CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 08376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statUizioni consequenziali; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 21 aprile 2021, il Presidente della Corte di appello di Torino, adita quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto, da un lato, la revoca delle statuizioni della sentenza della Corte di appello di Torino del 18 ottobre 2018 nella parte in cui erano state irrogate, per i reati di cui ai capi C), E), I), M), P), B1) e D1), pene più gravi di quelle già inflitte con la precedente sentenza della medesima Corte di appello del 12 gennaio 2016 e, dall'altro, la revoca delle statuizioni dell'indicata sentenza del 12 gennaio 2016, nella parte in cui era stata irrogata per il reato di cui al capo D) una pena più grave di quella poi inflitta con la suddetta sentenza della stessa Corte di appello del 18 ottobre 2018. Richiamato l'iter che, nella medesima vicenda processuale, aveva contemplato l'emissione delle due suindicate sentenze da parte della Corte di appello di Torino, la seconda - resa in sede di rinvio - che aveva determinato la complessiva pena irrogata all'imputato per i reati a lui ascritti in anni quattordici, mesi quattro di reclusione, ed era stata seguita dalla pronuncia della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente emissione da parte del Procuratore generale territoriale di ordine di esecuzione per la residua pena di anni cinque, mesi quattro, giorni venti di reclusione, dedotta la pena già espiata in virtù del precedente ordine di esecuzione in data 8 settembre 2017, il Presidente della Corte di appello di Torino: - ha, quanto alla chiesta revoca della sentenza del 12 gennaio 2016 per la pena irrogata per il reato sub D), più grave rispetto al trattamento sanzionatorio poi previsto nella sentenza del 2018 (in cui il medesimo era divenuto reato satellite), argomentato la manifesta infondatezza dell'istanza dal fatto che essa non aveva tenuto conto del rilievo che l'ordine di esecuzione più recente supera e assorbe quello più risalente operando la fungibilità fra la pena espiata per alcuni reati e la quantità di pena da espiare per altri reati; - ha, in ordine alla chiesta revoca della sentenza della Corte di appello di Torino del 18 ottobre 2018 nella parte in cui erano state irrogate per i reati di cui ai capi C, E, I, M, P, B1 e D1 pene più gravi di quelle già irrogate con la precedente sentenza, osservato che la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata già formulata nel ricorso per cassazione, con riguardo al terzo motivo di quella impugnazione, ed era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di legittimità, la quale aveva ritenuto le statuizioni relative al trattamento dosimetrico dei reati indicati, pur se non impugnate dall'imputato, suscettibili della rivisitazione con l'aggravamento delle pene in ragione della diversa qualificazione giuridica dei fatti; di conseguenza, l'avvenuta disamina in sede di cognizione precludeva la deduzione della stessa questione ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., disciplina riguardante giudicati contrastanti formatisi in procedimenti diversi, non anche problematiche di formazione progressiva del giudicato, il cui esito finale era, comunque, unitario e assorbiva le esecuzioni parziali già avvenute. 2. Avverso il decreto - nelle more corretto con altro provvedimento del 30 aprile 2021, nella parte in cui, in esso, era stato indicato come contrario il parere del Pubblico ministero, laddove lo stesso era stato invece espresso in senso favorevole - è stato proposto ricorso dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] per il suo conseguente annullamento, con la deduzione di un unico motivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 666 e 669 cod. proc. pen., sia in punto di ritenuta manifesta infondatezza dell'istanza, sia in punto di ritenuta inammissibilità del ne bis in idem, doglianza espressamente riferita alla sola statuizione che ha negato la chiesta revoca della sentenza della Corte di appello di Torino del 18 ottobre 2018 nella parte in cui erano state irrogate per i reati di cui ai capi C), E), I), M), P), B1) e D1) pene più gravi di quelle già irrogate con la precedente sentenza. La difesa evidenzia, in primo luogo, l'erroneità dell'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui è da escludere l'operatività del disposto dell'art. 669 cod. proc. pen. quando i giudicati contrastanti si siano formati nello stesso procedimento e, in tale direzione, rimarca la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato relativamente ai reati sopra richiamati emessa dalla Corte di cassazione, con la stessa sentenza del 9 giugno 2017 che aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello del 2016 per altra parte della decisione, priva di connessione con l'altra. Di conseguenza, argomenta il ricorrente, quando, nel prosieguo processuale, la Corte di appello aveva aggravato il trattamento sanzionatorio relativamente ai reati suindicati per una pena complessiva maggiore di quasi un anno di reclusione, come da prospetto allegato, con statuizione poi consolidatasi all'esito del passaggio in giudicato della sentenza emessa in sede rescissoria nel 2018, si era determinato un contrasto fra i giudicati da regolarsi necessariamente alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 669 cod. proc. pen. Quanto all'obiezione svolta nel decreto impugnato, relativamente al fatto che sull'argomento si era registrato già il responso negativo da parte della Corte di legittimità, investita dal ricorso per cassazione, a parte il rilievo che il Procuratore generale in quella sede formulato le conclusioni nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza di appello del 2018, il provvedimento, secondo la difesa, non ha indicato il fondamento giuridico del suo approdo, nonostante il chiaro disposto contrario di cui all'art. 624 cod. proc. pen., non ha indicato i limiti dell'addotto rilievo ostativo, omettendo di considerare il mutamento di condizione giuridica dei reati e non ha preso in esame gli effetti dell'orientamento assunto, obliterando la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo analizzato, non essendo state mai valutate in precedenza le questioni sottese alla questione ritenuta inammissibile. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'istanza dichiarata inammissibile effettivamente è risultata una mera riproposizione di una questione già dedotta innanzi alla Corte di cassazione nel giudizio di cognizione e ciò ne ha correttamente precluso la reiterazione in sede esecutiva, al fine dell'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da ritenersi manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. E' da premettere che delle due questioni prospettate con l'istanza e ritenute nel decreto emesso inaudita altera parte inammissibili [OSCURATO:PERSONA] ha coltivato, con l'impugnazione, esclusivamente quella inerente al mancato rilievo del prospettato bis in idem in cui sostiene essere incorsa la Corte di appello di Torino, con l'emissione della sentenza in data 18 ottobre 2018, nella parte in cui con essa erano state irrogate al medesimo [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi C), E), I), M), P), B1) e D1) pene più gravi di quelle già inflitte con la precedente sentenza, emessa dalla stessa Corte di appello il 12 gennaio 2016, che, nell'ambito del medesimo processo, aveva accertato la responsabilità dell'imputato per i titoli di reato enucleati ai suddetti capi. Il fatto che quest'ultima sentenza fosse stata impugnata e, poi, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione per questioni diverse dell'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai suddetti reati non precluderebbe, per il ricorrente, la rilevazione del successivo aggravamento sanzionatorio inerente a quegli stessi reati determinato dalla sentenza emessa nel 2018 dalla Corte territoriale in sede rescissoria. 2.1. In contrario, deve osservarsi che il dato determinante - evidenziato dal giudice dell'esecuzione e, per converso non considerato in modo adeguato dal ricorrente - consiste nel rilievo che la questione dell'indebito aumento di pena non è restata affatto estranea al giudizio di cognizione, ma ha formato oggetto di specifica disamina. Invero, emessa dalla Corte di appello di Torino la sentenza del 2018, in sede di rinvio, con il nuovo e più severo, per i capi indicati dal ricorrente, trattamento sanzionatorio, [OSCURATO:PERSONA] non aveva omesso di contestare il punto e, all'uopo, aveva proposto ricorso per cassazione. Tale ricorso era stato poi deciso dalla Corte di legittimità con la sentenza di Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021. 2.2. Dall'esame di tale decisione (alla pag. 5) si trae che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato quanto segue: "6.3. La terza censura consiste nella violazione del divieto di reformatio in peius in punto di misura degli aumenti di pena per i reati in continuazione, stabiliti in sentenza mediante richiamo alla relativa statuizione di primo grado, tuttavia coperta da giudicato, non essendo stata appellata". La risposta della Corte di cassazione si è estrinsecata (pag. 18) nel seguente senso. "2.4. Manifestamente privo di fondamento giuridico, infine, è pure l'ultimo motivo di ricorso, in tema di aumenti di pena per continuazione. Le statuizioni contenute sul punto nella prima sentenza d'appello, quantunque non impugnate dall'imputato, erano fondate su una qualificazione giuridica dei fatti che è stata successivamente travolta dall'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, con inevitabili ricadute anche sull'individuazione della violazione più grave ai fini dell'art. 81 cod. pen.: quest'ultima, infatti, è stata correttamente indicata dal giudice di rinvio nella partecipazione qualificata ad associazione mafiosa, di cui al capo A), invece esclusa dalla prima sentenza (che conseguentemente l'aveva individuata nell'estorsione di cui al capo D); di qui la necessità, e comunque la possibilità giuridica, di rivedere anche i singoli aumenti di pena per continuazione, dovendo gli stessi essere parametrati alla pena inflitta per il reato-base". Risulta, dunque, chiaro che il medesimo tema oggetto della questione prospettata in sede esecutiva e posta a base dell'impugnazione è stato trattato principaliter e definito nell'ambito del processo di cognizione. 3. Posto ciò, è corretto sostenere, come ha fatto il ricorrente richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che non preclude l'evenienza del bis in idem il fatto che le due sentenze irrevocabili siano maturate nel medesimo procedimento anziché in due procedimenti diversi: sul punto si è, invero, precisato che il principio in esame trova applicazione in fase esecutiva ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen e che il primo fra i presupposti di operatività della norma è che si sia avuta una pluralità di sentenze irrevocabili, a prescindere dal fatto che siano state rese o meno nell'ambito di distinti procedimenti penali, dovendo considerarsi giuridicamente non fondata la tesi che esclude l'operatività della disciplina quando i giudicati si siano formati nello stesso procedimento, trattandosi di un requisito non previsto dalla citata norma (Sez. 1, n. 43708 del 23/10/2008, Acampora, Rv. 241567 - 01, in motivazione). Va anche aggiunto, per la necessaria completezza, che il disposto di cui all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, può trovare applicazione qualora la questione del ne bis in idem sia stata risolta negativamente, ma soltanto in via incidentale, da parte del giudice della cognizione, non assumendo tale determinazione incidentale l'efficacia formale di giudicato (Sez. 3, n. 17197 del 10/03/2016, Andreini, Rv. 266582 - 01). Per contro, deve ritenersi parimenti assodato che il disposto di cui all'art.669 cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non possa trovare applicazione qualora la questione del ne bis in idem sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione. Lo stesso insegnamento richiamato dalla difesa per corroborare la tesi dell'assoggettamento alla verifica delle condizioni di applicazione dell'art. 669 cit. anche del caso in cui le sentenze emesse per il medesimo fatto siano rese nello stesso procedimento (Sez. 1, n. 43708 del 23/10/2008, cit.) ha specificato che occorre comunque muovere dall'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro ordinamentale, anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost), di guisa che deve affermarsi che "i diversi strumenti giuridici apprestati dall'ordinamento in tema di ne bis in idem sono organizzati dal legislatore secondo una consequenzialità logica e temporale, coessenziale al naturale e ordinato progredire del processo, la cui evoluzione è organizzata secondo una precisa scansione per fasi e gradi verso l'approdo decisorio sulla regiudicanda". Pertanto, se n'è desunto che "la disposizione contenuta nell'art. 669 cod. proc. pen. è destinata a trovare attuazione in sede esecutiva soltanto nelle ipotesi in cui nelle precedenti fasi processuali le parti e il giudice non abbiano fatto esercizio dei poteri ad essi assegnati dall'ordinamento per evitare la duplicazione di processi nei confronti della stessa persona in ordine al medesimo fatto con conseguente inoperatività della relativa preclusione processuale derivante dalla consumazione del potere". Di conseguenza, se la questione del ne bis in idem sia già stata risolta negativamente nell'ambito del giudizio di cognizione, resta ferma l'interpretazione della regola contenuta nell'art. 669 cod. proc. pen. come clausola estrema di chiusura del sistema, che ne inibisce la riproposizione. 4. Quel che decisivamente rileva è che non può, come ha condivisibilmente sottolineato l'arresto richiamato, inquadrarsi l'incidente di esecuzione come uno strumento da adottarsi in via ordinaria per esaminare, sulla base del raffronto tra le sentenze pronunziate, la questione concernente la duplicazione di giudicati nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto e come deroga al principio generale di non riproponibilità, in sede di esecuzione, di questioni sollevate e decise in sede di cognizione. 4.1. Orbene, è nell'alveo di tale assetto argomentativo che il giudice dell'esecuzione, nel caso in esame, ha preso atto che la dedotta violazione del ne bis in idem non si è verifica, non essendosi registrate due sentenze avente ad oggetto lo stesso fatto, ma si è verificata l'emissione di due sentenze, rese progressivamente, nel medesimo corso processuale e sulla stessa regiudicanda, per quanto concerne l'irrogazione delle pene relative alla medesima serie di reati, basata sulla valutazione del mutamento della struttura del reato continuato in cui le singole violazioni erano state attratte nel giudizio di appello, prima, e nel giudizio di rinvio, dopo l'annullamento parziale della sentenza di secondo grado; e la seconda delle decisioni che il ricorrente adduce come fra loro contrastanti è stata già affermata nella sede della cognizione, all'esito del vaglio di legittimità, come la sola sentenza che ha emesso, sul tema dedotto dal ricorrente, le statuizioni sanzionatorie definitivamente operanti. In effetti, [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di individuare la sussistenza di un vizio di legittimità alla base di tale mutamento della struttura del reato continuato nella violazione del divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen.: e, considerando irretrattabile il trattamento sanzionatorio più favorevole sancito nella prima sentenza di merito, l'imputato aveva, come si è visto, proposto ricorso per cassazione. Il ricorso, però, non è stato accolto dalla Corte di legittimità sulla precisa base logico-giuridica dell'affermata non irretrattabilità delle statuizioni sanzionatorie modificate dalla sentenza di merito emessa in sede rescissoria. 4.2. Il medesimo punto della cristallizzazione della pena più favorevole, pur se dedotto come violazione della suindicata ,norma. processuale, risulta essere stato già direttamente esaminato e disatteso in modo nel giudizio di cognizione. Tale approdo nella sede cognitoria preclude, quindi, la sua nuova valutazione in sede esecutiva, dovendo ribadirsi che Io strumento dell'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per riproporre questioni già affrontate e n risolte nel giudizio di cognizione con la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, essendo inibita al giudice dell'esecuzione la potestà di neutralizzare una sentenza definitiva in contrasto con il sistema, che annovera - sì - congrue eccezioni al principio di intangibilità del giudicato, ma non permette "in ogni caso che, attraverso l'intervento degli organi giurisdizionali operanti in executivis, possa essere esercitato un controllo sul procedimento di cognizione in tutte le fasi del suo sviluppo" (in tal senso ancora la decisione di legittimità già richiamata). 4.3. Assodato quanto precede, il ricorrente - avendo basato l'allegazione del novum su una deduzione già consumata in sede cognitoria - si è visto opporre, in modo corretto, l'efficacia preclusiva del precedente giudicato e, con essa, la manifesta infondatezza per mancanza delle condizioni di legge legittimanti la riproposizione in sede esecutiva della questione. 5. Pertanto, sotto l'indicato profilo, il motivo che caratterizza l'impugnazione soggiace al rilievo di inammissibilità. Tale esito determina, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si fissa equamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co