CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 48675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 'D !C 2022 SENTENZA &IO sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di concorso formale tra i capi C1 e C3 dell'imputazione [OSCURATO:PERSONA]. Rigetto per tutti gli altri ricorsi udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di prescrizione udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso associandosi alla richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso associandosi alla richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per eventuali prescrizioni udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso associandosi agli altri colleghi per quanto riguarda le prescrizioni [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2021 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del 20 giugno 2016 del Tribunale di Roma, ha rideterminato: a) in anni dieci di reclusione, riqualificato a norma dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 il fatto contestato sub A, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sub Cl, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 22 giugno 2000 della Corte di Appello di Roma; b) in anni sei mesi otto di reclusione, esclusa la recidiva, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 cit.; c) in anni otto di reclusione ed euro quarantamila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., nonché 73, d.P.R. 309 del 1990 (capi Ci e C3); d) in anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa quale aumento per continuazione rispetto alla sentenza del 14 giugno 2001 della Corte di Appello di Roma, con una complessiva rideterminazione della pena in anni otto mesi sei di reclusione ed euro 35987 di multa siccome inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; e) in anni quattro di reclusione ed euro 16000 di multa, con rideterminazione dlelle pene accessorie, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; f) in anni dieci di reclusione ed euro cinquantamila di multa, esclusa la recidiva e con equivalenza di circostanze, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo C1. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati su quattro (Macali, Ferretti, Forcinelli), uno (Rea) e due (Fasanella, Ferro) motivi di impugnazione. 3. Ricorso Fasanella 3.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che, data la confusione e la genericità del capo di imputazione, l'affermazione di responsabilità era stata fatta discendere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche (peraltro mancanti nel fascicolo processuale anche in riferimento ai decreti autorizzativi), ma dalla loro equivocità non era possibile giungere invece a tale accertamento, legato al reperimento dello stupefacente sequestrato all'aeroporto di Bogotà allo Scerrato. Non era possibile in definitiva accertare il contributo causale, in carenza di principio di prova reale. 3.2. Col secondo motivo, quanto alla mancata declaratoria della prescrizione del reato contestato, la Corte territoriale non aveva dichiarato la prescrizione del reato, invero già maturata al momento della sentenza di primo grado. Tenuto conto della. contestazione del reato tentato, il termine di prescrizione doveva intendersi di sedici anni e otto mesi, tenendo altresì presente gli eventi interruttivi. Data la commissione del fatto al 6 novembre 1997, il reato si era estinto il 6 luglio 2014, ben prima della decisione del Tribunale, e l'omessa declaratoria si traduceva in vero e proprio vizio di erronea applicazione della legge penale. 4. Ricorso Ferretti 4.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato, quanto alla generale affermazione di responsabilità, che ciò derivava solamente dalle conversazioni telefoniche captate sulla sua utenza, ed al riguardo non poteva affatto dirsi raggiunta la prova rigorosa che avrebbe dovuto pretendersi. Ciò premesso, quanto all'impossibilità di controllare la motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazione stante la loro assenza dal fascicolo, ed in ordine al loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, in realtà la mancanza di detti decreti aveva comunque reso impossibile il dovuto controllo sulla motivazione da parte dei giudici e dei difensori, con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni siccome disposte. 4.2. Col secondo motivo è stata dedotta violazione di legge penale in relazione alla prova del vincolo associativo sub B, che sarebbe stata acquisita tramite intercettazioni registrate in data posteriore rispetto a quella indicata come cessazione della permanenza del delitto. 4.3. Col terzo motivo, quanto alla particolare attenzione che avrebbe dovuto accompagnare il giudice nella valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, trattandosi di sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti e in difetto di ulteriori elementi rispetto a captazioni telefoniche ovvero ambientali, in specie era stata valorizzata la condanna intervenuta in sede di giudizio abbreviato a carico di quattro imputati, mentre vi erano state ben trentatré assoluzioni sui trentacinque imputati che avevano preferito il giudizio ordinario, con l'eccezione del Ferretti - invece condannato a pena più alta rispetto alle richieste del Pubblico ministero - e del Macali. Mentre erano state in sostanza ignorate le deduzioni difensive contenute in atto di appello e nelle successive memorie, tacciate di genericità laddove, al contrario, le conversazioni captate non erano rappresentative dell'organizzazione criminosa alla quale, in definitiva, dovevano partecipare solamente sei soggetti, ossia i quattro condannati in sede di giudizio abbreviato e i due condannati in sede ordinaria. 4.4. Col quarto motivo, quanto al capo C7 per il quale era stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la partecipazione dell'imputato all'importazione di centoventi chilogrammi di hashish era stata smentita proprio dal corriere mentre - quanto al capo C3 - non vi era prova della cessione di imprecisato quantitativo di droga nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia. In subordine alla richiesta di assoluzione era stata richiesta la riqualificazione del fatto a mente del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309, ma la sentenza impugnata nulla aveva detto in proposito. 4.5. E' stata depositata memoria difensiva. 5. Ricorso Forcinelli 5.1. Col primo motivo il ricorrente ha ricordato l'assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, nonché degli stessi provvedimenti di proroga, osservando che la motivazione resa in proposito doveva considerarsi contraddittoria e risibile. In particolare, peraltro, la stessa Corte territoriale all'udienza del 10 aprile 2019 aveva disposto il reperimento del fascicolo processuale attesa la sua incompletezza, e proprio per rintracciare i decreti del Giudice per le indagini preliminari. La mancata acquisizione dei decreti aveva di fatto impedito alle difese e alla Corte di procedere alle necessarie attività di controllo, ed al riguardo non poteva che procedersi all'inutilizzabilità delle intercettazioni. 5.2. Col secondo motivo è stata censurata nei motivi di appello l'ordinanza della Corte territoriale che disponeva l'acquisizione, in quanto atti irripetibili, di tutte le informative e dei verbali redatti dal Comandante del Nucleo operativo di Frosinone, deceduto nelle more del primo giudizio. Ciò in quanto avrebbero ben potuto essere esaminati gli altri operanti che avevano partecipato alle indagini, oppure riesaminare chi era già stato escusso. Al riguardo la sentenza impugnata, a fronte della specifica doglianza colà avanzata, nulla aveva inteso rispondere. 5.3. Col terzo motivo è stata censurata l'omessa motivazione quanto alla richiesta di esclusione del concorso formale tra i reati contestati ai capi Cl e C3, laddove - anche in esito al contenuto delle conversazioni telefoniche - sussisteva connessione cronologica ed ontologica tra gli acquisti, lè detenzioni e le cessioni contestate, altrimenti assurdamente ipotizzando che l'imputato avesse acquistato e detenuto le sostanze di cui al capo Cl senza poi rivenderle, ovvero avesse ceduto i quantitativi di cui al capo C3 senza averli previamente acquistati e detenuti. In realtà la fattispecie criminosa era relativa ad un solo fatto concreto maturato in unico contesto spazio-temporale, laddove la Corte territoriale aveva solamente applicato un aumento per continuazione quanto al capo C3. 5.4. Col quarto motivo infine, quanto al soggetto che sarebbe stato identificato nelle conversazioni telefoniche, era stata espressamente contestata l'esistenza di elementi processuali in grado di confermare che l'imputato avesse una figlia di nome Laura, mentre non era stato spiegato per quali ragioni dovesse essere il ricorrente colui che veniva chiamato Sandro, oppure Sa oppure Er truffa. In ogni caso, facevano difetto conversazioni chiare e decifrabili attesa l'assenza di sequestri di stupefacenti, ed oltretutto - a parte il contenuto tutt'altro che univoco delle conversazioni intercettate - non era stato specificato a quale sostanza stupefacente dette conversazioni si riferissero. Né era stato spiegato per quali ragioni detti colloqui si dovevano riferire a cocaina e non ad hashish. Qualora si fosse trattato di hashish, i reati dovevano considerarsi prescritti. 6. Ricorso Rea 6.1. Il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. In particolare, l'imputato era stato condannato per avere detenuto venti chilogrammi di cocaina, con' l'aggravante dell'ingente quantità invece esclusa per i suoi concorrenti. Al riguardo non sussisteva peraltro uno specifico capo d'imputazione, ed in proposito il Tribunale aveva solamente evocato il verbale di arresto e la consulenza, laddove era stato rintracciato il quantitativo di stupefacente in una villa a lui non intestata, e dalla quale era stato visto uscire. Oltre a ciò, sussisteva difetto di motivazione in quanto era stata attribuita al Rea la disponibilità dell'immobile in modo apodittico, e l'aggravante dell'ingente quantitativo era stata applicata solo a lui e non ai suoi concorrenti. 7. Ricorso Ferro 7.1. Il ricorrente ha sviluppato le medesime argomentazioni contenute nei primi due motivi del ricorso Forcinelli. 8. Ricorso Macali 8.1. Col primo motivo il ricorrente, ricordato che non gli era mai stato contestato alcun reato-fine e di essere stato in contatto col solo Ferretti (laddove in definitiva a suo carico vi erano solamente le intercettazioni telefoniche), e che in sede di gravame era stata solamente esclusa la recidiva a suo carico, ha osservato anzitutto che, attesa la pretesa operatività dell'associazione in cellule, non vi era certezza sul numero degli associati e che per tale motivo era stata esclusa l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Al contrario, era stata ritenuta l'esistenza di "cellula" composta da quattro persone, e l'interessamento di soggetti terzi - al di là del Ferretti - appariva del tutto episodico. Sì che, in definitiva, il ricorrente doveva intendersi come concorrente in un reato continuato e non come partecipe in un'associazione. 8.2. Col secondo motivo il ricorrente, invocando vizio motivazionale, ha osservato che la sua partecipazione all'associazione era stata legata solamente al fatto che detta associazione esisteva e che ne faceva parte il Ferretti, col quale il Macali era effettivamente in contatto, mentre invece facevano difetto gli elementi relativi allo stesso imputato. Sì che, in carenza di prova di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, sussisteva al più il concorso col reato continuato, tanto più che le intercettazioni erano intervenute in un caso di cd. droga parlata, e nell'assenza di sequestri e di ulteriori riscontri. Né era mai stato preso in considerazione quanto prodotto dalla difesa circa lo svolgimento, da parte dell'imputato, di una lecita attività di commercio di tessuti e di pelli avente rapporti con la Spagna. 8.3. Col terzo motivo, quanto alla qualificazione dell'associazione, essa non poteva che essere configurata a norma del comma 6 dell'art. 74, in assenza di prove a sostegno di modalità e caratteristiche delle cessioni, e in applicazione anche del principio del favor rei. 8.4. Col quarto motivo infine sono state riprese le doglianze generali circa l'utilizzabilità delle intercettazioni. In ogni caso la censura del ricorrente era limitata ai soli decreti autorizzativi relativi alle utenze sulle quali le intercettazioni, di cui alla sentenza del Tribunale da pag. 2:3 a pag. 77, erano state effettuate. A fronte invero delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, era stata richiesta attestazione della mancanza dei decreti autorizzativi, cui non era stata fornita risposta. Oltretutto non vi erano altresì le bobine relative ad alcune intercettazioni, ed al riguardo l'unica telefonata intercorsa tra il Macali e il [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato al vertice dell'associazione, riguardava proprio un'utenza relativamente alla quale non erano state reperite le bobine. 9. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio in punto di concorso formale tra i capi C1 e C3 dell'imputazione Forcinelli, e del rigetto per tutti gli altri ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 10. I ricorsi vanno decisi nei termini che seguono. 11. Ricorso Fasanella 11.1. In via invero assorbente - alcun rilievo formale è stato proposto - si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, dalle c:orrezioni apposte in calce a detto provvedimento e dal contenuto del ricorso che il ricorrente - già assolto in primo grado dal reato associativo - è stato infine condannato dalla Corte territoriale, esclusa altresì la contestata recidiva, alla pena di anni sei di reclusione ed alla multa di euro 24.000 per la tentata importazione di due chilogrammi di cocaina dalla Colombia nel territorio dello Stato. La data del reato è stata indicata nel giorno 6 novembre 1997. 11.2. Ciò posto, ed in ragione altresì delle richiamate determinazioni della Corte territoriale, deve ritenersi in ogni caso maturata la prescrizione del reato a differenza di quanto espressamente indicato dalla prima sentenza, la quale tra l'altro non aveva considerato che al ricorrente - in ogni caso all'epoca ritenuto recidivo, ed invero assolto dal reato associativo - era stato appunto contestato il solo tentativo. Alla pena massima infatti per il reato tentato, fissata in anni tredici mesi quattro di reclusione, deve aggiungersi, ai fini del calcolo prescrizionale, l'aumento del quarto di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen., per un totale di anni sedici mesi otto di reclusione. Alla data così risultante del 6 luglio 2014 vanno altresì aggiunti i 623 giorni di sospensione della prescrizione già maturati nel corso del primo giudizio, per cui il termine ultimo andava a scadere il 20 marzo 2016, anteriormente quindi alla pronuncia del Tribunale di Roma (20 giugno 2016). Nei confronti del Fasanella, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. In proposito, infatti, si osserva che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatorio di cui si dà atto nelle due sentenze di merito, che sia evidente la prova dell'assenza di responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato. Tant'è che lo stesso ricorrente - non palesando alcun interesse ad una rinuncia al riguardo - ha comunque insistito per la pronuncia estintiva. 12. Ricorso Ferretti 12.1. L'odierno ricorrente era stato condannato in prime grado alla pena di anni ventuno di reclusione in relazione ai reati a lui ascritti ai capi A e Cl, mentre era stata dichiarata la prescrizione quanti ai reati indicati sub C3 e C7. La Corte territoriale ha riqualificato il reato ascritto sub A a norma del comma 2 dell'art. 74 cit., altresì escludendo la recidiva e ponendo in continuazione i reati sub A e sub C1, per i quali era intervenuta condanna, con altra sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Roma (in proposito non vi è impugnazione). 12.1.1. Ciò posto, non possono anzitutto esplicare rilievo le considerazioni che l'odierno ricorrente ha inteso formulare in relazione ai capi sub C3 e C7. Per un verso, quanto alla disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha previsto che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato), era stato osservato che la rinuncia alla prescrizione non rientrava nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 cod. proc. pen., in quanto costituiva, dopo la sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva tale possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato (Sez. 2, n. 23412 del 09/06/2005, Avallone ed altri, Rv. 231879). D'altro canto, in relazione alla norma successivamente introdotta (v. supra), è stato appunto ritenuto che l'art. 157 comma settimo cod. proc. pen. richiede in proposito la forma espressa, che non ammette equipollenti (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333). 12.1.2. In ogni caso il Ferretti non ha mai esplicitato alcuna volontà di rinunciare alla prescrizione, mentre si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatorio di cui si dà complessivamente atto in particolare nella prima sentenza di merito, che sia evidente la prova dell'assenza di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati colà contestati. 12.1.3. Del pari, infine, quanto al reato associativo sub B non è intervenuta alcuna condanna a carico del Ferretti. 12.2. Ciò posto, la sentenza impugnata - ed in proposito nulla è stato detto in concreto di segno contrario - ha dato espressamente conto (sia pure riconsiderando il ruolo dell'imputato nell'ambito del sodalizio criminoso, ed escludendo la recidiva) che non era stata fornita alcuna diversa lettura rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado avuto riguardo ad accordi, ordini, contatti, strategie e quant'altro siccome emergente dalle captazioni in relazione ai contestati fatti di illecito traffico di stupefacenti. Del pari era stata sottolineata l'irragionevolezza di accedere ad un'interpretazione meramente letterale dei termini criptici utilizzati nell'ambito delle conversazioni captate. Né, per vero, vi è stato specifico ed analitico contrasto rispetto al vasto materiale probatorio inserito nel corpo motivazionale della prima sentenza, ed invero ripreso dalla Corte territoriale. 12.3. Ciò posto, va quindi affrontata la questione, dibattuta nel gravame ma non nel primo giudizio, circa l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche. Dette considerazioni vanno ritenute applicabili anche in riferimento a tutte le analoghe censure proposte dagli altri ricorrenti che hanno inteso in tal modo dolersi. In tema di intercettazioni i decreti autorizzativi non rientrano in effetti tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, comma 1, cod. proc. pen., sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, salvo che non sia prospettata l'inesistenza o la nullità degli stessi, venendo così formulate specifiche questioni su esistenza e validità dei decreti (Sez. 1, n. 7845 del 21/01/2015, Gentile e altro, Rv. 262533; Sez. 5, n. 4585:3 del 10/10/2012, Mancini, Rv. 254834; Sez. 3, n. 41612 del 02/10/2007, Basile, Rv. 238024). Del pari, è nozione comune che la rituallità delle intercettazioni telefoniche sotto il profilo della esistenza dei decreti di autorizzazione è questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, qualora contestata, deve essere accertata dal giudice procedente in termini di oggettiva certezza affinché, mediante il controllo della legittimità delle lintercettazioni stesse da parte del giudice, sia tutelato il principio della legalità della prova (era stata così annullata con rinvio la decisione della Corte territoriale che, pur ritenendo l'importanza essenziale delle intercettazioni, non aveva ritenuto di dover procedere alla verifica della esistenza dei detti decreti sul presupposto della genericità dell'eccezione, della obbligatorietà dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento delle sole trascrizioni delle registrazioni effettuate, della impossibilità di compulsare il fascicolo del p.m. e della conseguente presunzione che la questione non fosse stata posta, atteso che diversamente il p.m. avrebbe potuto tacitarla esibendo i detti provvedimenti)(Sez. 4, n. 2068 del 28/01/2000, Maniscalco, Rv. 215956). Ciò posto, è dato pacifico che il materiale processuale è rappresentato in larga parte da intercettazioni telefoniche, in parte analiticamente trasfuse nella sentenza di primo grado. Per vero non è mai stato neppure oggetto di puntuale contestazione (né viene dato atto di rilievi insorti nel corso dell'esame del teste) quanto espressamente riferito dal maggiore Pinca in sede dibattimentale e riportato in motivazione dal Tribunale, in relazione alla circostanza che il Giudice per le indagini preliminari di Frosinone aveva autorizzato le intercettazioni telefoniche su circa sei o sette soggetti, successivamente ampliando lo spettro di indagine (ed invero non sono state evidenziate soluzioni di continuità nel descritto modus operandi). D'altro canto nel corso del primo giudizio, durato oltre dodici anni (anche al netto quindi dei 623 giorni di sospensione dei termini di prescrizione), il Tribunale non aveva evidenziato l'esistenza di alcuna questione al riguardo, neppure in occasione del conferimento dell'incarico peritale al fine di procedere alla trascrizione delle intercettazioni acquisite. Tutto ciò altresì considerando quanto emerso in sede cautelare (dove non risultano avanzate specifiche e tempestive richieste di acquisizione, cfr. Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586; cfr. parimenti Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia e altro, Rv. 269944), ed alle valutazioni compiute colà dal Collegio del riesame e richiamate dalla sentenza impugnata, circa il mancato fisico rintraccio dei decreti autorizzativi - la cui esistenza non risultava revocata in dubbio - attese le condizioni caotiche del fascicolo. Laddove, in definitiva, risultava avanzato un generico sospetto sui contenuti delle autorizzazioni, ancorché non siano state in realtà allegate da alcuno questioni, colà insorte, tali da condurre alla valutazione di inutilizzabilità delle intercettazioni, invece pacificamente e largamente utilizzate nel primo giudizio senza contestazioni di alcun genere. 12.3.1. Vero è, in proposito, che le pronunce sulla validità e utilizzabilità del mezzo di prova formate in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari personali, anche all'esito del giudizio di legittimità, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento. Ne deriva che, in relazione alla validità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari e alla loro utilizzabilità, qualsiasi decisione adottata in sede cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudice del dibattimento il potere-dovere di un'autonoma e indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive (Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin e altri, Rv. 247265; cfr. altresì, ad es., Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271). In ogni caso, peraltro, non sono stati allegati nuovi elementi, eventualmente intervenuti nelle more. Va quindi da sé che - in esito tra l'altro al richiamato percorso processuale, già ricordato anche dall'a Corte territoriale, e tenuto conto della rinnovata attenzione costituzionale - una difforme valutazione al riguardo contrasterebbe irrimediabilmente con i principi di efficienza processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. Sez. 5, n. 26809 del 10/02/2016, Minopoli e altri, Rv. 267869), anche e proprio in considerazione della peculiare situazione processuale di questo giudizio, quantomeno nella sua fase di primo grado (la quale si era svolta nella pacifica premessa - mai revocata in dubbio - di una piena utilizzabilità delle intercettazioni disposte, visti anche i contenuti della deposizione dell'inquirente). 12.3.2. Con siffatte premesse, ed applicando proprio i medesimi principi di rango ormai costituzionale, non va censurata la sentenza impugnata neppure nella parte in cui essa, non considerando i contenuti dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 10 aprile 2019 (in forza della quale la medesima Corte territoriale aveva disposto l'acquisizione delle autorizzazioni alle intercettazioni), ne aveva implicitamente, ma univocamente, revocato la necessità. 12.4. In tale complessivo senso, pertanto, il ricorso va rigettato. 13. Ricorso Forcinelli 13.1. Il ricorrente è stato condannato in appello a pena ridotta, rispetto al primo giudizio, tanto in relazione alle condotte contestate sub C1 e C3 (già disattesa in primo grado l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente), quanto per l'esclusione - appunto nel grado - della recidiva invece applicata dal Tribunale. 13.2. In relazione alle questioni processuali legate alle disposte intercettazioni telefoniche, va richiamato quanto osservato in relazione al ricorso Ferretti. 13.3. Fondato è invece il terzo motivo, quanto all'ipotizzato concorso formale, laddove in effetti la Corte territoriale, che pure aveva dato atto della formulazione di specifico motivo d'appello, nulla ha inteso rispondere al riguardo. Conformemente alle conclusioni assunte sul punto anche del Procuratore generale, la sentenza va annullata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. 13.4. Non è fondato infine il quarto motivo di censura, atteso che il ricorrente non si è confrontato col complessivo iter motivazionale dei due giudizi di merito e con l'esame puntuale delle conversazioni intercettate, che ha dato ampiamente conto della riferibilità all'imputato delle non equivoche conversazioni legate ad illeciti traffici. Tra l'altro - a definitiva consacrazione della complessiva individuazione personale e al fine di ricondurre al ricorrente la conversazione captata - è stato richiamato il riferimento anagrafico completo alla figlia del ricorrente nel corso di un colloquio intercettato tra "Sandro" e l'altro figlio, invitato dal padre ad andare nella banca "de tu' sorella", appunto compiutamente indicata come "[OSCURATO:PERSONA]". 13.4.1. Allo stesso tempo, quanto alle sostanze trattate, è stato attribuito parimenti rilievo agli stretti rapporti dell'imputato col Ferro, "uno dei più forti" nella trattazione della cocaina. Laddove in definitiva deve applicarsi il ribadito principio, secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ult. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Ed al riguardo gli specifici rilievi della Corte territoriale, uniti a quelli del Tribunale, si presentano esenti da censure, tanto più che è stata ripetutamente sottolineata l'assenza di spiegazioni alternative ai contenuti delle conversazioni, rispetto a quanto accreditato dalla pubblica accusa. 13.5. L'impugnazione va pertanto ritenuta fondata nei termini indicati. 14. Ricorso Rea 14.1. Il ricorrente è stato condannato per il reato rubricato sub C1, per avere detenuto venti chilogrammi di cocaina per un totale di circa 96000 dosi medie singole.In relazione al motivo di censura azionato, la sentenza impugnata ha dato ampio e non illogico conto delle ragioni in forza delle quali risultava essere stato compiutamente tutelato il diritto di difesa dell'imputato, pienamente consapevole della contestazione (che non era a titolo di concorso, per cui la rilevata mancata contestazione dell'ingente quantità ex art. 80 d.P.R. 309 cit. agli altri imputati, parimenti menzionati nel capo Cl, è sicuramente mal posta) e della riunione dei relativi procedimenti contenenti le varie ipotesi di reato, nonché dell'ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato e dell'esistenza di verbale di arresto eseguito all'uscita dello stesso Rea da una villa del litorale laziale, al cui interno veniva appunto rintracciato lo stupefacente. Al riguardo il Rea non ha mai inteso chiarire la sua relazione con detto immobile, limitandosi a negare di averne avuto la disponibilità, benché sia stato dato atto dei ripetuti controlli delle forze di Polizia, che avevano avuto modo di frequentemente verificare l'andirivieni dell'odierno ricorrente tra la villa di Fregene e Roma. Né il ricorso si è confrontato con siffatto, decisivo, particolare. 14.2. Il ricorso va quindi rigettato. 15. Ricorso Ferro 15.1. Il ricorrente risulta condannato per i fatti contestati sub C2 e C3. 15.2. In relazione al secondo motivo di impugnazione, c:omune al Forcinelli (v. supra), sì che anche per quest'ultimo valgono le medesime considerazioni, esso pecca di specificità, dal momento che comunque non è allegato alcun tipo di concreto vantaggio che sarebbe derivato per la parte dall'esame di ulteriori soggetti processuali (cfr. ad es., in tema di ritenuta superfluità della prova già ammessa, Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, dep. 2012, Ceresoli, Rv. 252581). Anche l'eventuale omessa risposta sul punto da parte del Giudice d'appello, pertanto, si presenta del tutto ininfluente, tenuto coni:o della manifesta infondatezza della doglianza (cfr. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 15.3. Nel. resto devono quindi replicarsi, con l'aggiunta che precede, i medesimi rilievi svolti in parte qua in risposta ai ricorsi Ferretti e Forcinelli. 15.4. L'impugnazione deve pertanto ritenersi infondata, col conseguente rigetto del ricorso. 16. Ricorso Macali 16.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, è anzitutto insegnamento ribadito che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (ad es. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703).Infatti la fattispecie incriminatrice dell'art. 74 cit. richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è di per sé sola sufficiente ad integrare il delitto, che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo (Sez. 1, n. 2111 del 27/01/1986, Scala, Rv. 172146; Sez. 1, n. 8064 del 24/06/1992, Alfano, Rv. 191309; così, riassuntivamente, Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710). Per contro, l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311; Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Boschetti, Rv. 262662). Ciò complessivamente posto, la stessa sentenza impugnata, ancorché ne tratti in contiguità con la posizione Ferretti, non colloca sul medesimo piano i due ricorrenti: il Ferretti invero braccio destro del Rossi, già giudicato a suo tempo quale vertice del sodalizio, il Macali quale soggetto pronto ad intervenire in ausilio e consapevole coordinamento con l'associazione, fornendo appoggio ed assistenza ma soprattutto in quotidiani rapporti col Ferretti. Vero è, peraltro, che il ricorrente ha lamentato ancora in sede di gravame l'assenza di sicuri riscontri fattuali alla partecipazione all'associazione di cui al capo A (capo per il quale è in effetti intervenuta condanna), l'accertamento di responsabilità essendo stato condotto solamente in base alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intrattenute pressoché esclusivamente col Ferretti. Tanto più che non era stato dato seguito ai rilievi dello stesso Macali quanto all'attività professionale da costui svolta, che avrebbe giustificato anche i movimenti dell'imputato tra Italia e Spagna, e in definitiva non risultava intervenuto alcun concreto seguito alle interlocuzioni verbali. In proposito, è nozione comune che, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive de'l fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (ad es. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299; cfr. ad es. Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356). In altre parole, tenuto altresì conto che al ricorrente non è stato ascritto alcun reato-fine, le censure - formulate in appello e replicate avanti a questa Corte di legittimità - avrebbero meritato risposta puntuale proprio in ragione del peculiare e unico veicolo probatorio, nonché in considerazione della contestuale sostanziale rivisitazione, e del conseguente ridimensionamento, della figura del Ferretti (uomo di fiducia del capo, ma collocato in posizione gregaria), in sé intimamente e oggettivamente collegata al Placali ad un livello certamente più alto nella consorteria criminosa. 16.1.1. Quanto al ricorrente, pertanto, e tenuto conto degli enunciati principi, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. 17. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione. Parimenti vi è annullamento quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il cui ricorso è rigettato nel resto - in relazione al terzo motivo di impugnazione. Devono infine essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti d