CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14326/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Accertamento del diritto alla percezione dell’indennità annuale ex L.R. Molise n. 30/2005 RGN 14326/2021 Pag. avverso la sentenza n. 206/2020 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 302/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I dott.ri [OSCURATO:PERSONA]Elia e [OSCURATO:PERSONA] - entrambi dipendenti a tempo indeterminato di [OSCURATO:PERSONA], inquadrati nella categoria D, profilo professionale D1 (Ing. D'Elia dal 15/04/2014, Ing. [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) – agivano dinanzi al Tribunale di Campobasso nei confronti del datore di lavoro, per ottenere l'accertamento del loro diritto a percepire l'indennità prevista dall'art. 2, comma 5, della Legge Regionale 26 settembre 2005, n. 30, a decorrere rispettivamente dal 15 aprile 2015 e dal 15 maggio 2013. Evidenziavano che l’indennità reclamata, disciplinata dalla citata L.R. n. 30/2005 e successive modifiche (L.R. n. 33/2006) era riconosciuta al personale di comparto, inquadrato nella categoria D, con almeno un anno di servizio nel ruolo, a prescindere dagli incarichi ricoperti. Assumevano che il legislatore regionale aveva istituito l’area dei dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri e vi aveva collegato la corresponsione di una speciale indennità; secondo i ricorrenti, tali norme valevano anche per la [OSCURATO:PERSONA] in quanto l’indennità doveva essere riconosciuta anche al personale dipendente degli enti strumentali della Regione Molise. [OSCURATO:PERSONA], del resto, con plurimi atti propri aveva disposto l'applicazione della L.R. n. 30/05 anche al proprio personale dell'Azienda e riconosciuto detta indennità con decorrenza dal 01/01/2012 al personale di ruolo inquadrato nella categoria "D" (profili D1 e D3) determinando i contingenti numerici massimi (9 unità per D1 e 10 per D3). La tesi dell’Azienda era che l'istituto giuridico dell'[OSCURATO:PERSONA] era stato soppresso dalla Legge Regionale n. 14/2010, rimanendo in essere RGN 14326/2021 Pag. solo per i diritti quesiti dei dipendenti inquadrati nell'Area D, profili D1 e D3, alla data di entrata in vigore della L.R. 28/2011 (settembre 2011). Assumevano, di contro, i ricorrenti che La L.R. n. 14/2010, non aveva affatto abrogato la L.R. n. 30/05, avendo natura programmatica, finalizzata alla razionalizzazione della spesa regionale, con la conseguenza che non era stata abrogata l'[OSCURATO:PERSONA] o l'indennità, avendo il legislatore regionale previsto solo una progressiva riduzione dei contingenti numerici fino alla loro soppressione, a seguito della cessazione dal servizio dei beneficiari. Inoltre, la L.R. n. 28/2011 aveva ribadito la salvezza dei diritti dei dipendenti già inquadrati nella categoria D alla sua entrata in vigore. Al momento della proposizione del ricorso di primo grado, risultavano ancora vacanti 6 posizioni nel profilo D/D1 all'interno dei contingenti definiti dalla delibera commissariale n. 13/2011. 2. Il Tribunale di Campobasso accoglieva le domande dei dipendenti. 3. La Corte d’appello di Campobasso confermava tale pronuncia. Riteneva che la L.R. Molise n. 3 del 22/1/2010 si fosse limitata a ripristinare per il I semestre 2010 la misura della indennità nelle more della revisione dell’[OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia sopprimere né l’indennità né l’area Quadri. Egualmente, la successiva L.R. Molise n. 14 del 21/7/10 non aveva abolito né la indennità né l’area quadri prevedendo, unicamente, una progressiva restrizione dei dipendenti appartenenti a tale area in corrispondenza con la “progressiva cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei dipendenti ricompresi nei contingenti medesimi”. Rilevava che entrambi i dipendenti erano stati assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] con inquadramento nell’area D1 e pertanto riteneva che al momento della maturazione di un anno di servizio non potesse non ritenersi sussistente il diritto alla indennità de qua prevista, come precisato, dalla cit. L.R. Molise n. 30/2005, mai abrogata. Aggiungeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto personale inquadrato in D anche successivamente all’intervento normativo regionale del 2010 RGN 14326/2021 Pag. e del 2011, in patente contrasto con le relative previsioni di riduzione del numero di dipendenti con tale qualifica. 4. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi. 5. I dipendenti hanno resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L.R. 6/2002, art. 2 L.R. 30/2005, art. 17 comma 4 L.R. 12/2008, art. 18 commi 7 ed 8 L.R. 3/2010, art. 1 L.R. 14/2010, art. 1 L.R. 28/2011, art. 75 L.R. 2/2012. Assume che, partendo dall’indiscusso presupposto evidenziato in sentenza che sia il D’Elia che il [OSCURATO:PERSONA] sono stati assunti ben oltre il 17.9.2011, la Corte territoriale non abbia correttamente provveduto alla esegesi delle norme regionali innanzi indicate e, pertanto, ne abbia determinato la violazione nonché la loro falsa applicazione, affermandone l’applicabilità ad una fattispecie che in esse non era in alcun modo contemplata. Rileva che l’art. 11 della legge 6/2002 ha istituto l’area quadri ma ciò è avvenuto introducendo l’art. 29-bisalla legge regionale 7/1997. Tale legge, però, come emerge dalla lettura dell’art. 1, disciplina l’ordinamento della Regione Molise e, in particolare, del proprio personale a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 29/1993. Quindi, ad avviso della ricorrente, tutte le modifiche della legge regionale 7/1997 introdotte dalla legge regionale 6/2002 erano inerenti al solo personale della Regione Molise e non afferivano, invece, al personale dipendente della [OSCURATO:PERSONA], ente pubblico economico avente una propria organizzazione del personale del tutto autonoma e separata da quella regionale. La previsione di cui all’art. 3 della L.R. 37/1999 non ha comportato l’estensione al personale di [OSCURATO:PERSONA] di tutta la normativa che RGN 14326/2021 Pag. disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione Molise bensì solo lo status giuridico di detto personale ed il CCNL di riferimento. Assume che l’art. 17 c. 4 della legge regionale 12/2008 là dove aveva previsto che, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, i posti dei contingenti previsti dalla legge 30/2005 che erano o si rendevano disponibili per qualsiasi causa “sono soppressi fino alla riduzione” dei contingenti medesimi a 150 posti per la categoria D1 e 100 posti per la categoria D3, rendeva evidente che il riferimento fosse al solo personale della Regione Molise. Anche la salvezza dei diritti quesiti non poteva che riferirsi al personale regionale. Tale espressa salvezza dei diritti acquisiti del personale già inquadrato in D1 o D3 alla data del 17.9.2011 aveva senso solo partendo dal presupposto che, dal 17.9.2011, non era più possibile attribuire al personale con tale qualifica il riconoscimento della categoria dei quadri e la relativa indennità. Errata è dunque la decisione della Corte d’appello che ha riconosciuto l’indennità in questione a lavoratori dipendenti di un ente pubblico economico assunti dopo il 17.9.2011 e cioè a lavoratori che non solo avevano conseguito la qualifica D1 o D3 dopo il 17.9.2011 ma che, addirittura, dopo tale data erano stati assunti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge 190/1985. Critica la sentenza impugnata per aver legittimato il riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’area quadri ed al pagamento della relativa specifica indennità senza che lo stesso fosse transitato per una verifica dei contenuti della contrattazione collettiva ovvero per un raffronto doveroso tra le caratteristiche della attività lavorativa e le previsioni di cui alla L. 190/1985, unici criteri, questi, previsti dalla legge per il riconoscimento della categoria; bensì esclusivamente in ragione di una norma di legge regionale che non poteva derogare alla normativa RGN 14326/2021 Pag. statale, non riguardava il personale di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, non era applicabile agli intimati. 3. Il ricorso è fondato per plurime ragioni concorrenti che portano tutte ad escludere la fondatezza dell’originaria domanda. 4. L’indennità della quale si discute in questa sede è stata rivendicata dagli attuali controricorrenti sul presupposto dell’estensione al personale dell’ente pubblico economico dell’intera disciplina dettata dalla Regione Molise in tema di impiego pubblico regionale. Rispetto a questa causa petendi, la ragione più liquida è senza dubbio data dalla intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma della quale i ricorrenti pretendono l’applicazione. 5. Nel 1997, la Regione Molise aveva istituito una “[OSCURATO:PERSONA]” con la Legge Regionale n. 7/1997, poi modificata nel 2002. In particolare l’art. 29-bis prevedeva, al comma 1, l’istituzione di un’apposita area quadri del personale regionale, che comprende i dipendenti di categoria D cui sono assegnate specifiche e complesse «attività di collaborazione con il personale dirigente, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati ed, in generale, all’efficacia dell’azione amministrativa nelle attività di organizzazione e gestione degli uffici regionali, nelle attività connesse alla gestione di procedimenti e procedure amministrative, nelle attività di studio, di ricerca e di elaborazione di atti complessi» (comma 3). Le citate attività «sono proprie del personale di comparto inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria D prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale della categoria D comandato ai sensi della legge 28 luglio 1999, n. 266» (comma 4). Il comma 5 prevede che al menzionato personale «è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un’indennità annuale, pensionabile, che è parte integrante della retribuzione», non cumulabile con l’indennità riconosciuta per il conferimento dell’incarico di posizione RGN 14326/2021 Pag. organizzativa (comma 6) e con gli emolumenti accessori relativi alla produttività ed a indennità di responsabilità non rapportate a incarichi di uffici (comma 6-bis). I commi 7 e 8 definiscono le modalità di commisurazione e di corresponsione di tale indennità, che consiste in una componente fissa e continuativa e in una componente aggiuntiva commisurata al raggiungimento di obiettivi di maggiore efficienza organizzativa. La relativa valutazione è effettuata, con cadenza annuale, dal dirigente della struttura cui risulta assegnato il dipendente, secondo i sistemi di valutazione previsti per l’erogazione della produttività individuale. La valutazione si intende positiva se al dipendente viene attribuito un punteggio non inferiore all’80 % del punteggio massimo previsto (comma 10). 6. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 (reg. ord. n. 226 del 2021), la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, ha rappresentato di aver analizzato, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’anno 2020, il capitolo di spesa del bilancio n. 4007: ” Indennità per personale incaricato di funzioni amministrative – Risorsa libera” su cui gravano gli oneri determinati dalla indennità corrisposta al personale dell’area quadri prevista appunto dall’art. 29- bis. Secondo la Corte dei Conti, la norma censurata violava, innanzitutto, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e ledeva i parametri finanziari posti dagli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), e 97, primo comma, Cost., determinando un illegittimo effetto espansivo della spesa del personale. 7. La Corte costituzionale con sentenza n. 253 del 20 dicembre 2022,in linea con quanto affermato dalla Corte dei conti, ha ritenuto la questione fondata in riferimento agli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), e 117, secondo comma, lettera l), Cost.8. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha così statuito: «4.1. Nel ricondurre costantemente la disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego ‘privatizzato’, ovvero, più propriamente RGN 14326/2021 Pag. ‘contrattualizzato’, compreso quello dei dipendenti regionali, alla materia dell'ordinamento civile, in relazione ai parametri interposti costituiti dalle disposizioni recate dald.lgs. n. 165 del 2001 (artt. 2,40 e 45), questa Corte ha evidenziato la funzione che queste assegnano alla autonomia collettiva, definendo il rapporto tra i livelli della contrattazione e assegnando a quella integrativa la determinazione del trattamento economico accessorio nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dal CCNL. 4.1.1. Già l'istituzione, ad opera della disposizione censurata, di un'apposita areaquadri si configura, non solo in termini meramente lessicali ma anche sotto il profilo sostanziale, come lesiva delle prerogative così assegnate dal legislatore statale alla contrattazione collettiva nazionale, cui sola compete la definizione del sistema di classificazione del personale. In proposito occorre ricordare che la Corte di cassazione ha del resto escluso che nel pubblico impiego contrattualizzato possa trovare applicazione l'art. 2095 del codice civile come modificato dalla legge n. 190 del 1985 che, nel sostituire il primo comma del predetto articolo del codice civile, ha inserito tra i prestatori di lavoro subordinato i "quadri" intermedi. In particolare, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 5 luglio 2005, n. 14193 ha affermato che “l'art. 2095 c.c. non è applicabile al rapporto di lavoro pubblico contrattuale, come disciplinato dal corpus normativo delle disposizioni raccolte” nel d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto tale rapporto è connotato da principi e regole fortemente derogatorie rispetto al regime giuridico del comune rapporto di lavoro subordinato, tra le quali la specialità del sistema delle fonti con particolare riguardo al ruolo assegnato al contratto collettivo, cui è demandata la classificazione del personale. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha evidenziato che nel settore del lavoro pubblico il legislatore statale detta regole peculiari solo per lacategoria dei dirigenti, mentre per il restante personale la competenza RGN 14326/2021 Pag. attribuita alla contrattazione collettiva appare piena, e, in proposito, ha richiamato quanto previsto dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui «[p]er le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizioni ad albi oppure tecnico scientifici o di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto». Il predetto indirizzo giurisprudenziale ha poi trovato definitivo consolidamento con numerose pronunce (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 marzo 2009, n. 5651 e 6 marzo 2008, n. 6063), nelle quali viene ribadito che le norme del d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono lo «"statuto" del lavoro contrattuale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni». In tal senso viene anche richiamato l'art. 52 del predetto decreto legislativo, dove, in tema di mansioni, compare il riferimento esclusivo alla «classificazione professionale prevista dai contratti collettivi». Occorre osservare che, per rispondere, nel settore del lavoro pubblico, a mansioni analoghe a quelle ricoperte dai “quadriintermedi” nel settore privato, la contrattazione collettiva non ha peraltro provveduto a configurare lacategoria dei “quadri”, ma, ha invece individuato e definito incarichi di elevata professionalità e responsabilità da assegnare ai dipendenti in possesso di determinati requisiti. Si tratta delle "posizioni organizzative" ricordate dallo stesso rimettente e, nei più recenti sviluppi della contrattazione dei comparti del settore pubblico, delle aree, configurate nell'ambito del sistema di classificazione del personale, delle “elevate professionalità” e di “elevata qualificazione”, previste, rispettivamente, nel comparto Funzioni centrali dal CCNL per il triennio 2019-2021, stipulato il 9 maggio 2022, e nel comparto funzioni locali dall'ipotesi di contratto collettivo, sottoscritta il 4 agosto 2022, in via di definizione. Si tratta comunque di incarichi, caratterizzati dalla transitorietà e revocabilità, e non del riconoscimento in via permanente di una qualifica RGN 14326/2021 Pag. o del definitivo inserimento in una specificacategoria di lavoratori subordinati nell'ambito del pubblico impiego, come invece previsto dalla disposizione regionale censurata. Va rilevato, poi, che la normativa statale che attribuiva alla autonomia collettiva la disciplina della materia in esame era già operante all'epoca della emanazione dell'intervento normativo scrutinato. Sia alla data di emanazione dell'art. 11 della legge reg. Molise n. 6 del 2002, che ha introdotto la disposizione censurata nella legge reg. Molise n. 7 del 1997, sia all'atto della radicale novella recata dalla legge reg. Molise n. 30 del 2005, che ha sostanzialmente delineato la disciplina normativa nei termini tuttora vigenti, l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabiliva in modo inequivoco la competenza della contrattazione collettiva a definire il sistema di classificazione del personale e le relative aree contrattuali. 4.1.2. Nell'ottica propria della natura e funzione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, ciò che specificamente rileva nell'odierna questione di legittimità costituzionale sono le prescrizioni della disposizione censurata concernenti il riconoscimento al personale regionale inserito nell'areaquadri di una apposita indennità retributiva, poiché sono tali previsioni in materia di trattamento economico che determinano la lesione dei parametri finanziari dedotta dalla sezione di controllo rimettente. L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce indubbiamente principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviata daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e sistematizzata con il d.lgs. n. 165 del 2001. RGN 14326/2021 Pag. L'esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell'autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica amministrazione, è funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una più efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori, disciplinando i possibili percorsi di mobilità del personale (intercompartimentale, passaggio diretto tra amministrazioni diverse, gestione delle eccedenze e del personale in mobilità). Risulta, pertanto, evidente che l'introduzione e la disciplina da parte della disposizione censurata di un'indennità per il personale interessato, che si colloca fuori dalle previsioni della contrattazione collettiva, collidano di per sé con la disciplina del rapporto di pubblico impiego come definita dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile (ex plurimis, sentenza n. 232 del 2019). A tal fine risulta ininfluente la considerazione della difesa regionale secondo cui l'indennità di cui trattasi rispetterebbe i principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, poiché il vulnus costituzionale è costituito proprio dall'essere il legislatore regionale intervenuto in materia di trattamento economico di competenza della autonomia collettiva. 5.- In definitiva, attesa l'analogia delle questioni correttamente rilevata dalla Sezione rimettente, nella fattispecie trova applicazione quanto affermato da questaCorte nella sentenza n. 196 del 2018: l'intervento regionale scrutinato lede l'art. 81, quarto comma, Cost.(ora terzo comma), poiché introduce una voce di spesa per il personale a carico della finanza regionale avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, con conseguente incidenza sull'equilibrio finanziario dell'ente (sentenza n. 112 del 2020) e lesione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della RGN 14326/2021 Pag. corretta gestione della finanza pubblica allargata (sentenza n. 138 del 2019). 6.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 - bis della legge reg.Molise n. 7 del 1997 per violazione degli artt. 81, quarto comma (ora terzo comma), e 117, secondo comma, lettera l), Cost.Resta assorbita la censura relativa alla lesione dell'art. 97, primo comma, Cost.» 9. La dichiarazione di incostituzionalità, come è noto, produce effetti retroattivi con il solo limite dei rapporti esauriti, e tale non può essere ritenuto quello che viene qui in discussione, poiché alla data dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità era ancora sub iudice la questione della spettanza o meno del diritto, sicché non rileva la circostanza che nelle more l’ente abbia corrisposto, per adempiere al comando della sentenza provvisoriamente esecutiva, le somme in contestazione. 10. Né i ricorrenti possono far valere pretese per il periodo compreso fra la data di assunzione e quella di dichiarazione dell’incostituzionalità della normativa. Infatti, la disciplina speciale dettata dall’art. 16, comma 8, del d.l. n. 98/2011 presuppone l’avvenuto atto di inquadramento che nel caso qui in esame non c’è stato («8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente RGN 14326/2021 Pag. competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli».) 11. Peraltro, la pretesa era comunque destituita di fondamento, sia alla luce della disciplina dettata dalla legge istitutiva di [OSCURATO:PERSONA], sia in considerazione dell’evoluzione della normativa inerente all’indennità della quale qui si discute. Quanto al primo aspetto, pur essendo l’ente qualificato “ente pubblico economico”, in relazione al personale il legislatore regionale ha previsto, all’art. 20 della L.R. Molise n. 37/1999 (Disposizioni sul personale) che: « 1. Il personale in servizio presso l'ERIM alla data di costituzione dell'Azienda transita nei ruoli organici della medesima, conservando tutti i diritti acquisiti giuridici ed economici. 2. Lo stesso personale espleta le medesime funzioni precedenti senza soluzione di continuità. 2 bis. La disciplina generale dello status giuridico e del trattamento economico del personale dell'Azienda è quella risultante dal C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. 3. È consentita, a domanda del personale interessato, l'opzione per transitare nel ruolo organico regionale, qualora vi siano posti vacanti nei corrispondenti profili e figure professionali, con provvedimento assunto d'intesa con le Organizzazioni sindacali e previo benestare del servizio regionale interessato e della direzione generale dell'Azienda. 4. L'organico dell'Azienda, in via provvisoria, coincide con quello dell'ERlM. 5. La nuova dotazione organica e le materie riguardanti il personale sono adottate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali, entro sei mesi dalla costituzione dell'Azienda stessa». 12. Lo statuto pubblicistico del rapporto, che si desume oltre che dall’espresso richiamo allo status giuridico, anche dalla riconosciuta possibilità del passaggio per mobilità alle dipendenze della regione, non implica, però, l’integrale richiamo della normativa in tema di impiego RGN 14326/2021 Pag. regionale perché il rinvio è fatto, quanto all’inquadramento ed al trattamento economico, alla contrattazione di comparto che non contempla l’Area quadri che viene qui in discussione. 13. Né è condivisibile l’interpretazione della Corte territoriale dell’art. 1 della L.R. n. 14/2010 secondo la quale siffatta legge non ha abolito né l’indennità né l’area quadri prevedendo, unicamente, una progressiva restrizione dei dipendenti appartenenti a tale area in corrispondenza con la progressiva cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei dipendenti ricompresi nei contingenti. L’indicata legge regionale va letta, infatti, nel suo complesso e si deve riten ere che essa abbia determinato, se non l’abrogazione della disciplina previgente, di certo l’impossibilità di riconoscere lo speciale inquadramento nell’area quadri ai dipendenti assunti dopo la sua entrata in vigore. In tale senso milita lo stesso contenuto del citato art. 1 («2. Al fine di garantire il raggiungimento di significativi livelli di riduzione della spesa per il personale, la Giunta regionale è autorizzata a operare la revisione dell'istituto di cui all'articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, in coerenza con le disposizioni ordinamentali previste in materia della legislazione vigente, con i principi e le procedure previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Per le finalità di cui al comma 2, sono annualmente ridotti, fino alla integrale soppressione, i contingenti numerici previsti dall' articolo 17, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12, in conseguenza della progressiva cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei dipendenti ricompresi nei contingenti medesimi fatti salvi i diritti dei dipendenti di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già inquadrati nella categoria "D", profili "D1" e "D3". 4. Nell'ambito della utilizzazione delle risorse già destinate al finanziamento dell'istituto di cui all'articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e RGN 14326/2021 Pag. successive modificazioni e integrazioni, la Regione destina al miglioramento dei saldi annuali di bilancio le corrispondenti economie di spesa derivanti dalla progressiva riduzione dei contingenti numerici di cui al comma 3»). A sua volta l’art. 17, comma 4, della L.R. n. 12/2008 stabiliva che: «4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti dei contingenti previsti dalla legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, come modificati dalla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33, che sono o si rendono liberi per qualsiasi causa, sono soppressi fino alla riduzione dei contingenti medesimi a n. 150 posti per la categoria/profili D1 e n. 100 posti per la categoria/profili D3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai dipendenti inseriti nelle rispettive graduatorie vigenti o che comunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano inquadrati nelle categorie/profili D1 e D3». Con dette disposizioni il legislatore regionale ha, all’evidenza, creato un ruolo ad esaurimento destinato progressivamente a ridursi con i pensionamenti e le cessazioni e facendo salvi, nella prima fase, oltre ai diritti acquisiti dai soggetti già inquadrati nell’area D anche le aspettative dei dipendenti inseriti nelle graduatorie vigenti; nella seconda fase, tutelando solo gli inquadramenti già effettuati. 14. È, quindi, da escludere che gli originari ricorrenti avessero titolo per rivendicare il trattamento in discussione. 15. Da ultimo, non sono fondate le eccezioni sollevate dai dipendenti nella memoria perché non può rilevare né l’acquiescenza asseritamente prestata rispetto ad altra decisione pronunciata su posizione analoga (di altro dipendente) né la circostanza che l’emolumento sia stato corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] a personale inquadrato nell’area D. 16. In via conclusiva il ricorso merita accoglimento; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc civ., con il rigetto dell’azionata