogicità e con- traddittorietà evidenti ha delineato il contenuto dell'apporto contributivo, in ter- mini di agevolazione, della [OSCURATO:PERSONA], alla detenzione con finalità di spaccio rin- venuto nell'abitazione di cui la stessa aveva la disponibilità. Ne deriva che le mo- tivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si inte- grano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulte- riore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisa- mento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gra- vame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disa- mina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asse- verare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità. 3. Invero alla base del giudizio di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], risultano essere state considerati elementi indiziari ulteriori rispetto a quello della presenza dello stupefacente nell'abitazione familiare, quale la consapevolezza manifestata agli operanti di PG che procedevano alla perquisizione dell'esistenza di sostanza stu- pefacente e di denaro, nonché il rinvenimento di quattro bilancini di precisione, nonché il ritrovamento di un block-note, riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA], con anno- tazione dei clienti e delle somme dovute. 3.1 Quanto al riconoscimento delle circostanze generiche il giudice di appello co logica e corretta motivazione ha evidenziato come la [OSCURATO:PERSONA] non fosse me- ritevole del beneficio in ragione di condotta processuale priva di spunti di resipi- scenza ma al contrario ostruzionistica ed elusiva rispetto alla evidenza dei fatti. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità degli imputati gravati da precedenti pe- nali, anche specifici. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv282693). 3.2 Il trattamento sanzionatorio per entrambi i ricorrenti è stato poi modulato sulla base di criteri edittali improntati al minimo. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Con tale giurisprudenza la parte ricorrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è stata attestata su para- digmi minimi e percentualmente modesto è anche l'aumento per la continuazione tenuto conto, come evidenziato dal giudice di appello del disvalore della condotta realizzata. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così