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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19804/2026

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opardo-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilian. 2807/2023 depositata il 29/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento nn.TYS03CA00655/2017 e TYS03CA00732/2017 con i quali l’Agenzia delleNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Catania, contestava a [OSCURATO:PERSONA],quale socio unico ed ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. – società cancellatadal registro delle imprese il 19 settembre 2016 – il recupero di maggioriimposte ai fini IRES, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2012 e 2013.

Lerettifiche traevano fondamento nel processo verbale di constatazioneredatto il 13 ottobre 2014 a conclusione del controllo avviato su richiestadi cooperazione internazionale ex Regolamento UE 904/2010, a seguito diverifiche svolte dall’autorità fiscale tedesca presso la società esteraExclusive Cars GmbH, abituale cliente della contribuente.

Secondo l’Ufficio,le fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarate ai fini IVA non coincidevano conquelle risultanti all’autorità tedesca; mancavano inoltre documentiessenziali (contratti, CMR, ordini di vendita), tali da escludere la prova deipresupposti per l’applicazione del regime del margine ex art. 36 del d.l. n.41/1995.

Venivano altresì rilevate incongruenze tra i dati dichiarati e quelliemergenti dalla contabilità della società estinta, oltre alla presenza diversamenti infruttiferi del socio ritenuti sintomatici di ricavi noncontabilizzati.La contribuente proponeva ricorso alla [OSCURATO:PERSONA], eccependo, in via preliminare, la nullità degli avvisi essendostati notificati a una società già cancellata e assumendo l’inesistenza, pertale ragione, dell’attività impositiva; deduceva inoltre la violazionedell'obbligo di motivazione per mancata allegazione del processo verbaledi constatazione, la violazione del diritto di difesa e l’illegittimitàdell’accertamento analitico-induttivo.

La CTP rigettava il ricorso consentenza n. 8159/2018, ritenendo, per quanto qui ancora rileva, che lacancellazione della società non precludesse il trasferimento delleobbligazioni tributarie alla contribuente quale socio-liquidatore,richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàin tema di fenomeno successorio conseguente all’estinzione della società.Numero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026Avverso tale decisione la Tomasello proponeva appello dinanzi alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, deducendo: l’erroneitàdell’affermazione della responsabilità successoria dei soci di societàestinte; il difetto di motivazione degli avvisi per omessa allegazione delp.v.c. e per incompletezza dell’iter logico-giuridico; l’illegittimità delmetodo analitico-induttivo adottato dall’Ufficio e l’assenza di presuppostiper disconoscere il regime del margine.L’Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello eribadendo la piena legittimità degli atti impositivi, sia sotto il profilosoggettivo sia sotto quello probatorio e ricostruttivo.Con sentenza n. 2807/13/23, depositata il 29 marzo 2023, la CGT Siciliarigettava l’appello, confermando integralmente la pronuncia di primogrado.

La Corte regionale ribadiva, in punto preliminare, l’operatività delfenomeno successorio ex art. 2495 c.c. e art. 36 del d.P.R. n. 602/1973;riteneva poi infondate le doglianze relative alla motivazione degli avvisi egiudicava corretta la ricostruzione induttiva operata dall’Ufficio ai sensidell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, alla luce delle graviincongruenze tra i dati dichiarati dalla contribuente e quelli emergenti dairiscontri internazionali.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione,affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate si costituiva mediantecontroricorso chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n.472/1997, per avere la CGT Sicilia ritenuto legittima la traslazione in capoalla ricorrente delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento relativiagli anni d’imposta 2012 e 2013, nonostante il principio di personalitàdella sanzione e l’intrasmissibilità delle stesse ai soci di società estinte.Numero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il primo motivo di ricorso è fondato.Come chiarito da questa Corte, in tema di sanzioni amministrativetributarie, l’obbligazione al pagamento della sanzione, in ragione delcarattere personale e afflittivo dell’illecito, non è suscettibile ditrasmissione a soggetti diversi dall’autore della violazione.

Tale principio,pur espresso dall’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 con riferimento agli eredi,assume valenza sistematica e, nel contesto societario, trova ulteriore especifico fondamento nella regola posta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n.269/2003, conv. con modif. dalla l. n. 326/2003, secondo cui le sanzioniamministrative relative al rapporto fiscale proprio delle società o enti conpersonalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica(Cass. n. 5986/2026).La regola dell’intrasmissibilità delle sanzioni alla compagine socialepresuppone, tuttavia, che tra società e socio (o altro soggetto chiamato arispondere in ragione della mera qualità partecipativa o della carica)sussista una effettiva alterità soggettiva; essa non è, pertanto,automaticamente applicabile ove risulti che il soggetto abbia abusato delloschermo della personalità giuridica, asservendo la società alperseguimento di fini egoistici, così da elidere, in concreto, la necessaria“terzietà” rispetto all’ente e giustificare la diretta riferibilità dell’illecito.

Neconsegue che l’intrasmissibilità opera in via generale, ma può essereesclusa, all’esito di una verifica in fatto da compiersi nel caso concreto,quando emerga un utilizzo distorto della forma societaria tale da rendere ilsocio (o il soggetto che ha agito quale dominus) non già un terzo rispettoalla società, bensì il reale centro di imputazione della violazione (Cass. n.5986/2026 cit.).Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nel ritenere senz’altro legittimala traslazione in capo alla ricorrente delle sanzioni irrogate alla societàestinta, non si è conformata ai richiamati principi, omettendo diconsiderare che, in via generale, le sanzioni tributarie non si trasmettonoNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026ai soci e che l’eventuale deroga a tale regola postula un accertamento infatto sull’insussistenza di una effettiva terzietà tra società e soggettoinciso, accertamento non compiuto né adeguatamente motivato.

Proprioperché la decisione di merito si è limitata ad affermare la responsabilitàsuccessoria della ricorrente anche per le sanzioni, senza verificare sericorressero, in concreto, elementi idonei a escludere la sua alteritàrispetto alla società e a ricondurre direttamente a lei l’illecito sanzionato,la censura non consente una decisione immediata nel merito, ma imponela cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito proceda allanecessaria verifica in fatto alla luce dei principi sopra richiamati.Il motivo deve, pertanto, essere accolto.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deld.P.R. n. 602/1973, ivi compreso il regime speciale introdotto dall’art. 28del d.lgs. n. 175/2014, deducendo che, nella specie, le riprese IVAderivavano da un’erronea applicazione del regime del margine e non dauna sottrazione di ricavi, sicché non ricorrevano i presupposti diresponsabilità del socio o liquidatore per debiti tributari della societàestinta.Il secondo motivo è infondato.L’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 configura un meccanismo di responsabilitàpatrimoniale successoria dei soci e dei liquidatori per i debiti tributari dellasocietà estinta, nei limiti di quanto dagli stessi riscosso in sede diliquidazione finale, senza distinguere in alcun modo tra tipologie di ripresao tra violazioni sostanziali e formali.

Il presupposto applicativo della normarisiede esclusivamente nell’esistenza di un’obbligazione tributaria riferitaalla società e rimasta insoddisfatta al momento della cancellazione dalregistro delle imprese, mentre restano del tutto irrilevanti, ai fini dellaresponsabilità del socio, le cause che hanno generato il debito, iviNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026comprese la natura delle riprese o la qualificazione tecnica delle operazionicontestate.Nel caso di specie, la CTR ha fondato il proprio convincimento su unquadro istruttorio articolato, valorizzando le gravi incongruenze emerse trai dati dichiarati dalla contribuente e quelli risultanti dall’autorità fiscaleestera, la mancata allegazione di documentazione essenziale (contratti,CMR, ordini), nonché la presenza di versamenti infruttiferi del socio,sintomatici di una gestione irregolare dei rapporti economici della societàestinta.

Tale accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità,esclude che la ripresa IVA fosse riconducibile a un mero errore tecniconell’applicazione del regime del margine, delineando invece unacomplessiva inattendibilità della contabilità e delle operazioni dichiarate.Né può rilevare il richiamo al regime dell’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, lacui portata – riferita a specifici adempimenti e alla posizione dei soci inparticolari ipotesi dichiarative – non incide sulla disciplina generale dellaresponsabilità successoria delineata dall’art. 36 cit., né deroga al principiosecondo cui i debiti sociali, una volta estinta la società, seguono ilpatrimonio distribuito ai soci.Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha ritenuto operante laresponsabilità della ricorrente per i debiti IVA accertati nei confronti dellasocietà estinta, trattandosi di obbligazioni tributarie sociali rimasteinsoddisfatte e come tali trasmissibili ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n.602/1973, nei limiti della somma da questa eventualmente riscossa.Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n.546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art.111 Cost., per omessa, apparente o insufficiente motivazione dellasentenza impugnata, non avendo la CGT Sicilia esaminato le specifichedoglianze prospettate dall’appellante in ordine al difetto di motivazioneNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026degli atti impositivi, alla mancata allegazione del p.v.c. e all’erroneità delmetodo accertativo impiegato.Il terzo motivo di ricorso è infondato.Nella sentenza impugnata, il giudice regionale ha infatti enucleato conchiarezza le rationes decidendi poste a fondamento del rigetto dell’appello,dimostrando di avere esaminato i motivi dedotti dall’appellante e di avereofferto risposta alle censure riproposte in questa sede.

In particolare, ilgiudice di secondo grado ha: ribadito la completezza della motivazionedegli avvisi, valorizzando la puntuale esposizione delle incongruenzerilevate a seguito dei controlli internazionali e la sufficiente esplicitazionedegli elementi posti a base della ripresa; escluso che la mancataallegazione del processo verbale di constatazione determinasse invaliditàdell’atto, avendo l’avviso sintetizzato in modo adeguato i contenutiessenziali del p.v.c. e fornito alla contribuente piena cognizione degliaddebiti; ritenuto corretta, e comunque congruamente motivata,l’adozione del metodo analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2,del d.P.R. n. 600/1973, alla luce delle gravi difformità emerse tradocumentazione dichiarata e dati acquisiti tramite cooperazioneamministrativa.La motivazione della CGT Sicilia, lungi dal risultare solo apparente,contiene un percorso argomentativo logico, coerente e idoneo a rendereintelligibile l’iter decisorio, secondo i parametri delineati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di “minimo costituzionale” dellamotivazione ex art. 111 Cost.

La censura della ricorrente, pertanto, sirisolve in una mera critica alla valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.La sentenza ben lascia cogliere la propria ratio decidendi.

Questa Corte haincisivamente affermato che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifestaed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formatooggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del2018; Cass. n. 7090 del 2022).

Nella specie, la soglia del “minimocostituzionale” non è infranta.Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.In ultima analisi, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettati, invece, ilsecondo e il terzo motivo del ricorso stesso.

La sentenza impugnata deveessere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, affinché riesamini la questione della riferibilità dellesanzioni alla ricorrente, verificando in concreto se sussistano elementiidonei a escludere l’effettiva terzietà della stessa rispetto alla societàestinta, e provveda altresì alla regolazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo e il terzomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto eNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, ancheper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
opardo-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilian. 2807/2023 depositata il 29/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento nn.TYS03CA00655/2017 e TYS03CA00732/2017 con i quali l’Agenzia delleNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Catania, contestava a [OSCURATO:PERSONA],quale socio unico ed ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. – società cancellatadal registro delle imprese il 19 settembre 2016 – il recupero di maggioriimposte ai fini IRES, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2012 e 2013. Lerettifiche traevano fondamento nel processo verbale di constatazioneredatto il 13 ottobre 2014 a conclusione del controllo avviato su richiestadi cooperazione internazionale ex Regolamento UE 904/2010, a seguito diverifiche svolte dall’autorità fiscale tedesca presso la società esteraExclusive Cars GmbH, abituale cliente della contribuente. Secondo l’Ufficio,le fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarate ai fini IVA non coincidevano conquelle risultanti all’autorità tedesca; mancavano inoltre documentiessenziali (contratti, CMR, ordini di vendita), tali da escludere la prova deipresupposti per l’applicazione del regime del margine ex art. 36 del d.l. n.41/1995. Venivano altresì rilevate incongruenze tra i dati dichiarati e quelliemergenti dalla contabilità della società estinta, oltre alla presenza diversamenti infruttiferi del socio ritenuti sintomatici di ricavi noncontabilizzati.La contribuente proponeva ricorso alla [OSCURATO:PERSONA], eccependo, in via preliminare, la nullità degli avvisi essendostati notificati a una società già cancellata e assumendo l’inesistenza, pertale ragione, dell’attività impositiva; deduceva inoltre la violazionedell'obbligo di motivazione per mancata allegazione del processo verbaledi constatazione, la violazione del diritto di difesa e l’illegittimitàdell’accertamento analitico-induttivo. La CTP rigettava il ricorso consentenza n. 8159/2018, ritenendo, per quanto qui ancora rileva, che lacancellazione della società non precludesse il trasferimento delleobbligazioni tributarie alla contribuente quale socio-liquidatore,richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàin tema di fenomeno successorio conseguente all’estinzione della società.Numero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026Avverso tale decisione la Tomasello proponeva appello dinanzi alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, deducendo: l’erroneitàdell’affermazione della responsabilità successoria dei soci di societàestinte; il difetto di motivazione degli avvisi per omessa allegazione delp.v.c. e per incompletezza dell’iter logico-giuridico; l’illegittimità delmetodo analitico-induttivo adottato dall’Ufficio e l’assenza di presuppostiper disconoscere il regime del margine.L’Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello eribadendo la piena legittimità degli atti impositivi, sia sotto il profilosoggettivo sia sotto quello probatorio e ricostruttivo.Con sentenza n. 2807/13/23, depositata il 29 marzo 2023, la CGT Siciliarigettava l’appello, confermando integralmente la pronuncia di primogrado. La Corte regionale ribadiva, in punto preliminare, l’operatività delfenomeno successorio ex art. 2495 c.c. e art. 36 del d.P.R. n. 602/1973;riteneva poi infondate le doglianze relative alla motivazione degli avvisi egiudicava corretta la ricostruzione induttiva operata dall’Ufficio ai sensidell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, alla luce delle graviincongruenze tra i dati dichiarati dalla contribuente e quelli emergenti dairiscontri internazionali.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione,affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate si costituiva mediantecontroricorso chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n.472/1997, per avere la CGT Sicilia ritenuto legittima la traslazione in capoalla ricorrente delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento relativiagli anni d’imposta 2012 e 2013, nonostante il principio di personalitàdella sanzione e l’intrasmissibilità delle stesse ai soci di società estinte.Numero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il primo motivo di ricorso è fondato.Come chiarito da questa Corte, in tema di sanzioni amministrativetributarie, l’obbligazione al pagamento della sanzione, in ragione delcarattere personale e afflittivo dell’illecito, non è suscettibile ditrasmissione a soggetti diversi dall’autore della violazione. Tale principio,pur espresso dall’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 con riferimento agli eredi,assume valenza sistematica e, nel contesto societario, trova ulteriore especifico fondamento nella regola posta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n.269/2003, conv. con modif. dalla l. n. 326/2003, secondo cui le sanzioniamministrative relative al rapporto fiscale proprio delle società o enti conpersonalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica(Cass. n. 5986/2026).La regola dell’intrasmissibilità delle sanzioni alla compagine socialepresuppone, tuttavia, che tra società e socio (o altro soggetto chiamato arispondere in ragione della mera qualità partecipativa o della carica)sussista una effettiva alterità soggettiva; essa non è, pertanto,automaticamente applicabile ove risulti che il soggetto abbia abusato delloschermo della personalità giuridica, asservendo la società alperseguimento di fini egoistici, così da elidere, in concreto, la necessaria“terzietà” rispetto all’ente e giustificare la diretta riferibilità dell’illecito. Neconsegue che l’intrasmissibilità opera in via generale, ma può essereesclusa, all’esito di una verifica in fatto da compiersi nel caso concreto,quando emerga un utilizzo distorto della forma societaria tale da rendere ilsocio (o il soggetto che ha agito quale dominus) non già un terzo rispettoalla società, bensì il reale centro di imputazione della violazione (Cass. n.5986/2026 cit.).Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nel ritenere senz’altro legittimala traslazione in capo alla ricorrente delle sanzioni irrogate alla societàestinta, non si è conformata ai richiamati principi, omettendo diconsiderare che, in via generale, le sanzioni tributarie non si trasmettonoNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026ai soci e che l’eventuale deroga a tale regola postula un accertamento infatto sull’insussistenza di una effettiva terzietà tra società e soggettoinciso, accertamento non compiuto né adeguatamente motivato. Proprioperché la decisione di merito si è limitata ad affermare la responsabilitàsuccessoria della ricorrente anche per le sanzioni, senza verificare sericorressero, in concreto, elementi idonei a escludere la sua alteritàrispetto alla società e a ricondurre direttamente a lei l’illecito sanzionato,la censura non consente una decisione immediata nel merito, ma imponela cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito proceda allanecessaria verifica in fatto alla luce dei principi sopra richiamati.Il motivo deve, pertanto, essere accolto.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deld.P.R. n. 602/1973, ivi compreso il regime speciale introdotto dall’art. 28del d.lgs. n. 175/2014, deducendo che, nella specie, le riprese IVAderivavano da un’erronea applicazione del regime del margine e non dauna sottrazione di ricavi, sicché non ricorrevano i presupposti diresponsabilità del socio o liquidatore per debiti tributari della societàestinta.Il secondo motivo è infondato.L’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 configura un meccanismo di responsabilitàpatrimoniale successoria dei soci e dei liquidatori per i debiti tributari dellasocietà estinta, nei limiti di quanto dagli stessi riscosso in sede diliquidazione finale, senza distinguere in alcun modo tra tipologie di ripresao tra violazioni sostanziali e formali. Il presupposto applicativo della normarisiede esclusivamente nell’esistenza di un’obbligazione tributaria riferitaalla società e rimasta insoddisfatta al momento della cancellazione dalregistro delle imprese, mentre restano del tutto irrilevanti, ai fini dellaresponsabilità del socio, le cause che hanno generato il debito, iviNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026comprese la natura delle riprese o la qualificazione tecnica delle operazionicontestate.Nel caso di specie, la CTR ha fondato il proprio convincimento su unquadro istruttorio articolato, valorizzando le gravi incongruenze emerse trai dati dichiarati dalla contribuente e quelli risultanti dall’autorità fiscaleestera, la mancata allegazione di documentazione essenziale (contratti,CMR, ordini), nonché la presenza di versamenti infruttiferi del socio,sintomatici di una gestione irregolare dei rapporti economici della societàestinta. Tale accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità,esclude che la ripresa IVA fosse riconducibile a un mero errore tecniconell’applicazione del regime del margine, delineando invece unacomplessiva inattendibilità della contabilità e delle operazioni dichiarate.Né può rilevare il richiamo al regime dell’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, lacui portata – riferita a specifici adempimenti e alla posizione dei soci inparticolari ipotesi dichiarative – non incide sulla disciplina generale dellaresponsabilità successoria delineata dall’art. 36 cit., né deroga al principiosecondo cui i debiti sociali, una volta estinta la società, seguono ilpatrimonio distribuito ai soci.Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha ritenuto operante laresponsabilità della ricorrente per i debiti IVA accertati nei confronti dellasocietà estinta, trattandosi di obbligazioni tributarie sociali rimasteinsoddisfatte e come tali trasmissibili ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n.602/1973, nei limiti della somma da questa eventualmente riscossa.Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n.546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art.111 Cost., per omessa, apparente o insufficiente motivazione dellasentenza impugnata, non avendo la CGT Sicilia esaminato le specifichedoglianze prospettate dall’appellante in ordine al difetto di motivazioneNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026degli atti impositivi, alla mancata allegazione del p.v.c. e all’erroneità delmetodo accertativo impiegato.Il terzo motivo di ricorso è infondato.Nella sentenza impugnata, il giudice regionale ha infatti enucleato conchiarezza le rationes decidendi poste a fondamento del rigetto dell’appello,dimostrando di avere esaminato i motivi dedotti dall’appellante e di avereofferto risposta alle censure riproposte in questa sede. In particolare, ilgiudice di secondo grado ha: ribadito la completezza della motivazionedegli avvisi, valorizzando la puntuale esposizione delle incongruenzerilevate a seguito dei controlli internazionali e la sufficiente esplicitazionedegli elementi posti a base della ripresa; escluso che la mancataallegazione del processo verbale di constatazione determinasse invaliditàdell’atto, avendo l’avviso sintetizzato in modo adeguato i contenutiessenziali del p.v.c. e fornito alla contribuente piena cognizione degliaddebiti; ritenuto corretta, e comunque congruamente motivata,l’adozione del metodo analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2,del d.P.R. n. 600/1973, alla luce delle gravi difformità emerse tradocumentazione dichiarata e dati acquisiti tramite cooperazioneamministrativa.La motivazione della CGT Sicilia, lungi dal risultare solo apparente,contiene un percorso argomentativo logico, coerente e idoneo a rendereintelligibile l’iter decisorio, secondo i parametri delineati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di “minimo costituzionale” dellamotivazione ex art. 111 Cost. La censura della ricorrente, pertanto, sirisolve in una mera critica alla valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.La sentenza ben lascia cogliere la propria ratio decidendi. Questa Corte haincisivamente affermato che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifestaed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formatooggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del2018; Cass. n. 7090 del 2022). Nella specie, la soglia del “minimocostituzionale” non è infranta.Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.In ultima analisi, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettati, invece, ilsecondo e il terzo motivo del ricorso stesso. La sentenza impugnata deveessere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, affinché riesamini la questione della riferibilità dellesanzioni alla ricorrente, verificando in concreto se sussistano elementiidonei a escludere l’effettiva terzietà della stessa rispetto alla societàestinta, e provveda altresì alla regolazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo e il terzomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto eNumero registro generale 1510/2024Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 19804/2026Data pubblicazione 15/06/2026rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, ancheper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19804/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris