CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14887/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20207/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C. F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso il medesimo, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 23 — ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro te;npore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura R.G. 20207/2017 Pagina nr. 2 di 11 in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata alle PEC [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] — intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2114/2017, depositata in data 16 maggio 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione innanzi al Tribunale di Monza NICOLETTA LISSONIconvenne in giudizio sia la [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver premesso di aver acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL, con atto in data 24 dicembre 1997, un appartamento e due box siti in [OSCURATO:PERSONA] -nonché la quota di comproprietà del terreno circostante il fabbricato (distinto al NCT alla partita 5885, foglio 4, mapp. 143, 151, 152, 153, 154, 157, 375, 372)- l'attrice dedusse che l'accesso a detta proprietà -così come al fabbricato dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- avveniva in forza di servitù di passo pedonale e carraio con divieto di sosta permanente a carico dei mapp. 367, 377 e 370, servitù costituita con atto del dicembre 1990, poi modificato con convenzione del giugno 1995. Ciò premesso chiese al Tribunale di Monza di accertare l'assenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di diritti o servitù che legittimassero i medesimi a parcheggiare sull'area comune tsk R.G. 20207/2017 Pagina nr. 3 di 11 di proprietà esclusiva della stessa attrice e della [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL. 2. Con un distinto atto di citazione, sempre innanzi al Tribunale di Monza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero di accertare l'usucapione dell'area distinta alla partita 5885, foglio 4, mapp. 375, 372, 157, 153, 154, 152, 151, 143 e 162, allegando di aver utilizzato l'area in questione a far tempo dal 1985, contribuendo altresì alle spese di manutenzione del parco. Per il caso di mancato delle domande di accertamento dell'usucapione, chiesero la restituzione delle somme versate per la manutenzione del parco. 3. Riuniti i due giudizi, il Tribunale dì Monza: rigettò la domanda di accertamento dell'usucapione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - accertò l'assenza di una servitù di passaggio a favore dei fondi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed a carico delle parti comuni in comproprietà degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano titolari di una servitù di passo pedonale e carraio con divieto di sosta permanente a carico dei mapp. 367, 377 e 370; inibì ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di accedere alle aree comuni non gravate da servitù di transito nonché di parcheggiare veicoli su ogni area comune e su ogni area di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL; rigettò la domanda di restituzione delle somme versate per la manutenzione del parco da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; L&& R.G. 20207/2017 Pagina nr. 4 di 11 condannò questi ultimi a rilasciare immediatamente un box di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL; condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese delle altre parti del giudizio. 4. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello dì Milano, con la sentenza qui impugnata, confermò la decisione del Tribunale di Monza, con la sola eccezione della statuizione di inibitoria all'accesso degli appellanti alle aree non gravate da servitù di transito. Detta statuizione venne, infatti, limitata dalla Corte territoriale alle aree di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], nonché alle aree comuni a quest'ultima ed alla [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL, escludendo invece dall'inibitoria le aree di titolarità esclusiva della medesima società, non avendo quest'ultima formulato domanda in tal senso. La Corte, quindi, condannò gli appellanti alla rifusione delle spese di lite di [OSCURATO:PERSONA] nella loro integralità, e delle spese di lite della [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL, nella misura di tre quarti, compensando il resto. 5. Osservò la Corte: che non condivisibile era la ricostruzione offerta dagli appellanti in ordine alla titolarità dei singoli mappali che assumevano rilevanza ai fini del contenzioso, dovendosi confermare la ricostruzione del giudice di prime cure; che la pronuncia di inibitoria del giudice di prime cure andava intesa nel senso che l'inibitoria medesima concerneva le aree in comunione a [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL, nonché le aree in proprietà esclusiva a [OSCURATO:PERSONA], mentre non poteva ritenersi estesa alle aree di cui gli appellanti erano comproprietari; R.G. 20207/2017 Pagina nr. 5 di 11 che, invece, l'appello andava accolto in relazione all'inibitoria concernente le aree di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL, non avendo la società formulato domanda in tal senso, ed essendo quindi incorso il Tribunale in ultrapetizione; che condivisibile era la statuizione del giudice di prime cure, nel momento in cui aveva disatteso le domande di accertamento dell'usucapione in virtù della indeterminatezza delle medesime quanto alla individuazione del diritto di cui si deduceva l'acquisto; che meritava altresì conferma la decisione di rigetto della domanda degli appellanti, volta a conseguire il riconoscimento -anche ex art. 2041 c.c.- delle spese affrontate per la manutenzione dell'area adibita a parco, dal momento che l'onere affrontato dagli appellanti non poteva ritenersi necessariamente connesso alla qualità di comproprietari, e che comunque gli stessi avevano usufruito dell'area in questione. 6. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA] 82 [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memorie. 7. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in sei motivi R.G. 20207/2017 Pagina nr. 6 di 11 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 163 c.p.c. e 1158 C C. Lamentano i ricorrenti che la Corte di Appello di Milano abbia affermato l'inammissibilità della domanda di usucapione per eccessiva genericità della stessa, non avvedendosi che nell'originario atto di citazione erano state formulate due distinte domande e che le stesse erano state altresì oggetto di specificazione con riferimento alle singole particelle. Deducono, inoltre, che la declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di prime cure aveva investito la sola domanda subordinata, mentre la domanda principale era stata rigettata, avendo, quindi, la Corte erroneamente ritenuto che la declaratoria di inammissibilità fosse riferita a tutte le domande di accertamento dell'usucapione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e 1167 c.c. Deduce il ricorso che erroneamente la Corte di Appello di Milano avrebbe ritenuto -aderendo alla prospettazione del Tribunale di Monza- che la sottoscrizione di una convenzione volta a costituire una servitù di passaggio costituisse un elemento sufficiente a far venire meno l'animus possidendi, integrando il riconoscimento della proprietà altrui. Argomenta invece il ricorso che il riferimento -contenuto nella convenzione- alla titolarità delle aree avrebbe costituito una "mera attestazione della situazione giuridica all'epoca in atto" senza valenza di riconoscimento. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, n relazione all'art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, 1143, 1144, 1153, 1165 e 1167 c.c. e l'omessa pronuncia su uno dei motivi di appello. R.G. 20207/2017 Pagina nr. 7 di 11 Deducono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello principale -concernente l'idoneità del pagamento delle spese di manutenzione straordinaria di un immobile a configurare possesso utile ai fini dell'usucapione- statuendo solo sul motivo di appello subordinato -concernente invece la domanda di restituzione delle somme. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, 1141 1144, 1158.1165 e 1167 c.c. Argomenta il ricorso che, ove si ritenga infondato il terzo motivo e si concluda nel senso che la Corte abbia implicitamente fatto propria la motivazione del giudice di prime cure, la Corte di Appello di Milano avrebbe errato nell'escludere che il pagamento delle spese di manutenzione straordinaria di un immobile costituisca condotta idonea a configurare possesso utile ai fini dell'usucapione, considerato che tale condotta era accompagnata dal godimento del bene. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per essere la Corte territoriale incorsa in un vizio di ultrapetizione accertando il diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL sull'area di cui alla particella n. 159, in assenza di una domanda giudiziale volta a conseguire tale accertamento. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c., la violazione, e falsa applicazione degli artt. 949, 2727, 2729, 2699, 2700 c.c. nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata si sia pronunciata sulla proprietà della particella n. 159 senza aver accertato il contenuto degli atti di acquisto e avendo attribuito "valore di presunzione al contenuto della convenzione del 7 giugno 1995, R.G. 20207/2017 Pagina nr. 8 di 11 costitutiva/modificativa di una servitù di passaggio in favore di immobili distinti rispetto alla citata particella, in assenza delle condizioni richieste dall'art. 2700 c.c.". Deduce, quindi, il ricorso che la particella in questione dovrebbe essere considerata ente comune a tutte le proprietà -e conseguentemente anche ai ricorrenti- avendo per contro la Corte omesso di considerare il contenuto dell'atto di acquisto degli stessi ricorrenti sia quanto emerso in una C.T.U. espletata nel corso di un'esecuzione immobiliare, all'esito della quale la [OSCURATO:PERSONA] 82 SRL ed i ricorrenti medesimi si erano resi rispettivamente proprietari di singole porzioni del complesso immobiliare. 2. Il primo, il secondo, terzo e quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente e sono da ritenersi infondati. Si deve osservare, invero, che la decisione della Corte d'Appello non ha operato alcuna distinzione in ordine alla formula con cui dovevano essere disattese le distinte domande di usucapione proposte dagli odierni ricorrenti, essendosi, anzi, la Corte limitata a confermare la statuizione del giudice di primo grado, la quale aveva anch'essa respinto entrambe le domande. Il motivo di ricorso, quindi, viene a basarsi su un non corretto inquadramento della statuizione della Corte territoriale, omettendo di considerare -e si tratta di altro profilo che palesa l'infondatezza del motivo medesimo- che la Corte d'Appello di Milano ha evidenziato la genericità delle domande non sotto il profilo dell'oggetto, bensì sotto il ben distinto profilo dell'identificazione della causa petendi, avendo la Corte rimarcato carenze delle originarie domande con riferimento all'individuazione degli "elementi costitutivi del possesso in relazione alle diverse forme di diritto reale", e cioè carenze in ordine alla individuazione dei fatti con cui sarebbe stato palesato l'esercizio di un ts R.G. 20207/2017 Pagina nr. 9 di 11 possesso utile all'acquisto dei vari diritti reali, peraltro richiamati in modo anche cumulativo nella formulazione delle originarie domande. Dalle considerazioni appena svolte deriva, quale logica conseguenza, l'infondatezza: • del secondo motivo, giacché appare condivisibile la conclusione - cui è pervenuta la Corte- in ordine al carattere dirimente delle carenze concernenti la causa petendi delle domande di usucapione, da ritenersi del tutto prevalenti rispetto ad ogni questione sulla valenza della convenzione del 1995, la quale avrebbe potuto ritenersi rilevante solo ove fossero stati allegati - e quindi provati- gli elementi costitutivi di un possesso utile ad usucapionem; • del terzo e del quarto motivo, giacché appare evidente che la Corte territoriale -lungi dall'omettere la pronuncia su uno dei motivi di appello- ha ritenuto, ancora una volta, assorbita dalle considerazioni circa la mancata specificazione delle domande di usucapione ogni ulteriore considerazione in ordine alla possibilità di qualificare come forma dì esercizio del possesso la circostanza dell'assunzione degli oneri di manutenzione del parco, esaminando, a questo punto, tale circostanza unicamente in relazione al profilo che invece conservava autonomia, e cioè il vaglio della subordinata domanda ex art. 2041 c.c. 3. Il quinto e sesto motivo devono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Come ammesso dagli stessi ricorrenti, infatti, l'accertamento della titolarità dei mapp. 159 è stato operato dalla Corte in via meramente incidentale nell'ambito delle considerazioni che hanno condotto a confermare l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA], senza che, tuttavia, detto accertamento risulti idoneo a fare stato tra le parti. R.G. 20207/2017 Pagina nr. 10 di 11 Risulta, quindi, la carenza di interesse degli odierni ricorrenti ad impugnare il suddetto passaggio -meramente argomentativo- della decisione della Corte territoriale, operando il principio per cui è inammissibile per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12678 del 25/06/2020 - Rv. 658061 - 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 20689 del 13/10/2016 - Rv. 642050 - 02). 4. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della società controricorrente. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte respinge il ricorso Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, R.G. 20207/2017 Pagina nr. 11 di 11 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore im