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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22929/2026

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ermo il 16/01/1982avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haintegralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 17 gennaio2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara nei confronti,per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt.110-628 e 110-605 cod. pen.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Gandolfo2.1.1.

Violazione degli artt. 15 cod. pen., 187 e 192 cod. proc. pen., 85,d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 6, § 1, CEDU, in relazione al mancatoassorbimento del sequestro di persona nel delitto di rapina aggravata (posto chele dichiarazioni delle persone offese erano discordanti quanto alla durata dellaprivazione della libertà personale) e alla ritenuta procedibilità per tale reato(giacché, al contrario di quanto affermato in sentenza, le querele non sarebberopresenti in atti o non potrebbero comunque considerarsi idonee istanze dipunizione).2.1.2.

Violazione degli artt. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., 187 e 192cod. proc. pen. e 6, § 1, CEDU, in relazione alla ribadita sussistenzadell’aggravante dell’uso dell’arma (in presenza, anche in questo caso, dinarrazioni non sovrapponibili da parte delle vittime).2.2.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.2.1.

Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., riguardo alla mancatarinnovazione dell’istruttoria, avendo la Corte di appello rigettato la richiesta diaudizione di [OSCURATO:PERSONA], in maniera stringata e senza dar conto effettivamente delleragioni sottese all’istanza difensiva.2.2.2.

Violazione degli artt. 628, primo comma e terzo comma, nn. 1-2, cod.pen. e 530 cod. proc. pen., per quanto attiene all’affermazione di responsabilità,fatta discendere da un’acritica adesione alle considerazioni del primo giudice,senza confrontarsi con gli specifici motivi di gravame.3.

All’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso come da epigrafeCONSIDERATO IN DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti.2.

Le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] in tema di concorso tra i reati contestatie di aggravante della rapina a mano armata, sotto l’abito della violazione dilegge, sollecitano in realtà questa Corte a un impossibile nuovo apprezzamentodel materiale probatorio.La Corte felsinea, invero, richiamando la sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare, con motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con lerisultanze processuali, ha compiutamente chiarito che- da un lato, dipendenti e clienti della banca furono lasciati immobilizzatiall’interno dell’istituto di credito, dopo l’allontanamento dei rapinatori, conl’ordine di non muoversi prima delle dieci, come confermato anche da un falsoavviso di chiusura fatto appendere all’ingresso (cfr. Sez. 2, n. 18913 del28/04/2022, V., Rv. 283182-01; Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Coppola, Rv.263788-01, secondo cui il reato di sequestro di persona è assorbito in quello dirapina aggravata di cui all’art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen. solo quando laviolenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato diesecuzione della rapina stessa, non quando invece ne segua l’attuazione per untempo non strettamente necessario alla consumazione.

Non rileva, pertanto, ilfatto che alcuni ostaggi riuscirono a liberarsi poco dopo la consumazione dellarapina);- dall’altro, almeno tre dipendenti hanno notato nella disponibilità di uno deirapinatori, con conseguente effetto intimidatorio, l’ostentata presenza di unapistola immediatamente utilizzabile e non identificabile come un’arma giocattolo,in assenza di tappo rosso o segni consimili (e, dunque, rilevante per il profilocircostanziale che qui occupa: cfr. Sez.

U, n. 3394 del 06/03/1992, Ferlotti, Rv.189520-01; Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203-01).3.

Non è in dubbio che, in considerazione delle disposizioni sopravvenutealla commissione del fatto, il delitto di cui all’art. 605 cod. pen. sia procedibilesolo a querela.D’altronde, la sussistenza della condizione di procedibilità, in relazione atutte le persone offese, è affermata a chiare lettere in entrambe le sentenze dimerito, con puntuale indicazione topografica riportata nella motivazione di primogrado, richiamata per condivisione nella sentenza di appello e non contestata dalricorrente: Casula (denuncia-querela, aff. 155-171), Mazzini e Gherlinzoni(denunce-querele, aff. 172-187), Ardito, Cariani e Montanari (denunce-querele,aff. 188-207).Le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] sul punto risultano, dunque, insuperabilmentegeneriche, poiché si limitano a una stringata e non argomentata contestazione(indistinta rispetto alle diverse e non sovrapponibili posizioni delle sei personeoffese), a fronte di una doppia conforme valutazione non solo di materialepresenza agli atti, ma anche di ottemperanza ai requisiti di forma e di sostanzaprescritti per la manifestazione della volontà di procedere in ordine a un fattoprevisto dalla legge come reato, con riferimento a tutte le vittime.4.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La riassunzione in appello di prove già acquisite o l’assunzione di quellenuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenzasiano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere didecisività (Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv. 287054-01; Sez. 4, n. 1184del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 47963 del13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014,Coppola, Rv. 259893-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741-01).Il mancato accoglimento dell’istanza difensiva si sottrae, dunque, alsindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazionedella decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per unacompiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015,Leoni, Rv. 262620-01).La Corte territoriale ha illustrato adeguatamente l’inidoneità dell’invocataprova orale (deposizione di [OSCURATO:PERSONA], già legata sentimentalmente auno dei coimputati, che aveva ospitato la “batteria” di rapinatori il giorno primadei fatti) a incidere sulla tenuta logica dell’apparato motivazionale.

Le risultanzedibattimentali, come ricostruite in precedenza affrontando il merito della causa,si connotavano in termini di piena concludenza quanto alla responsabilitàconcorsuale di [OSCURATO:PERSONA], fondata non solo sulle dichiarazioni della suddetta [OSCURATO:PERSONA],ma, anche e soprattutto, sulla chiamata in correità da parte di Patricola,riscontrata dalla certa presenza del ricorrente nei pressi di Ferrara (dove furaggiunto l’indomani dalla moglie, per ritornare in Sicilia), dagli indubitabilicontatti con gli altri concorrenti e dal «suo inserimento nella maglia telefonicacreata dai rapinatori», dal riconoscimento da parte di una delle vittime di unvistoso tatuaggio che copriva tutto l’avambraccio sinistro.Con ogni evidenza, tale solidità dimostrativa escludeva la necessità diaudizione della donna, che aveva già rilasciato dichiarazioni accusatorie allapolizia giudiziaria.

In questo modo, coerentemente con l’esegesi di questa Corte,i giudici di appello hanno chiarito che non era ravvisabile alcuna incompletezzadell’istruttoria dibattimentale e che era viceversa pienamente possibile unadecisione allo stato degli atti.5.

Il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non è consentito, mirando aun’irrituale nuova ponderazione delle risultanze istruttorie, a fronte di una doppiaconforme motivazione che, come accennato, si palesa priva di contraddittorietà eillogicità e risulta del tutto coerente con le emergenze processuali.6.

Entrambi i ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di unasomma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ermo il 16/01/1982avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haintegralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 17 gennaio2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara nei confronti,per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt.110-628 e 110-605 cod. pen.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Gandolfo2.1.1. Violazione degli artt. 15 cod. pen., 187 e 192 cod. proc. pen., 85,d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 6, § 1, CEDU, in relazione al mancatoassorbimento del sequestro di persona nel delitto di rapina aggravata (posto chele dichiarazioni delle persone offese erano discordanti quanto alla durata dellaprivazione della libertà personale) e alla ritenuta procedibilità per tale reato(giacché, al contrario di quanto affermato in sentenza, le querele non sarebberopresenti in atti o non potrebbero comunque considerarsi idonee istanze dipunizione).2.1.2. Violazione degli artt. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., 187 e 192cod. proc. pen. e 6, § 1, CEDU, in relazione alla ribadita sussistenzadell’aggravante dell’uso dell’arma (in presenza, anche in questo caso, dinarrazioni non sovrapponibili da parte delle vittime).2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.2.1. Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., riguardo alla mancatarinnovazione dell’istruttoria, avendo la Corte di appello rigettato la richiesta diaudizione di [OSCURATO:PERSONA], in maniera stringata e senza dar conto effettivamente delleragioni sottese all’istanza difensiva.2.2.2. Violazione degli artt. 628, primo comma e terzo comma, nn. 1-2, cod.pen. e 530 cod. proc. pen., per quanto attiene all’affermazione di responsabilità,fatta discendere da un’acritica adesione alle considerazioni del primo giudice,senza confrontarsi con gli specifici motivi di gravame.3. All’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso come da epigrafeCONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti.2. Le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] in tema di concorso tra i reati contestatie di aggravante della rapina a mano armata, sotto l’abito della violazione dilegge, sollecitano in realtà questa Corte a un impossibile nuovo apprezzamentodel materiale probatorio.La Corte felsinea, invero, richiamando la sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare, con motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con lerisultanze processuali, ha compiutamente chiarito che- da un lato, dipendenti e clienti della banca furono lasciati immobilizzatiall’interno dell’istituto di credito, dopo l’allontanamento dei rapinatori, conl’ordine di non muoversi prima delle dieci, come confermato anche da un falsoavviso di chiusura fatto appendere all’ingresso (cfr. Sez. 2, n. 18913 del28/04/2022, V., Rv. 283182-01; Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Coppola, Rv.263788-01, secondo cui il reato di sequestro di persona è assorbito in quello dirapina aggravata di cui all’art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen. solo quando laviolenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato diesecuzione della rapina stessa, non quando invece ne segua l’attuazione per untempo non strettamente necessario alla consumazione. Non rileva, pertanto, ilfatto che alcuni ostaggi riuscirono a liberarsi poco dopo la consumazione dellarapina);- dall’altro, almeno tre dipendenti hanno notato nella disponibilità di uno deirapinatori, con conseguente effetto intimidatorio, l’ostentata presenza di unapistola immediatamente utilizzabile e non identificabile come un’arma giocattolo,in assenza di tappo rosso o segni consimili (e, dunque, rilevante per il profilocircostanziale che qui occupa: cfr. Sez. U, n. 3394 del 06/03/1992, Ferlotti, Rv.189520-01; Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203-01).3. Non è in dubbio che, in considerazione delle disposizioni sopravvenutealla commissione del fatto, il delitto di cui all’art. 605 cod. pen. sia procedibilesolo a querela.D’altronde, la sussistenza della condizione di procedibilità, in relazione atutte le persone offese, è affermata a chiare lettere in entrambe le sentenze dimerito, con puntuale indicazione topografica riportata nella motivazione di primogrado, richiamata per condivisione nella sentenza di appello e non contestata dalricorrente: Casula (denuncia-querela, aff. 155-171), Mazzini e Gherlinzoni(denunce-querele, aff. 172-187), Ardito, Cariani e Montanari (denunce-querele,aff. 188-207).Le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] sul punto risultano, dunque, insuperabilmentegeneriche, poiché si limitano a una stringata e non argomentata contestazione(indistinta rispetto alle diverse e non sovrapponibili posizioni delle sei personeoffese), a fronte di una doppia conforme valutazione non solo di materialepresenza agli atti, ma anche di ottemperanza ai requisiti di forma e di sostanzaprescritti per la manifestazione della volontà di procedere in ordine a un fattoprevisto dalla legge come reato, con riferimento a tutte le vittime.4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La riassunzione in appello di prove già acquisite o l’assunzione di quellenuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenzasiano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere didecisività (Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv. 287054-01; Sez. 4, n. 1184del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 47963 del13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014,Coppola, Rv. 259893-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741-01).Il mancato accoglimento dell’istanza difensiva si sottrae, dunque, alsindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazionedella decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per unacompiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015,Leoni, Rv. 262620-01).La Corte territoriale ha illustrato adeguatamente l’inidoneità dell’invocataprova orale (deposizione di [OSCURATO:PERSONA], già legata sentimentalmente auno dei coimputati, che aveva ospitato la “batteria” di rapinatori il giorno primadei fatti) a incidere sulla tenuta logica dell’apparato motivazionale. Le risultanzedibattimentali, come ricostruite in precedenza affrontando il merito della causa,si connotavano in termini di piena concludenza quanto alla responsabilitàconcorsuale di [OSCURATO:PERSONA], fondata non solo sulle dichiarazioni della suddetta [OSCURATO:PERSONA],ma, anche e soprattutto, sulla chiamata in correità da parte di Patricola,riscontrata dalla certa presenza del ricorrente nei pressi di Ferrara (dove furaggiunto l’indomani dalla moglie, per ritornare in Sicilia), dagli indubitabilicontatti con gli altri concorrenti e dal «suo inserimento nella maglia telefonicacreata dai rapinatori», dal riconoscimento da parte di una delle vittime di unvistoso tatuaggio che copriva tutto l’avambraccio sinistro.Con ogni evidenza, tale solidità dimostrativa escludeva la necessità diaudizione della donna, che aveva già rilasciato dichiarazioni accusatorie allapolizia giudiziaria. In questo modo, coerentemente con l’esegesi di questa Corte,i giudici di appello hanno chiarito che non era ravvisabile alcuna incompletezzadell’istruttoria dibattimentale e che era viceversa pienamente possibile unadecisione allo stato degli atti.5. Il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non è consentito, mirando aun’irrituale nuova ponderazione delle risultanze istruttorie, a fronte di una doppiaconforme motivazione che, come accennato, si palesa priva di contraddittorietà eillogicità e risulta del tutto coerente con le emergenze processuali.6. Entrambi i ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di unasomma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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