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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02824/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA(dato avviso alle parti; udita la rei-azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 33595/22 Rilevato che con sentenza in data 9 febbraio 2022 il GUP del Tribunale di Venezia a applicato a [OSCURATO:PERSONA] JavAr le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di dodici involucri di cocaina pari a 820 dosi medie singole); Rilevato che con il primo motivo il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione e l'omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma e che con il secondo motivo ha ritenuto insufficiente la motivazione per l'applicazione della riduzione della pena nel minimo e nel massimo; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto che i motivi proposti esulino dallo spettro applicativo della norma citata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA(dato avviso alle parti; udita la rei-azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 33595/22 Rilevato che con sentenza in data 9 febbraio 2022 il GUP del Tribunale di Venezia a applicato a [OSCURATO:PERSONA] JavAr le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di dodici involucri di cocaina pari a 820 dosi medie singole); Rilevato che con il primo motivo il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione e l'omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma e che con il secondo motivo ha ritenuto insufficiente la motivazione per l'applicazione della riduzione della pena nel minimo e nel massimo; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto che i motivi proposti esulino dallo spettro applicativo della norma citata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02824/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris