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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38554/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 15/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 07/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 633 cod. pen.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., quanto al giudizio con cui la Corte ha escluso l'applicazione della sola pena pecuniaria.

Il ricorso è reiterativo della doglianza formulata con l'atto di appello, circa l'adeguatezza della pena pecuniaria rispetto alle caratteristiche del fatto; la Corte territoriale ha dato conto della gravità della condotta (apprezzata sia in relazione ai precedenti penali, anche specifici da cui è gravato il ricorrente, sia dalle modalità dell'invasione dell'edificio, realizzata non per fini transitori ma per la stabile occupazione dell'alloggio pubblico) che coerentemente è stata considerata elemento ostativo all'irrogazione della sola pena pecuniaria e alla sua capacità dissuasiva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 15/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 07/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 633 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., quanto al giudizio con cui la Corte ha escluso l'applicazione della sola pena pecuniaria. Il ricorso è reiterativo della doglianza formulata con l'atto di appello, circa l'adeguatezza della pena pecuniaria rispetto alle caratteristiche del fatto; la Corte territoriale ha dato conto della gravità della condotta (apprezzata sia in relazione ai precedenti penali, anche specifici da cui è gravato il ricorrente, sia dalle modalità dell'invasione dell'edificio, realizzata non per fini transitori ma per la stabile occupazione dell'alloggio pubblico) che coerentemente è stata considerata elemento ostativo all'irrogazione della sola pena pecuniaria e alla sua capacità dissuasiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estensore
Sentenza Cassazione n. 38554/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris