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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19287/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41654/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la condanna riportata dalla predetta in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è unanime nel ritenere che "In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antítaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione". (Sez. 7 - Ordinanza n. 2067 del 02/11/2022 Rv. 283971 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori (si veda pag. 7 del provvedimento impugnato), tra cui emerge prioritariamente il valore economico della merce oggetto del tentativo di furto, pari a 985,40 euro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 - Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41654/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la condanna riportata dalla predetta in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è unanime nel ritenere che "In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antítaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione". (Sez. 7 - Ordinanza n. 2067 del 02/11/2022 Rv. 283971 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori (si veda pag. 7 del provvedimento impugnato), tra cui emerge prioritariamente il valore economico della merce oggetto del tentativo di furto, pari a 985,40 euro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 - Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19287/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris