CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25523 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], n. 282/13/2020, depositata in data 28 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contro il provvedimento di diniego del rimborso richiesto dalla contribuente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 (TUA), dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta negli anni 2010 e 2011. Osserva la CTR che poiché l'imposta è pagata dal fornitore solo questi è legittimato a chiederne il rimborso; il rapporto tributario si è instaurato tra il fisco ed il fornitore e soltanto tra di essi può esistere il rapporto restitutorio. 2.Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resiste con controricorso. 4.Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. 5.La società contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, e 53 TUA. Censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto la legittimazione esclusiva alla richiesta di rimborso dell'addizionale per la fornitura di energia elettrica in capo al fornitore- produttore, in quanto soggetto obbligato dal lato passivo nei confronti dell'Erario, escludendola invece in capo all'utente consumatore, nei confronti del quale il fornitore, su un piano solo civilistico, può riversare l'onere assolto mediante rivalsa, restando a sua volta destinatario ineludibile delle pretese restitutorie del cliente. Contesta con diffuse argomentazioni, richiamando una serie di pronunce di questa Corte, che al consumatore finale sia preclusa un'azione diretta contro il Fisco. 2.11 motivo è infondato. Sulla scia delle sezioni unite (con sentenza 31 dicembre 2018, n. 33687) che hanno ribadito che, in tema di accise, il rapporto tributario è quello che s'instaura tra il soggetto passivo d'imposta e il fisco, laddove quello tra il fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica, la sezione tributaria di questa Corte (con sentenze 24 maggio 2019, n. 14200 e 4 giugno 2019, n. 15199) ha coerentemente stabilito che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'amministrazione doganale è unicamente il fornitore; b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale; c) i rapporti tra fornitore e amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro; d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore , finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte; e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entra novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;f) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale (come anche delle relative addizionali), quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore); - il consumatore subisce difatti la traslazione dell'onere corrispondente all'imposta a titolo di maggiorazione del prezzo di vendita, sicché qualora egli agisca nei confronti del fornitore, per far valere l'illegittimità di detta maggiorazione del prezzo e ottenere il rimborso del corrispondente ammontare, non rileva l'indagine sulla legittimità della pretesa fiscale dell'amministrazione nei confronti del fornitore: è su costui che incombe l'onere, nel distinto rapporto con l'amministrazione finanziaria, di individuare i consumi assoggettati a imposta e di segnalare quelli che ne sono esclusi per non essere ricompresi nella fattispecie impositiva; - nella controversia privatistica che abbia ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume sia stata indebitamente pretesa dalla controparte, peraltro, il giudice ordinario competente ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, oppure di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (Cass., sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2064; sez. un., 1 febbraio 2016, nn. 1837 e 1838); - il meccanismo costruito su due piani, tributario quanto al rimborso chiesto dal soggetto passivo al fisco, civilistico, con riferimento all'azione di ripetizione promossa dal consumatore nei confronti del fornitore, è conforme al diritto unionale. Nè l'azione di ripetizione intrapresa dal consumatore finale nei confronti del proprio fornitore incontra, come vorrebbe la società, insormontabili ostacoli nel fatto che l'indebito scaturisca dalla contrarietà della disposizione nazionale rispetto al diritto unionale, che sarebbe quindi invocato in una controversia fra privati; - la Corte di giustizia ha già più volte sottolineato che, in mancanza di disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché essi rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (Corte giust. 15 marzo 2007, causa C-35/05, [OSCURATO:PERSONA], punto 37; Corte giust. 27 aprile 2017, causa C-564/15, [OSCURATO:PERSONA], punto 50; Corte giust. 11 aprile 2019, causa C-691/17„ PORR épìtés Kft); - e giustappunto in relazione alla ripetizione delle accise, la Corte di giustizia (con sentenza 20 ottobre 2011, causa C-94/10, Danfoss), ha stabilito che le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro si può opporre a una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile; - l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà, peraltro, non sono di per sé ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell'imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, che non può essere invocata, ai fini della disapplicazione della norma nazionale contraria, in una controversia fra privati; - impossibilità o eccessiva difficoltà sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, dal fornitore) e non già a quella del consumatore finale; esse rilevano, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (si veda Corte giust. 21 marzo 2018, causa C- 533/16, Volkswagen AG, relativa a un caso in cui il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda); oppure quando l'insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso dell'iva a! destinatario dei servizi impossibile o eccessivamente difficile (si vedano, in particolare, Corte giust. in causa C-691/17, cit., punto 42, nonché Corte giust. in causa C-35/05 e in causa C-564/15); - nessuno dei due casi è dedotto in giudizio (vedi, su analoga questione, Cass.30 ottobre 2019, nn. 27791 e 27792); - in definitiva, la società non è legittimata a richiedere il rimborso all'erario dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica che assume indebitamente versata (v. Cass. 5510 del 2020; nello stesso senso Cass.10113 del 2020). 3.Con il secondo mezzo la società ripropone le questioni sollevate in primo e secondo grado (incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con l'art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE; natura self-executing della Direttiva 2008/118/CE) ritenute assorbite dal giudice di appello. 4.11 motivo è inammissibile in quanto nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore, come nel caso che occupa, non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite ( ex plurimis Cass. n. 25946 del 2017; 23558 del 2014). 5.In conclusione, il ricorso va respinto. 6.Stante tuttavia la peculiarità della questione e la formazione soltanto dopo la proposizione del ricorso introduttivo di consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte. respinge il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ,j/L previsto per il ricorso principale ex co.1 bi