CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 00183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE LIBERTA' CAMPOBASSO nei confronti di: GIP TRIBUNALE CAMPOBASSOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4g-ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] , of.4.t t4 c,o.x.kciu>0 i_a,teuj f ( 0t)4,t, 7),..mr-oc1211C.4110c-ci)LAk' i .)C- I rtrj24 3 2-Q c)e-t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 settembre 2020 il GIP del Tribunale di Campobasso ha declinato la competenza a provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario di beni in sequestro nel procedimento n.2417/2018 RGNR . 1.1 In motivazione si evidenzia che il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso, in sede di impugnazione, dal Tribunale del Riesame di Campobasso in data 22 luglio 2020. Ciò, secondo il GIP determina la competenza funzionale dello stesso Tribunale del Riesame alla nomina dell'amministratore ed al compimento delle ulteriori attività gestionali, posto che la previsione di legge di cui all'art.104 bis co.1 bis e successivi, disp.att. cod.proc.pen., indica per tali attività giurisdizionali il giudice «che dispone il sequestro» ed il giudice «che ha emesso il decreto di sequestro». 2. Con ordinanza emessa in data 14 dicembre 2020 Il Tribunale di Campobasso, sezione per il riesame, dopo aver rilevato che - nello specifico caso oggetto del conflitto - la misura cautelare reale era stata in parte già applicata dal medesimo GIP (con accoglimento della impugnazione incidentale su parte residua), ha sollevato conflitto negativo di competenza. A parere del Tribunale la disposizione di legge citata dal GIP nel compiere riferimento al giudice che ha disposto il sequestro non può riferirsi all'organo della impugnazione sul diniego, organo che esaurisce la propria competenza nel 'controllo della prima decisione' e che non assume la titolarità del procedimento conseguente. 3. Nel conflitto negativo insorto per effetto della due statuizioni sin qui illustrate, ritiene il Collegio che la competenza di cui all'art.104 bis disp.att. cod.proc.pen. sia da attribuirsi al GIP del Tribunale di Campobasso. 3.1 La disposizione di legge prima citata tende a realizzare, come è noto, una opportuna concentrazione delle attività gestionali (proprio in riferimento a quanto stabilito nel comma 1 ter) in capo al giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro, per l'intero arco «del procedimento» (ed in caso di giudice collegiale introduce la figura, anche in ambito penale, del giudice delegato). Ora, può ben accadere - come nel caso in esame che un provvedimento di sequestro sia 'emesso' in tutto o in parte in sede di impugnazione introdotta dalla parte pubblica su un precedente diniego, nell'ambito di una procedura incidentale di controllo sulla prima statuizione. Tuttavia detta situazione non può avere alcun effetto in riferimento alla regola contenuta nell'art.104 bis disp.att. in tema di competenza 'gestionale' sul compendio in sequestro. Ciò perché il procedimento cui si riferisce il legislatore - e nel cui ambito si colloca l'attività di gestione- è, per logica, il procedimento principale ed il giudice cui si compie riferimento è, necessariamente, il giudice di una 'fase' del procedimento principale. La lettera della legge (..giudice che ha emesso..) va pertanto armonizzata con il sistema in cui la disposizione è destinata a trovare applicazione, sistema che non consente di attribuire ad un organo di 'controllo incidentale' (il Tribunale del Riesame) una competenza funzionale aggiuntiva e radicata per l'intero corso della procedura principale. Ad essere rilevante, pertanto, è l'avvenuta 'emissione' del provvedimento di sequestro (anche in sede di impugnazione di un primo diniego) ed il giudice competente ad occuparsi delle attività gestionali va individuato nel giudice del procedimento principale e non in quello che ha trattato la fase incidentale di impugnazione. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Campobasso, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 14 maggio 2021 I