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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06960/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA], condannato in entrambi i gradi di merito per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, occultato nel borsello da lui indossato, un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 21, di cui cm. 9 di lama, si duole dell'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha negato sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile dalle dimensioni del coltello, dal contestuale rinvenimento di sostanza stupefacente, dalle allarmanti informazioni acquisite in ordine alla personalità del reo; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che analoghe considerazioni devono essere svolte in ordine alla doglianza vertente sulla lieve entità del fatto, che i giudici di merito hanno escluso all'esito di una valutazione discrezionale che è supportata da idonea motivazione, imperniata, oltre che sulle caratteristiche obiettive della condotta, sulla negativa personalità dell'autore (in tal senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 - 01), e non soffre dei vizi genericamente evocati dal ricorrente; che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato in considerazione del nutrito curriculum criminale dell'imputato (gravato da condanne definitive per rapina e porto di armi in concorso), espressivo di notevole capacità a delinquere; che la decisione impugnata è, in proposito, supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, inteso a sindacare il diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, giustificato dalla prognosi negativa in ordine all'adempimento della sanzione sostitutiva ed alla sua attitudine a favorire il reinserimento sociale del reo, che è supportata da convincenti ed analitici riferimenti al vissuto criminale di [OSCURATO:PERSONA], il quale articola, al riguardo, obiezioni di insuperabile genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA], condannato in entrambi i gradi di merito per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, occultato nel borsello da lui indossato, un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 21, di cui cm. 9 di lama, si duole dell'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha negato sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile dalle dimensioni del coltello, dal contestuale rinvenimento di sostanza stupefacente, dalle allarmanti informazioni acquisite in ordine alla personalità del reo; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che analoghe considerazioni devono essere svolte in ordine alla doglianza vertente sulla lieve entità del fatto, che i giudici di merito hanno escluso all'esito di una valutazione discrezionale che è supportata da idonea motivazione, imperniata, oltre che sulle caratteristiche obiettive della condotta, sulla negativa personalità dell'autore (in tal senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 - 01), e non soffre dei vizi genericamente evocati dal ricorrente; che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato in considerazione del nutrito curriculum criminale dell'imputato (gravato da condanne definitive per rapina e porto di armi in concorso), espressivo di notevole capacità a delinquere; che la decisione impugnata è, in proposito, supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, inteso a sindacare il diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, giustificato dalla prognosi negativa in ordine all'adempimento della sanzione sostitutiva ed alla sua attitudine a favorire il reinserimento sociale del reo, che è supportata da convincenti ed analitici riferimenti al vissuto criminale di [OSCURATO:PERSONA], il quale articola, al riguardo, obiezioni di insuperabile genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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