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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 28264/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8212/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 474, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenteincidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 808/2019 depositata il25/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2020, affidato a cinque motivi e illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in epigrafe specificati, ricorrono per cassazione della sentenza n. 808/2019, pubblicata il 25/10/ 2019, con la quale la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati a rifondere, in via tra loro solidale, al n otaio [OSCURATO:PERSONA] quanto da questa versato in proprio per liberare gli immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravati da iscrizioni pregiudizievoli non rilevate dal notaio, risultate anteriori all’atto di acquisto stipulato con atto notarile.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Silvia, eredi del notaio nel frattempo deceduto, hanno notificato controricorso con ricorso incidentale, affidato a due motivi e illustrato da memoria.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta instando per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi principale e incidentale.

2. Assumeva il n otaio che i diretti venditori – [OSCURATO:PERSONA] ed Elena erano a conoscenza delle ipoteche e dei pignoramenti per avere avuto notifica dei singoli atti esecutivi dei decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti, mentre gli altri comproprietari, pur estranei all’esecuzione, avevano ricevuto l’avviso del pignoramento delle quote di pertinenza dei loro congiunti, e dunque anch’essi erano consapevoli dei pesi gravanti sugli immobili che si apprestavano a vendere.

La stessa responsabilità era da attribuire ai procuratori intervenuti all’atto di vendita dovendosi ritenere che gli stessi fossero stati informati dai loro rappresentati e, comunque, per non essersi accertati della veridicità delle dichiarazioni che erano chiamati a rendere davanti al notaio.

3. La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda del notaio sul presupposto che fosse esclusivo onere del n otaio rogante operare le opportune verifiche ipotecarie, ha accolto l’azione del n otaio [OSCURATO:PERSONA] con la quale, surrogandosi nei diritti degli acquirenti evitti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo avere intrapreso il procedimento di purgazione delle ipoteche nell’interesse dei clienti (ammettendo di non avere diligentemente effettuato le visure in occasione della vendita del compendio immobiliare dei comproprietari [OSCURATO:PERSONA]), aveva chiesto la condanna di questi ultimi al pagamento, in via tra loro solidale, di quanto versato per liberare gli immobili compravenduti dalle iscrizioni pregiudizievoli, per avere falsamente dichiarato, all’atto del rogito, che sugli immobili non vi erano iscrizioni pregiudizievoli.

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 c.p.c. e 2055 c.c. in tema di litisconsorzio necessario e concorso nell’obbligazione solidale.

5. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti denunciano la violazione del principio di solidarietà nell’azione intrapresa dal notaio (e in quella, svolta in via subordinata, di indebito arricchimento), assumendo che nei loro confronti si sia instaurato un litisconsorzio necessario in ragione del rapporto di interdipendenza della responsabilità dei danneggianti.

Assumono pertanto che l’errata dichiarazione di contumacia di [OSCURATO:PERSONA], deceduta già nel 2011, e di [OSCURATO:PERSONA] ed Elena, in quanto non residenti nel luogo della notifica effettuata per compiuta giacenza, abbia provocato una insanabile lesione del contradittorio, non rilevando la mancata conoscenza degli appellanti delle residenze dei predetti.

6. Osserva questo Collegio che la violazione processuale denunciata nella narrativa del motivo difetta di qualsivoglia collegamento logico tra quanto rappresentato nella rubrica del medesimo, con le ipotizzate violazioni di norme in tema di obbligazioni solidali, e quanto rappresentato nel prosieguo sotto il profilo della dedotta nullità processuale per nullità della notifica dell’atto di appello nei confronti di alcuni litisconsorti processuali, dichiarati contumaci (Lucia, Elena e Nicola).

In sede di giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo è proposto, tra quelle espressamente previste dall'art. 360 cod. proc. civ.; dall'altro, esige una coerente illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione della sentenza” (Cass., sez. terza, 19 agosto 2019, n. 18421 e successive conformi).

7. Va, peraltro, osservato che nell’ipotesi in cui sussiste un rapporto di interdipendenza tra i chiamati a rispondere in via solidale di un’obbligazione risarcitoria, il litisconsorzio necessario di tipo endo-processuale può ravvisarsi solo nel caso in cui sia stata esercitata una rivalsa interna tra i medesimi co-sodali, il che è da escludere con riferimento al caso in esame ove i convenuti non risultano avere intrapreso tale azione (Cass-Sez. 3 -, Ordinanza n. 34899 del 28/11/2022).

8. A questa considerazione si aggiunge che l‘ accertamento di una lesione del contraddittorio per nullità della notifica nei confronti di alcuni co-sodali, ciascuno dei quali è chiamato a rispondere per l’intero ammontare del danno, risulta persino privo di un interesse concreto, ex art. 100 c.p.c., per le parti istanti che hanno partecipato al giudizio di appello, atteso che il procedimento intrapreso dagli attori nei loro confronti non è in grado di incidere negativamente sulla posizione sostanziale di ciascuno di essi, liberi di esercitare l’azione di rivalsa ex art. 2055, co. 2, c.c. all’esito del giudizio anche nei confronti dei soggetti rimasti contumaci.

9. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la responsabilità dei ricorrenti per aver dichiarato innanzi al notaio, contrariamente al vero, che gli immobili oggetto della compravendita fossero liberi da pesi e ipoteche pregiudizievoli.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte di merito avrebbe affermato presuntivamente tale responsabilità sulla base di un avviso di pignoramento di alcuni fondi indivisi, non comprensivi di tutti i beni compravenduti, senza tener conto della documentazione acquisita in giudizio, da cui poter trarre la loro buona fede.

La doglianza è inammissibile, in quanto tende a offrire una differente ricostruzione della vicenda osservata dal giudice di merito nell’accogliere la domanda del notaio per ottenere la rifusione degli esborsi sopportati in proprio per far conseguire agli acquirenti evitti, mediante il procedimento di purgazione delle ipoteche, la libertà degli immobili acquisiti, omettendo di relazionarsi con la ratiodella decisione, là dove ha ritenuto che la affermata responsabilità del notaio nella mancata esecuzione delle visure, ammessa dal medesimo, non esclude la responsabilità del venditore mendace, ritenendo così le parti venditrici tutte ugualmente responsabili verso gli acquirenti, nei diritti dei quali il notaio si è surrogato ex art. 1203, n. 3, c.c., avendo quest’ultimo interesse a soddisfare il credito per cui è stata iscritta ipoteca.

10. Nel giudizio di legittimità, differentemente da quello di appello, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali si fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che porti a un nuovo apprezzamento del compendio probatorio nel suo insieme (Cass., sez. seconda, ord. 23 aprile 2024, n. 10927).

Per dedurre correttamente la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre invece denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con quanto prescritto dalla norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867).

11. C on il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1175, 1475, 1218, 2697, 2728, 2729 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che alla responsabilità del notaio rogante consegua necessariamente la responsabilità dei comproprietari degli immobili compravenduti.

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con le argomentazioni spese nella sentenza per affermare il diritto del notaio ad agire, in via surrogatoria, sostituendosi nel diritto dei danneggiati, nei confronti dei venditori che hanno fatto uso o si sono avvalsi, in base alle procure rilasciate, di dichiarazioni mendaci sullo stato dei beni, non risultando quindi che il giudice dell’appello abbia ritenuto sussistere un automatismo tra la accertata e autonoma negligenza del notaio nel non eseguire gli accertamenti che gli competevano sulle trascrizioni pregiudizievoli e la responsabilità dei venditori per avere dichiarato fatti mendaci in sede di rogito, da cui hanno tratto un indubbio vantaggio.

12. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1203, n. 3, c.c., perché la Corte territoriale, nel riconoscere la surrogazione legale del notaio verso i venditori, dopo aver egli provveduto a pagare il debito garantito da iscrizioni pregiudizievoli nell’interesse dei propri clienti acquirenti, avrebbe erroneamente affermato la responsabilità solidale di tutti i comproprietari sull’ rroneo presupposto che i venditori fossero a conoscenza del vincolo delle trascrizioni sugli immobili compravenduti.

Il motivo è inammissibile perché, come anzidetto, tratta una questione risolta in fatto, insindacabile in sede di legittimità, come questione di diritto.

13. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2041 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che i comproprietari degli immobili si sarebbero arricchiti in danno del notaio rogante.

La doglianza è inammissibile giacché la sentenza impugnata non si è espressa in merito a tale domanda proposta in via subordinata e non esaminata, avendo la Corte di merito accolto la domanda proposta in via principale.

14. Con il primo motivo, i ricorrenti in via incidentale, eredi del notaio, lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso la pronuncia circa: a) la domanda di rimborso delle ulteriori somme pagate dal notaio e richieste dall’A.N.E.I.M. nel corso del giudizio di primo grado; b) la domanda di restituzione delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado ed oggetto di specifica domanda in appello.

15. Il motivo difetta di autosufficienza là dove non trascrive gli atti dai quali evincere la proposizione delle specifiche domande, né allega gli atti stessi o indica la specifica sede processuale ove sarebbero stati prodotti, con ciò rendendo impossibile lo scrutinio, in sede di giudizio di legittimità, della dedotta omissione di pronuncia (cfr. Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).

Dalla lettura della sentenza impugnata, peraltro, non si desume né la reiterazione in grado di appello della domanda di rimborso di ulteriori spese pagate dal Notaio, oltre a quelle riconosciute, né della domanda di restituzione delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado.

La Corte territoriale ha peraltro regolamentato le spese di lite relative al grado di appello ed all’intero giudizio.

16. Con il secondo motivo, i menzionati ricorrenti in via incidentale ripropongono in sede di legittimità la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell’art. 2041 c.c. svolta in via subordinata.

Non avendo la Corte statuito su tale domanda, svolta in via subordinata, è evidente che non si tratta di un motivo di ricorso avverso specifiche statuizioni della sentenza impugnata, bensì di una replica al quinto motivo dei ricorrenti, del tutto inammissibile in tale sede di giudizio di legittimità.

17. Conclusivamente i ricorsi principale e incidentale vanno dichiarati inammissibili.

In ragione dell’esito della lite, la Corte compensa le spese per 2/3, ponendo il restante terzo a carico dei ricorrenti in via principale, oltre ulteriori oneri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi principale e incidentale ; compensa le spese per 2/3, ponendo il restante terzo a carico dei ricorrenti in via principale, liquidato in € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% e ulteriori oneri.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8212/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 474, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenteincidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 808/2019 depositata il25/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2020, affidato a cinque motivi e illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in epigrafe specificati, ricorrono per cassazione della sentenza n. 808/2019, pubblicata il 25/10/ 2019, con la quale la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati a rifondere, in via tra loro solidale, al n otaio [OSCURATO:PERSONA] quanto da questa versato in proprio per liberare gli immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravati da iscrizioni pregiudizievoli non rilevate dal notaio, risultate anteriori all’atto di acquisto stipulato con atto notarile. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Silvia, eredi del notaio nel frattempo deceduto, hanno notificato controricorso con ricorso incidentale, affidato a due motivi e illustrato da memoria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta instando per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi principale e incidentale. 2. Assumeva il n otaio che i diretti venditori – [OSCURATO:PERSONA] ed Elena erano a conoscenza delle ipoteche e dei pignoramenti per avere avuto notifica dei singoli atti esecutivi dei decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti, mentre gli altri comproprietari, pur estranei all’esecuzione, avevano ricevuto l’avviso del pignoramento delle quote di pertinenza dei loro congiunti, e dunque anch’essi erano consapevoli dei pesi gravanti sugli immobili che si apprestavano a vendere. La stessa responsabilità era da attribuire ai procuratori intervenuti all’atto di vendita dovendosi ritenere che gli stessi fossero stati informati dai loro rappresentati e, comunque, per non essersi accertati della veridicità delle dichiarazioni che erano chiamati a rendere davanti al notaio. 3. La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda del notaio sul presupposto che fosse esclusivo onere del n otaio rogante operare le opportune verifiche ipotecarie, ha accolto l’azione del n otaio [OSCURATO:PERSONA] con la quale, surrogandosi nei diritti degli acquirenti evitti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo avere intrapreso il procedimento di purgazione delle ipoteche nell’interesse dei clienti (ammettendo di non avere diligentemente effettuato le visure in occasione della vendita del compendio immobiliare dei comproprietari [OSCURATO:PERSONA]), aveva chiesto la condanna di questi ultimi al pagamento, in via tra loro solidale, di quanto versato per liberare gli immobili compravenduti dalle iscrizioni pregiudizievoli, per avere falsamente dichiarato, all’atto del rogito, che sugli immobili non vi erano iscrizioni pregiudizievoli. Motivi della decisione 4. Con il primo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 c.p.c. e 2055 c.c. in tema di litisconsorzio necessario e concorso nell’obbligazione solidale. 5. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti denunciano la violazione del principio di solidarietà nell’azione intrapresa dal notaio (e in quella, svolta in via subordinata, di indebito arricchimento), assumendo che nei loro confronti si sia instaurato un litisconsorzio necessario in ragione del rapporto di interdipendenza della responsabilità dei danneggianti. Assumono pertanto che l’errata dichiarazione di contumacia di [OSCURATO:PERSONA], deceduta già nel 2011, e di [OSCURATO:PERSONA] ed Elena, in quanto non residenti nel luogo della notifica effettuata per compiuta giacenza, abbia provocato una insanabile lesione del contradittorio, non rilevando la mancata conoscenza degli appellanti delle residenze dei predetti. 6. Osserva questo Collegio che la violazione processuale denunciata nella narrativa del motivo difetta di qualsivoglia collegamento logico tra quanto rappresentato nella rubrica del medesimo, con le ipotizzate violazioni di norme in tema di obbligazioni solidali, e quanto rappresentato nel prosieguo sotto il profilo della dedotta nullità processuale per nullità della notifica dell’atto di appello nei confronti di alcuni litisconsorti processuali, dichiarati contumaci (Lucia, Elena e Nicola). In sede di giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo è proposto, tra quelle espressamente previste dall'art. 360 cod. proc. civ.; dall'altro, esige una coerente illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione della sentenza” (Cass., sez. terza, 19 agosto 2019, n. 18421 e successive conformi). 7. Va, peraltro, osservato che nell’ipotesi in cui sussiste un rapporto di interdipendenza tra i chiamati a rispondere in via solidale di un’obbligazione risarcitoria, il litisconsorzio necessario di tipo endo-processuale può ravvisarsi solo nel caso in cui sia stata esercitata una rivalsa interna tra i medesimi co-sodali, il che è da escludere con riferimento al caso in esame ove i convenuti non risultano avere intrapreso tale azione (Cass-Sez. 3 -, Ordinanza n. 34899 del 28/11/2022). 8. A questa considerazione si aggiunge che l‘ accertamento di una lesione del contraddittorio per nullità della notifica nei confronti di alcuni co-sodali, ciascuno dei quali è chiamato a rispondere per l’intero ammontare del danno, risulta persino privo di un interesse concreto, ex art. 100 c.p.c., per le parti istanti che hanno partecipato al giudizio di appello, atteso che il procedimento intrapreso dagli attori nei loro confronti non è in grado di incidere negativamente sulla posizione sostanziale di ciascuno di essi, liberi di esercitare l’azione di rivalsa ex art. 2055, co. 2, c.c. all’esito del giudizio anche nei confronti dei soggetti rimasti contumaci. 9. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la responsabilità dei ricorrenti per aver dichiarato innanzi al notaio, contrariamente al vero, che gli immobili oggetto della compravendita fossero liberi da pesi e ipoteche pregiudizievoli. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte di merito avrebbe affermato presuntivamente tale responsabilità sulla base di un avviso di pignoramento di alcuni fondi indivisi, non comprensivi di tutti i beni compravenduti, senza tener conto della documentazione acquisita in giudizio, da cui poter trarre la loro buona fede. La doglianza è inammissibile, in quanto tende a offrire una differente ricostruzione della vicenda osservata dal giudice di merito nell’accogliere la domanda del notaio per ottenere la rifusione degli esborsi sopportati in proprio per far conseguire agli acquirenti evitti, mediante il procedimento di purgazione delle ipoteche, la libertà degli immobili acquisiti, omettendo di relazionarsi con la ratiodella decisione, là dove ha ritenuto che la affermata responsabilità del notaio nella mancata esecuzione delle visure, ammessa dal medesimo, non esclude la responsabilità del venditore mendace, ritenendo così le parti venditrici tutte ugualmente responsabili verso gli acquirenti, nei diritti dei quali il notaio si è surrogato ex art. 1203, n. 3, c.c., avendo quest’ultimo interesse a soddisfare il credito per cui è stata iscritta ipoteca. 10. Nel giudizio di legittimità, differentemente da quello di appello, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali si fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che porti a un nuovo apprezzamento del compendio probatorio nel suo insieme (Cass., sez. seconda, ord. 23 aprile 2024, n. 10927). Per dedurre correttamente la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre invece denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con quanto prescritto dalla norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867). 11. C on il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1175, 1475, 1218, 2697, 2728, 2729 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che alla responsabilità del notaio rogante consegua necessariamente la responsabilità dei comproprietari degli immobili compravenduti. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con le argomentazioni spese nella sentenza per affermare il diritto del notaio ad agire, in via surrogatoria, sostituendosi nel diritto dei danneggiati, nei confronti dei venditori che hanno fatto uso o si sono avvalsi, in base alle procure rilasciate, di dichiarazioni mendaci sullo stato dei beni, non risultando quindi che il giudice dell’appello abbia ritenuto sussistere un automatismo tra la accertata e autonoma negligenza del notaio nel non eseguire gli accertamenti che gli competevano sulle trascrizioni pregiudizievoli e la responsabilità dei venditori per avere dichiarato fatti mendaci in sede di rogito, da cui hanno tratto un indubbio vantaggio. 12. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1203, n. 3, c.c., perché la Corte territoriale, nel riconoscere la surrogazione legale del notaio verso i venditori, dopo aver egli provveduto a pagare il debito garantito da iscrizioni pregiudizievoli nell’interesse dei propri clienti acquirenti, avrebbe erroneamente affermato la responsabilità solidale di tutti i comproprietari sull’ rroneo presupposto che i venditori fossero a conoscenza del vincolo delle trascrizioni sugli immobili compravenduti. Il motivo è inammissibile perché, come anzidetto, tratta una questione risolta in fatto, insindacabile in sede di legittimità, come questione di diritto. 13. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2041 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che i comproprietari degli immobili si sarebbero arricchiti in danno del notaio rogante. La doglianza è inammissibile giacché la sentenza impugnata non si è espressa in merito a tale domanda proposta in via subordinata e non esaminata, avendo la Corte di merito accolto la domanda proposta in via principale. 14. Con il primo motivo, i ricorrenti in via incidentale, eredi del notaio, lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso la pronuncia circa: a) la domanda di rimborso delle ulteriori somme pagate dal notaio e richieste dall’A.N.E.I.M. nel corso del giudizio di primo grado; b) la domanda di restituzione delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado ed oggetto di specifica domanda in appello. 15. Il motivo difetta di autosufficienza là dove non trascrive gli atti dai quali evincere la proposizione delle specifiche domande, né allega gli atti stessi o indica la specifica sede processuale ove sarebbero stati prodotti, con ciò rendendo impossibile lo scrutinio, in sede di giudizio di legittimità, della dedotta omissione di pronuncia (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019). Dalla lettura della sentenza impugnata, peraltro, non si desume né la reiterazione in grado di appello della domanda di rimborso di ulteriori spese pagate dal Notaio, oltre a quelle riconosciute, né della domanda di restituzione delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha peraltro regolamentato le spese di lite relative al grado di appello ed all’intero giudizio. 16. Con il secondo motivo, i menzionati ricorrenti in via incidentale ripropongono in sede di legittimità la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell’art. 2041 c.c. svolta in via subordinata. Non avendo la Corte statuito su tale domanda, svolta in via subordinata, è evidente che non si tratta di un motivo di ricorso avverso specifiche statuizioni della sentenza impugnata, bensì di una replica al quinto motivo dei ricorrenti, del tutto inammissibile in tale sede di giudizio di legittimità. 17. Conclusivamente i ricorsi principale e incidentale vanno dichiarati inammissibili. In ragione dell’esito della lite, la Corte compensa le spese per 2/3, ponendo il restante terzo a carico dei ricorrenti in via principale, oltre ulteriori oneri. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi principale e incidentale ; compensa le spese per 2/3, ponendo il restante terzo a carico dei ricorrenti in via principale, liquidato in € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% e ulteriori oneri. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte
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