CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso l’ordinanza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] il 29 giugno2022 nella controversia iscritta al R.G. n. 2022/8295, la sentenza n.319/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 gennaio2019 e la sentenza n. 560/2021 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 25 agosto 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23197/2022Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 14378/2026Data pubblicazione 15/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. domandò al Giudice di pace di Milanola condanna della [OSCURATO:PERSONA] ssd arl al pagamento della somma dieuro 345,50 (oltre interessi), a titolo di premio assicurativo dovuto perl’annualità decorrente dal gennaio 2017.Nel resistere, la parte convenuta sollevò preliminari eccezioni diincompetenza territoriale e di improcedibilità della domanda perinefficacia della procedura di mediazione, ambedue disattese dall’A.G.adita con la sentenza non definitiva n. 319/2019, avverso la quale laconvenuta formulò tempestiva riserva di gravame.2. Proseguita la lite, a definizione del primo grado di giudizio, ilGiudice di pace, con la sentenza n. 560/2021, accolse la domanda3. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., il Tribunale di Milano ha dichiaratoinammissibile l’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ssd arl.4. Avverso questa ordinanza e le sentenze emesse in prime cure laNew Sporting ssd arl ricorre per cassazione, per cinque motivi.Non svolge difese nel giudizio di legittimità la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I cinque motivi dell’impugnazione di legittimità attingono inmaniera distinta i tre provvedimenti uno actu gravati: il primo si rivolgeavverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, i successivi quattroinvece avverso le sentenze pronunciate in primo grado.2. Il primo motivo ravvisa violazione e falsa applicazione degli artt.221, secondo comma, cod. proc. civ. e 2702 cod. civ. nella parte in cuila ordinanza ha ritenuto nulla la querela di falso proposta in viaincidentale in appello avverso la copia del contratto di assicurazione: sir.g. n. 23197/2022 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23197/2022Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 14378/2026Data pubblicazione 15/05/2026assume, in contrario, che «le prove della falsità sono la mancanza diuna polizza assicurativa in originale che ha impedito a [OSCURATO:PERSONA] verificazione della propria firma».2.1. Il motivo è inammissibile.L’ordinanza impugnata ha ritenuto la nullità della querela di falsoin via incidentale «per mancata indicazione degli elementi e delle provedella falsità»: ha individuato, cioè, un vizio dell’atto di proposizionedella querela, difforme dal modello paradigmatico disegnato dall’art.221, secondo comma, cod. proc. civ., in particolare per difetto dellospecifico requisito di contenuto richiesto dalla citata norma.Il motivo in scrutinio non rivolge considerazioni critiche verso lariprodotta ratio decidendi, sicché rispetto a quest’ultima non configurauna censura nei termini precisi, puntuali e pertinenti prescritti daldisposto dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (sull’oneredi specificità dei motivi di ricorso per cassazione, essenziale corollariodella natura di rimedio a critica vincolata di esso, cfr., ex plurimis,Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).3. Il secondo motivo è rubricato: «violazione e falsa applicazionedegli art. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., art. 24 Cost. co. 2, artt. 3,4 e 5 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui la richiesta dimediazione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha indicato l’[OSCURATO:PERSONA] del luogo del Giudice di Pace territorialmente competenteper la controversia; per il ritenuto rifiuto di accettazione da parte NewSporting ssd arl della mediazione innanzi all’ODM incompetente e perla ritenuta mancata accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ssd arldella mediazione mediante collegamento audiovisivo a distanza conmodalità telematica».Sostiene l’impugnante che «non essendo stato indicato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. l’Organismo di mediazione del luogo del Giudice dipace territorialmente competente per la controversia in violazioner.g. n. 23197/2022 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23197/2022Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 14378/2026Data pubblicazione 15/05/2026dell’art. 4 del d.lgs. n. 28/2010, l’invito alla mediazione è affetto daviolazione di legge e da considerarsi inesistente, nullo o inefficace».3.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.In ragione delle finalità dell’istituto della mediazione (sulle quali diveda, amplius, Cass., Sez. U, 07/02/2024, n. 3452), l’atto di invito alprocedimento conciliativo non richiede l’osservanza delle regole dicontenuto-forma fissate dall’art. 163 cod. proc. civ. per l’atto tipico diintroduzione di una controversia: è sufficiente, invece, l’espressione divolontà idonea al raggiungimento dello scopo di consentirel’esperimento della mediazione nei modi previsti dalla legge.Al riguardo, l’art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2010 impone che la domandadi mediazione sia rivolta ad un organismo ubicato «nel luogo del giudiceterritorialmente competente per la controversia», così stabilendo unacorrelazione spaziale con l’ufficio giudiziario chiamato, nell’eventualitàdel fallimento della conciliazione, a decidere la lite.Nel caso di specie l’invito a partecipare alla mediazione – riprodottoin ricorso – consentiva la individuazione del «luogo del giudicecompetente» per relationem, ovvero con riferimento alla allocazionedella sede dell’organismo di mediazione indicato, insistente in Milano,circostanza specificamente riconosciuta dalla stessa odierna ricorrente.E la successiva adizione del Giudice di pace di Milano, pacificamentecompetente sulla causa ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., ha realizzatoproprio la corrispondenza voluta dal dato positivo: tanto giustifica lainfondatezza in parte qua della censura.Nella parte in cui denuncia la non esperibilità della procedura dimediazione con modalità telematiche il motivo è poi inammissibile pernovità della questione, posta per la prima volta in sede di legittimità.Della questione sollevata - di cui non vi è traccia nella pronunciagravata - parte ricorrente ha invero omesso di specificare l’avvenutadeduzione davanti al giudice di merito e, a fortiori, di indicare in qualer.g. n. 23197/2022 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23197/2022Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 14378/2026Data pubblicazione 15/05/2026Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminarne il merito (sul tema, ex plurimis, Cass. 31/01/2024, n.2887; Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass.13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477).Pure inammissibili sono le censure rivolte (a dispetto della rubrica)all’ordinanza di inammissibilità: ben potendo quest’ultima fondarel’apprezzamento di inammissibilità dell’appello in base ad argomentiulteriori e diversi rispetto a quelli addotti nella sentenza impugnata.4. Il terzo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degliartt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., 24 Cost. co. 2, 19 e 20 cod.proc. civ., art. 1341 e 1342 cod. civ. nella parte in cui parte attricefaceva sottoscrivere un contratto per adesione contenente le clausolevessatorie relative alla “tacita proroga del contratto in mancanza didisdetta 30 giorni prima della scadenza” ed al “foro competente” inblocco con tutte le altre clausole alla società convenuta, senza alcunaspecificazione e separatezza delle vessatorie dalle altre».4.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione.In primo luogo, esso riposa su un presupposto (l’inesistenza di unfrontespizio della polizza) contrario a quanto (in maniera decisiva)riscontrato, con accertamento di fatto, dal giudice di merito (il qualeha rilevato la indicazione numerica delle clausole in parola nell’ambitodi specifica sezione del frontespizio della polizza).Ancora, il contenuto della polizza non è riportato – nemmeno perstralci o nelle parti essenziali – in ricorso, in trasgressione del principiodi autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio per cassazione.Soltanto per dovere nomofilattico si osserva come l’argomentaredella ricorrente non sia conforme a diritto.Per fermo convincimento di nomofilachia, infatti, «nel caso dicondizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazioner.g. n. 23197/2022 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23197/2022Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 14378/2026Data pubblicazione 15/05/2026per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria èrispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose enon, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non siaaccompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del lorocontenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scrittaper la valida stipula del contratto» (ex aliis, Cass. 14/02/2024, n. 4126;Cass. 09/07/2018, n. 17939; Cass. 11/11/2015, n. 22984).5. Il quarto motivo deduce «violazione e falsa applicazione degliartt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., 24 Cost. co. 2, violazione degliartt. 101, 112 e 215 co. 1, cod. proc. civ. e 1901, 2702 e 2697 cod.civ. nella parte in cui sia il G.d.P. di Milano che il Tribunale in fase diappello hanno deciso entrambi in violazione del petitum e della causapetendi su di un contratto assicurativo del 17/01/2016 estraneoall’oggetto della domanda ad oggetto un contratto del 17/01/2017»;Parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del gravame «nonsi è limitato a dichiarare l’appello inammissibile poiché lo stesso non hauna ragionevole probabilità di essere accolto, ma ha compiuto ancheuno scrutinio sul merito del gravame, assumendo una decisione che,sebbene rivesta forma di ordinanza presenta natura di sentenzaadottando un percorso argomentativo diverso da quello del giudice inprime cure: […] pertanto ha riformato la sentenza di primo grado conuna ordinanza anziché provvedervi con una sentenza».5.1. Il motivo è infondato.Diversamente da quanto opinato, la qui gravata ordinanza delTribunale non ha «riformato» le decisioni rese in primo grado, ma havagliato la ragionevole probabilità di successo dell’interposto appello,valutando la conformità a diritto dei motivi posti a base di esso: e peroperare tale apprezzamento ha, ben legittimamente, consideratoanche argomenti ulteriori rispetto a quelli illustrati dal primo giudice.r.g. n. 23197/2022 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23197/2022Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 14378/2026Data pubblicazione 15/05/20266. Il quinto motivo lamenta «violazione e falsa applicazione degliartt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., 24 Cost., 101, 112, 214 e 215cod. proc. civ., 1325, 1418, 2702, 2712 e 2697 cod. civ., nullità delcontratto di assicurazione per apocrifia della firma apposta sulcontratto da parte dell’amministratore della convenuta; impossibilitàdello stesso di disconoscere la propria firma sull’originale del contrattoesibito dall’attrice solo in copia scarsamente leggibile; rifiuto dellastessa dell’ordine del G.d.P. di esibire l’originale del contratto diassicurazione e mancata esibizione della quietanza di pagamento dellapolizza assicurativa; illegittimo riconoscimento di piena prova delcontratto assicurativo; inesistenza della prova del contrattoassicurativo per mancata esibizione dell’originale».Anche in questa parte, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunalenon si sia limitato a confermare le motivazioni della sentenza delGiudice di pace ma abbia compiuto uno scrutinio sul merito delgravame e seguito percorsi argomentativi diversi rispetto alla sentenzadi primo grado, finendo con il «riformare» quest’ultima con «ordinanzache avrebbe dovuto avere la veste di sentenza».6.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Inammissibile là dove reitera la tesi dell’apocrifia della firma sullapolizza, non confrontandosi con il rilievo di mancato disconoscimentodi tale sottoscrizione fondante la decisione di prime cure.Infondato, per le ragioni esposte sopra sub § 5.1., nella parte incui critica la motivazione addotta dall’ordinanza del Tribunale.7. Il ricorso è complessivamente rigettato.8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo ivi svolto difese la parte intimata.9. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,r.g. n. 23197/2022 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23197/2022Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 14378/2026Data pubblicazione 15/05/2026nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, anorma dell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 19 febbraio 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 23197/2022 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]