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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 28060/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11040-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3819/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 22/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 11040 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza n. 71/2017 ,sez 12 , accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'atto di recupero della Amministrazione per un credito indebitamente utilizzato in compensazione Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza 3819/2018, dichiarava inammissibile l'impugnazione per mancata allegazione della delega della firma per l'appello al funzionario che aveva sottoscritto l'atto processuale.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Non ha resistito con controricorso la società contribuente .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione censura la pronuncia sostenendo che, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.lgs 546/92, nel caso di ricorso giurisdizionale il titolare dell'azione è l'Ufficio in quanto tale e non il titolare.

Il motivo è fondato Questa Corte ha già affermato quanto segue.

"Il d.lgs. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio, nelle controversie di competenza delle commissioni tributarie, all'ufficio del ministero delle finanze -oggi ufficio locale dell'agenzia fiscale- nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore -Cass. n.6338/2008- o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze -Cass. nn. 13908/2008; 3058/2008-, senza necessità di speciale procura; laddove non è contestata la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente, le questioni relative agli effettivi poteri del firmatario dell'appello potrebbero porsi, per mera ipotesi, solo in chiave di non appartenenza del firmatario all'ufficio appellante o di usurpazione di tali poteri, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà; tale interpretazione è conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte richiamato anche dalla Corte costituzionale - oltre che da questa suprema Corte -S.

U. nn.3116 e 3118/2006, Cass. n. 22889/2006-, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità; questa Corte ha altresì affermato che la legittimazione processuale dell'Ufficio locale trova fondamento nella disciplina regolatrice della materia, costituita dal d.lgs. n. 300 del 1999, art. 66 comma 2, che ha istituito le [OSCURATO:PERSONA], rimandando allo Statuto la fissazione dei principi generali relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia e nello Statuto e, poi, nel Regolamento di amministrazione delle Agenzie delle Entrate, che hanno stabilito che gli Uffici locali dell'Agenzia corrispondono ai preesistenti Uffici delle Entrate e che agli Uffici locali sono attribuite le funzioni operative ed, in particolare, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso; la legittimazione dell'Ufficio locale trae fondamento dalla norma statutaria delegata -art. 5, comma 1 del Regolamento-, esistente per effetto della norma delegante dlgs n. 300 del 1999, art. 57, comma 1; in conclusione, deve ritenersi ammissibile l'atto d'appello proposto dal competente ufficio dell'agenzia delle entrate, recante in calce la firma di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado".( Cass n.28036/2009 conformi da ultimo Cass 13292/17;Cass 1962/18; Cass 14932/18;Cass 2138/19).

Nel caso di specie ,non risultando dalla sentenza impugnata che era stata provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio o l'usurpazione del potere ,i1 ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria ,in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11040-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3819/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 22/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 11040 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza n. 71/2017 ,sez 12 , accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'atto di recupero della Amministrazione per un credito indebitamente utilizzato in compensazione Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza 3819/2018, dichiarava inammissibile l'impugnazione per mancata allegazione della delega della firma per l'appello al funzionario che aveva sottoscritto l'atto processuale. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo. Non ha resistito con controricorso la società contribuente . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione censura la pronuncia sostenendo che, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.lgs 546/92, nel caso di ricorso giurisdizionale il titolare dell'azione è l'Ufficio in quanto tale e non il titolare. Il motivo è fondato Questa Corte ha già affermato quanto segue. "Il d.lgs. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio, nelle controversie di competenza delle commissioni tributarie, all'ufficio del ministero delle finanze -oggi ufficio locale dell'agenzia fiscale- nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore -Cass. n.6338/2008- o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze -Cass. nn. 13908/2008; 3058/2008-, senza necessità di speciale procura; laddove non è contestata la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente, le questioni relative agli effettivi poteri del firmatario dell'appello potrebbero porsi, per mera ipotesi, solo in chiave di non appartenenza del firmatario all'ufficio appellante o di usurpazione di tali poteri, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà; tale interpretazione è conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte richiamato anche dalla Corte costituzionale - oltre che da questa suprema Corte -S. U. nn.3116 e 3118/2006, Cass. n. 22889/2006-, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità; questa Corte ha altresì affermato che la legittimazione processuale dell'Ufficio locale trova fondamento nella disciplina regolatrice della materia, costituita dal d.lgs. n. 300 del 1999, art. 66 comma 2, che ha istituito le [OSCURATO:PERSONA], rimandando allo Statuto la fissazione dei principi generali relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia e nello Statuto e, poi, nel Regolamento di amministrazione delle Agenzie delle Entrate, che hanno stabilito che gli Uffici locali dell'Agenzia corrispondono ai preesistenti Uffici delle Entrate e che agli Uffici locali sono attribuite le funzioni operative ed, in particolare, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso; la legittimazione dell'Ufficio locale trae fondamento dalla norma statutaria delegata -art. 5, comma 1 del Regolamento-, esistente per effetto della norma delegante dlgs n. 300 del 1999, art. 57, comma 1; in conclusione, deve ritenersi ammissibile l'atto d'appello proposto dal competente ufficio dell'agenzia delle entrate, recante in calce la firma di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado".( Cass n.28036/2009 conformi da ultimo Cass 13292/17;Cass 1962/18; Cass 14932/18;Cass 2138/19). Nel caso di specie ,non risultando dalla sentenza impugnata che era stata provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio o l'usurpazione del potere ,i1 ricorso va accolto. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria ,in divers
Sentenza Cassazione n. 28060/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris