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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23071/2026

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to a (ALBANIA) il 24/11/1975 avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); il che esime dal dilungarsi per rimarcarne la genericità e, dunque, l'inidoneità a costituire una rituale censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (cfr. memoria in data 28 novembre 2023), che si stima equo liquidare in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge; ritenuto, infine, che non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile poiché dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, relativa al solo giudizio di bilanciamento tra le circostanze, non avrebbe potuto derivarle alcun pregiudizio e, dunque, non aveva interesse a formulare proprie conclusioni, con la conseguenza che non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (cfr. Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv. 279514 - 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626 - 01; cfr. già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616 - 01); P. Q. M. Dichiara P.Q.MGiovanni [OSCURATO:PERSONA] . r [OSCURATO:PERSONA],— 23 G 9 FtiorffiCg [OSCURATO:PERSONA]- 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a (ALBANIA) il 24/11/1975 avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); il che esime dal dilungarsi per rimarcarne la genericità e, dunque, l'inidoneità a costituire una rituale censura di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (cfr. memoria in data 28 novembre 2023), che si stima equo liquidare in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge; ritenuto, infine, che non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile poiché dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, relativa al solo giudizio di bilanciamento tra le circostanze, non avrebbe potuto derivarle alcun pregiudizio e, dunque, non aveva interesse a formulare proprie conclusioni, con la conseguenza che non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (cfr. Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv. 279514 - 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626 - 01; cfr. già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616 - 01); P. Q. M. Dichiara P.Q.MGiovanni [OSCURATO:PERSONA] . r [OSCURATO:PERSONA],— 23 G 9 FtiorffiCg [OSCURATO:PERSONA]- 2
Sentenza Cassazione n. 23071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris