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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13317/2026

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d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento senza rinvio in riferimento al delitto contestato al capo c,e l’inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 7 novembre 2025, la Corte di appello di Milanoconfermava la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del delitto di bancarotta patrimoniale, consumato ai danni della fallita srlMira, ascrittogli al capo A quale amministratore di fatto sia della fallita sia dellabeneficiata [OSCURATO:SOCIETA] (seppure, in entrambe, in posizione subordinata al coimputatoSaid [OSCURATO:PERSONA]), avendo ceduto, la fallita alla [OSCURATO:SOCIETA], senza adeguato corrispettivoi beni indicati in imputazione.Lo riteneva inoltre colpevole, sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dei delitti dicui all’art. 648 ter 1 cod. pen., per avere, nelle qualità di cui sopra, trasferito i benimeglio individuati in imputazione.2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeRada, articolando le proprie censure in quattro motivi.2.1.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione inordine al ritenuto ruolo di amministratore di fatto della fallita.Ruolo attribuito, dai giudici del merito, in base a mere presunzioni, adaffermazioni apodittiche ed a scorrette interpretazioni delle testimonianze assunte.La mera presenza dell’imputato nei locali della società non era un datosufficiente e nulla si era accertato circa il suo effettivo ruolo gestorio.

Sul punto,del tutto generico era stato il riferimento della Corte d’appello a fonti testimonialie documentali.Il teste Uggioni, infatti, aveva riferito del solo ruolo di intermediario svoltodall’imputato; il teste Olivati lo aveva indicato unicamente come facente partedello “staff”; il teste Liguori, pur definendolo come il soggetto a cui fare riferimentoin assenza di Mokabbal, non aveva però confermato che egli impartisse delledirettive.2.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto dimotivazione in ordine alla prova del contributo causale fornito dal prevenuto allecontestate distrazioni e al dolo specifico che deve accompagnare la condotta dibancarotta patrimoniale.Del tutto generica era l’affermazione del suo concorso nelle condottedistrattive e nulla si era motivato circa la ritenuta sussistenza dell’elementosoggettivo del reato.Si era desunto il suo concorso unicamente dall’affermato ruolo di gestore difatto della società.2.3.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità degli elementi essenziali deldelitto di cui all’art. 648 ter 1 cod. pen.Non si era, infatti, adeguatamente approfondito il requisito della idoneitàdissimulatoria della cessione dei beni distratti.Oltre a ciò, vi era un difetto di correlazione fra l’originaria accusa e quantoritenuto in sentenza, posto che l’imputato era stato ritenuto colpevole anche inrelazione alle condotte descritte al capo C, imputazione che non gli era neppurestata ascritta.Tale questione era stata affrontata nell’atto di appello ma la Corte non avevadato risposta alcuna sul punto.Né la Corte aveva individuato gli elementi essenziali del delitto di cui al capoB, ancora in relazione alla idoneità dissimulatoria della cessione dei beni ipotizzaticome distratti.Si era trattato, invece, di un’ordinaria cessione di beni immobili, la cui(intervenuta) trascrizione nei pubblici registri ne garantiva la perfetta conoscibilità.2.4.

Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla misura della pena, ritenuta congrua con motivazionesolo apparente, visto che non aveva tenuto conto del leale comportamentoprocessuale del prevenuto.Nessuna motivazione poi era stata spesa per la conferma del solo giudizio diequivalenza delle attenuanti generiche.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale hachiesto l’annullamento con rinvio in relazione al delitto contestato al capo C ed altrattamento sanzionatorio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso nelresto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso merita accoglimento nei limiti che si preciseranno.1.

Innanzitutto, si osserva come il capo C dell’imputazione non risulti esseremai stato ascritto al ricorrente (né in origine né con contestazione suppletiva).La Corte di appello, poi, pur a fronte di specifico motivo, non aveva precisatoche l’imputato non ne doveva rispondere e, anzi, aveva fatto riferimento a tutte lecondotte di autoriciclaggio, non distinguendo quali fossero state contestate eritenute in capo al medesimo.Si deve pertanto procedere, in accoglimento di parte del terzo motivo,all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il capo C della rubrica.2.

E’, inoltre, fondato anche il primo motivo, speso sul ritenuto ruolo diamministratore di fatto ricoperto dal prevenuto nella società fallita.Premesso che di “amministratore di fatto” può parlarsi quando:- si sia in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con idipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di dettaed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fattoinsindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione(Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01);- il medesimo sia individuato sulla base delle concrete funzioni esercitate, nongià rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti postiin essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 – 01);- pur non richiedendosi l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione,vi sia stata, da parte dell’imputato, una significativa e continua attività gestoria ocogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specificisettori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indicisintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assettosocietario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881– 01).2.1.

In applicazione di tali principi di diritto all’odierno caso concreto, deveosservarsi come i testimoni che hanno riferito del ruolo del ricorrente nella fallita,fossero concordi nel ritenerlo il principale collaboratore del reale amministratoredella fallita, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (socio della fallita, poi amministratore di dirittoed infine amministratore di fatto delle medesima).Pur muovendo da tale presupposto, la Corte di merito non aveva, tuttavia,adeguatamente approfondito il thema decidendum: se l’imputato concretamentecogestisse la società fallita, in concorso con colui che ne era il riconosciutoamministratore di fatto, se lo sostituisse in modo non occasionale, se anch’egli, inautonomia, prendesse decisioni sulla concreta gestione dell’attività.Così che la motivazione sul punto risulta carente.Un vizio motivazionale, che investe il delitto contestato al capo A della rubrica,che dovrà essere colmato nel giudizio di rinvio.L’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivodi ricorso determina l’assorbimento anche del secondo motivo, sull’elementosoggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale (pur dovendosi ricordare che peresso è previsto il solo dolo generico: Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello,Rv. 280898 – 01) e del quarto motivo, sul trattamento sanzionatorio.3.

Il terzo motivo, sul delitto di autoriciclaggio contestato al capo B dellarubrica, è infondato.Premesso che, nel ricorso, non vi è contestazione del ruolo, di amministratoredi fatto, ricoperto dall’imputato nella [OSCURATO:SOCIETA] (così da non doversi affrontare larelativa questione), si ricorda quanto si è già avuto modo di affermare in ordinealla idoneità dissimulatoria delle condotte di autoriciclaggio:- in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoriaallorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, ilreinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculativesia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero societàdi persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, lasua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione delsuccessivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri,Rv. 279407 – 02);- in tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel casoin cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, ilreinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculativesia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, inquanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolarela sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento(Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Pm/Carabetta, Rv. 284477 – 01).3.1.

In applicazione di tali principi di diritto, se ne deve dedurre che iltrasferimento dei beni immobili indicati al capo B – a favore poi di una societàpriva di concreta sede legale e di alcun conto corrente bancario o postale –costituisce una condotta di autoriciclaggio, modificandone l’intestazione edaffidandoli ad una realtà economica priva di concretezza.Le censure spese sul delitto di autoriciclaggio sono pertanto prive difondamento.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo c), perchèil fatto non sussiste.Annulla la medesima sentenza limitatamente al capo a) ed al trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appellodi Milano.Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso, in Roma il 4 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento senza rinvio in riferimento al delitto contestato al capo c,e l’inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 novembre 2025, la Corte di appello di Milanoconfermava la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del delitto di bancarotta patrimoniale, consumato ai danni della fallita srlMira, ascrittogli al capo A quale amministratore di fatto sia della fallita sia dellabeneficiata [OSCURATO:SOCIETA] (seppure, in entrambe, in posizione subordinata al coimputatoSaid [OSCURATO:PERSONA]), avendo ceduto, la fallita alla [OSCURATO:SOCIETA], senza adeguato corrispettivoi beni indicati in imputazione.Lo riteneva inoltre colpevole, sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dei delitti dicui all’art. 648 ter 1 cod. pen., per avere, nelle qualità di cui sopra, trasferito i benimeglio individuati in imputazione.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeRada, articolando le proprie censure in quattro motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione inordine al ritenuto ruolo di amministratore di fatto della fallita.Ruolo attribuito, dai giudici del merito, in base a mere presunzioni, adaffermazioni apodittiche ed a scorrette interpretazioni delle testimonianze assunte.La mera presenza dell’imputato nei locali della società non era un datosufficiente e nulla si era accertato circa il suo effettivo ruolo gestorio. Sul punto,del tutto generico era stato il riferimento della Corte d’appello a fonti testimonialie documentali.Il teste Uggioni, infatti, aveva riferito del solo ruolo di intermediario svoltodall’imputato; il teste Olivati lo aveva indicato unicamente come facente partedello “staff”; il teste Liguori, pur definendolo come il soggetto a cui fare riferimentoin assenza di Mokabbal, non aveva però confermato che egli impartisse delledirettive.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto dimotivazione in ordine alla prova del contributo causale fornito dal prevenuto allecontestate distrazioni e al dolo specifico che deve accompagnare la condotta dibancarotta patrimoniale.Del tutto generica era l’affermazione del suo concorso nelle condottedistrattive e nulla si era motivato circa la ritenuta sussistenza dell’elementosoggettivo del reato.Si era desunto il suo concorso unicamente dall’affermato ruolo di gestore difatto della società.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità degli elementi essenziali deldelitto di cui all’art. 648 ter 1 cod. pen.Non si era, infatti, adeguatamente approfondito il requisito della idoneitàdissimulatoria della cessione dei beni distratti.Oltre a ciò, vi era un difetto di correlazione fra l’originaria accusa e quantoritenuto in sentenza, posto che l’imputato era stato ritenuto colpevole anche inrelazione alle condotte descritte al capo C, imputazione che non gli era neppurestata ascritta.Tale questione era stata affrontata nell’atto di appello ma la Corte non avevadato risposta alcuna sul punto.Né la Corte aveva individuato gli elementi essenziali del delitto di cui al capoB, ancora in relazione alla idoneità dissimulatoria della cessione dei beni ipotizzaticome distratti.Si era trattato, invece, di un’ordinaria cessione di beni immobili, la cui(intervenuta) trascrizione nei pubblici registri ne garantiva la perfetta conoscibilità.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla misura della pena, ritenuta congrua con motivazionesolo apparente, visto che non aveva tenuto conto del leale comportamentoprocessuale del prevenuto.Nessuna motivazione poi era stata spesa per la conferma del solo giudizio diequivalenza delle attenuanti generiche.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale hachiesto l’annullamento con rinvio in relazione al delitto contestato al capo C ed altrattamento sanzionatorio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso nelresto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso merita accoglimento nei limiti che si preciseranno.1. Innanzitutto, si osserva come il capo C dell’imputazione non risulti esseremai stato ascritto al ricorrente (né in origine né con contestazione suppletiva).La Corte di appello, poi, pur a fronte di specifico motivo, non aveva precisatoche l’imputato non ne doveva rispondere e, anzi, aveva fatto riferimento a tutte lecondotte di autoriciclaggio, non distinguendo quali fossero state contestate eritenute in capo al medesimo.Si deve pertanto procedere, in accoglimento di parte del terzo motivo,all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il capo C della rubrica.2. E’, inoltre, fondato anche il primo motivo, speso sul ritenuto ruolo diamministratore di fatto ricoperto dal prevenuto nella società fallita.Premesso che di “amministratore di fatto” può parlarsi quando:- si sia in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con idipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di dettaed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fattoinsindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione(Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01);- il medesimo sia individuato sulla base delle concrete funzioni esercitate, nongià rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti postiin essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 – 01);- pur non richiedendosi l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione,vi sia stata, da parte dell’imputato, una significativa e continua attività gestoria ocogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specificisettori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indicisintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assettosocietario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881– 01).2.1. In applicazione di tali principi di diritto all’odierno caso concreto, deveosservarsi come i testimoni che hanno riferito del ruolo del ricorrente nella fallita,fossero concordi nel ritenerlo il principale collaboratore del reale amministratoredella fallita, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (socio della fallita, poi amministratore di dirittoed infine amministratore di fatto delle medesima).Pur muovendo da tale presupposto, la Corte di merito non aveva, tuttavia,adeguatamente approfondito il thema decidendum: se l’imputato concretamentecogestisse la società fallita, in concorso con colui che ne era il riconosciutoamministratore di fatto, se lo sostituisse in modo non occasionale, se anch’egli, inautonomia, prendesse decisioni sulla concreta gestione dell’attività.Così che la motivazione sul punto risulta carente.Un vizio motivazionale, che investe il delitto contestato al capo A della rubrica,che dovrà essere colmato nel giudizio di rinvio.L’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivodi ricorso determina l’assorbimento anche del secondo motivo, sull’elementosoggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale (pur dovendosi ricordare che peresso è previsto il solo dolo generico: Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello,Rv. 280898 – 01) e del quarto motivo, sul trattamento sanzionatorio.3. Il terzo motivo, sul delitto di autoriciclaggio contestato al capo B dellarubrica, è infondato.Premesso che, nel ricorso, non vi è contestazione del ruolo, di amministratoredi fatto, ricoperto dall’imputato nella [OSCURATO:SOCIETA] (così da non doversi affrontare larelativa questione), si ricorda quanto si è già avuto modo di affermare in ordinealla idoneità dissimulatoria delle condotte di autoriciclaggio:- in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoriaallorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, ilreinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculativesia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero societàdi persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, lasua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione delsuccessivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri,Rv. 279407 – 02);- in tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel casoin cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, ilreinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculativesia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, inquanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolarela sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento(Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Pm/Carabetta, Rv. 284477 – 01).3.1. In applicazione di tali principi di diritto, se ne deve dedurre che iltrasferimento dei beni immobili indicati al capo B – a favore poi di una societàpriva di concreta sede legale e di alcun conto corrente bancario o postale –costituisce una condotta di autoriciclaggio, modificandone l’intestazione edaffidandoli ad una realtà economica priva di concretezza.Le censure spese sul delitto di autoriciclaggio sono pertanto prive difondamento. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo c), perchèil fatto non sussiste.Annulla la medesima sentenza limitatamente al capo a) ed al trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appellodi Milano.Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso, in Roma il 4 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]
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