CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23331/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 settembre 1956 avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. ron atto di appello depositato il 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la confisca di prevenzione resa nei suoi confronti con decreto del 19 luglio 2017 dal Tribunale locale e caduta sull'importo di euro 128.000, somma in contanti ritenuta riferibile alla disponibilità sostanziale del proposto, [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, pur essendo stata rinvenuta occultata all'interno dell'autovettura di proprietà del padre. 2. La Corte del merito, preso atto che il decreto gravato, ormai divenuto esecutho per la reiezione degli appelli e del ricorso di legittimità proposti da altri soggetti attinti dalla misura, non era mai stato notificato al terzo interessato, ha qualificato l'appello quale richiesta di revoca della misura, da fare valere ai sensi dell'art 666 cod. proc. pen. tramite incidente di esecuzione, sul presupposto della mancata partecipazione del ricorrente al giudizio di appello. Per l'effetto ha trasmesso gli atti al Tribunale competente. 3. Con la decisione descritta in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di revoca proposta da [OSCURATO:PERSONA] così riqualificato l'appello in linea con le valutazioni spese dalla Corte del merito. 4. Interpone ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], lamentando due diverse violazioni di legge. Per, un verso si contesta la qualificazione del gravame operata alla Corte di appello *dalla quale è conseguita non solo la mancata trattazione dell'appello ma anche e soprattutto la preternnessa declaratoria di inefficacia della misura, conseguente alla perenzione del termine perentorio di cui all'art 27 del d.lgs. n. 159 del 2011. Per altro verso si contestano le valutazioni spese nel ritenere la riferibilità sostanziale della somma confiscata al proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Giova evidenziare che la qualificazione dell'appello interposto dal Femia in termini di revoca della misura, assertivamente veicolata per il tramite dell'incidente di esecuzione ex art 666 cod. proc. pen., è stata effettuata, dalla Corte territoriale prima, e confermata, poi, dal Tribunale, con il provvedimento impugnato, in ragione della ritenuta applicabilità alla specie delle indicazioni di principio offerte dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 234956) con riguardo alle ipotesi di riscontrata mancata partecipazione del terzo interessato al procedimento di prevenzione per non essere stato messo in grado di parteciparvi. Indicazioni queste che, come è noto, mantengono attualità anche per i procedimenti disciplinati, come quello di specie, dal codice antimafia, malgrado l'imposta partecipazione del terzo al giudizio ora espressamente disposta dall'art. 23 del citato testo normativo (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Rv. 280528). 2. E' a dirsi, tuttavia, che siffatta regola interpretativa, che presuppone la definitività della confisca, opera con riguardo ai soggetti erroneamente non coinvolti sin dal primo grado di giudizio, che, in quanto tali, non avrebbero potuto prender'e parte ai successivi sviluppi, di merito e legittimità, del relativo procedimento di prevenzione (a meno di un intervento volontario reso in sede di gravame).Mal si attaglia, invece, nei confronti di chi, come l'odierno ricorrente, ha pacificamente preso parte al procedimento di prevenzione sin dalla sua instaurazione - per essersi ritualmente costituito nel primo grado del relativo giudizio- e, ciò malgrado, gli sia stata preclusa la possibilità di interporre appello sino a quando non gli è stata notificata la decisione resa in esito alla definizione di quel giudizio; notifica nel caso operata quando ormai, per gli altri contraddittori, la misura era divenuta definitiva. 3.Tale tardiva ottemperanza dell'avviso ha prodotto, infatti, l'effetto di impedire la definitività della misura nei confronti del soggetto preternnesso; definitività che presuppone, a sua volta, l'inutile decorso del termine per interporre il gravame, per l'appunto imprescindibilmente correlato alla notifica dell'atto da appellare. Da qui l'inconferenza del riferimento allo strumento dell'incidente di esecuzione quale rimedio diretto ad ovviare alla situazione processuale verificatasi nella specie, radicalmente precluso dalla ancora attuale provvisorietà, per il solo ricorrente, della misura da contrastare. Del resto, a voler ragionare diversamente, così come hanno mostrato di fare i giudici del merito, si dà arbitrariamente corpo a una non consentita lesione delle prerogative difensive del soggetto interessato, cui è stata preclusa la possibilità di appellare la decisone assunta in esito al giudizio di prevenzione al quale ebbe a partecipare; lesione peraltro realizzata per il tramite di una altrettanto inaccettabile formazione pretoria di un ibrido processuale (quello della trattazione del ricorso, compendiato da critiche mosse vero la decisione di primo grado, da parte del medesimo soggetto giurisdizionale che ha reso la misura contestata competente nella fase di esecuzione), all'evidenza estraneo all'istituto dell'incidente di esecuzione, del tutto erroneamente evocato in via di riqualificazione dell'appello proposto dall'odierno ricorrente. 3. Alla luce della confermata qualificazione, in termini di appello, del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 19 luglio 2017 reso in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], vanno dunque restituiti gli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] perché dia corso al relativo giudizio. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di