CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 38277/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1061/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26257/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Varese. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14/5/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, in qualità di Giudice dell'esecuzione, ha ripristinato la pena originariamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con esclusione della già concessa sospensione condizionale della pena, revocando la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità cui lo stesso aveva avuto accesso per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada. [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da decreto penale di condanna emesso in data 30 maggio 2020 dal G.i.p. presso il Tribunale di Varese, divenuto irrevocabile in data 11/7/2020. L’ordinanza impugnata in questa sede era stata emessa a seguito di incidente di esecuzione attivato ex officio per la verifica del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; a sostegno della decisione di revoca del lavoro di pubblica utilità e ripristino della pena stabilita nel decreto penale di condanna il giudice osservava che era trascorso un notevole lasso di tempo (quasi cinque anni) senza che il condannato avesse ottemperato a quanto gli era stato imposto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38277/2025 Roma, lì, 25/11/2025 2. La difesa propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza predetta, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e segg. d.l.vo 274/2000 e 186 comma 9-bis cod. strada. La difesa lamenta, documentando l’assunto, che, divenuto esecutivo il decreto penale di condanna ed offerta la propria disponibilità ad effettuare Lavori di pubblica utilità, l’A.G. non ha mai dato impulso alla procedura di esecuzione della sanzione sostitutiva, evidenziando come il condannato non possa di sua iniziativa accedere al lavoro di pubblica utilità. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al ripristino della pena originaria senza la concessione dell’ottenuto beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso – con valore assorbente rispetto all’ulteriore doglianza - è fondato e deve essere accolto. In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'Autorità giudiziaria - e non del condannato – dare avvio al procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata [si vedano al riguardo Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D’Aniello, Rv. 281189:”In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza)”; nello stesso senso Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618]. La ratio dell’orientamento è insita nel fatto che, proprio per consentire all'UEPE di svolgere la sua attività di controllo e verifica, esso deve essere informato sia dell'inizio dell'esecuzione della sanzione sostitutiva, sia delle sue concrete modalità, ed il condannato non è, pertanto, tenuto ad iniziare tale esecuzione senza l'impulso dell'autorità, bensì è onere dell'UEPE convocare l'interessato e concordare con lui, e con l'ente di riferimento, lo svolgimento del lavoro. La correttezza di tale argomentazione è dimostrata dalla concreta configurazione di questa particolare misura alternativa, che demanda al giudice della cognizione il potere di comminarla, e di determinarne le modalità esecutive, senza alcun onere in capo al condannato, che può anche astenersi dal richiederla, dovendo soltanto non opporsi ad essa (cfr. in motivazione Sez. 1, n. 14670 del 21/2/2024, n.m.). 2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato, senza verificare se il Pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese per un nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Varese. Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]