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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 28351/2026

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e del 27/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 27.11.2025, la Corte d’appello di Lecce haprovveduto su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione di un immobileconfiscato nel procedimento n. 23/2021 RG App.L’ordinanza dà atto che l’istanza era stata rivolta al Tribunale di Brindisiquale giudice che aveva emesso il provvedimento ablativo e che il predettoTribunale in data 17.9.2025 ha declinato la propria competenza, riqualificandol'istanza quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso unprecedente provvedimento della Corte d’appello di Lecce del 31.1.2025.Di conseguenza, la Corte d’appello ha considerato l'opposizioneinammissibile, in quanto proposta oltre i termini di legge il 15.9.2025, laddove ilprovvedimento era stato notificato all’interessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di AngelaCucci, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale in relazioneagli art. 666 e 667 cod. proc. pen., nonchè vizio di motivazione assente.Il provvedimento del Tribunale di Brindisi è erroneo quando declina lapropria competenza, in quanto non vi è stato un incidente di esecuzionenell'ambito del quale proporre opposizione.

Infatti, a norma dell'art. 666, comma1, cod. proc. pen., l'incidente di esecuzione può essere promosso a richiesta delpubblico ministero, dell'interessato o del difensore, laddove nel caso di specie laCorte d’appello di Lecce era stata adita dalla Guardia di Finanza, incaricata didare esecuzione alla confisca nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la poliziagiudiziaria aveva chiesto un’autorizzazione per limitare la confisca a un valorelievemente inferiore a quello stabilito in sentenza, corrispondente al valorestimato di un fabbricato intestato alla [OSCURATO:PERSONA]; e la Corte d’appello avevaprovveduto su tale richiesta.Ma la polizia giudiziaria non è legittimata a proporre incidente di esecuzionee, quindi, non trova applicazione al caso di specie l'art. 666 cod. proc. pen., conla conseguenza che non vi era alcuna opposizione da spiegare ai sensi dell'art.667, comma 4, cod. proc. pen.La norma di riferimento è invece l'art. 86 disp. att. cod. proc. pen., pereffetto della quale l'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro conserva ilpotere di risolvere ogni questione relativa agli adempimenti esecutivi.Avverso la pronuncia resa in questa forma non esiste alcun tipo diimpugnazione e l'unica via per avanzare questioni diverse è quella di una nuovaistanza.

Di conseguenza, la decisione del Tribunale di Brindisi è stata irrituale,perché non vi è stato un incidente di esecuzione ma una richiesta di disciplinarele modalità esecutive della confisca ex art. 86 disp. att. cod. proc. pen. con lamodificazione del provvedimento precedente.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art.240 cod. pen. e vizio di motivazione assente.In ogni caso, la Corte d'appello – sostiene il ricorrente – avrebbe potutoprovvedere, essendo al cospetto di una vera e propria sanzione illegale, perchéla confisca aveva ad oggetto un bene mai sequestrato e, quindi, mai confiscato.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 26.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché la Corteterritoriale era intervenuta a specificare il provvedimento di confisca disposto dalgiudice della cognizione nei confronti della ricorrente, riducendone lievemente ilvalore.

Si trattava, in ogni caso, di provvedimento emesso nell’ambitodell’esecuzione della confisca a suo tempo disposta (anche se intervenuto surichiesta della polizia giudiziaria) e, quindi, rientrante tra quelle altrecompetenze, di cui al comma 1 dell’art. 676 cod. proc. pen., il qualeespressamente prevede che il giudice dell’esecuzione è competente a decidere inordine alla confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.1.

L’aspetto di rilievo della vicenda sottoposta all’esame del Collegio èstabilire se quella precedentemente assunta dalla Corte d’appello di Lecce in data31.1.2025 potesse considerarsi una decisione che definiva un incidente diesecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.Dagli atti – che la natura della doglianza ha richiesto di consultare – risultache l’intervento della Corte territoriale sia stato originato, all’epoca, dal depositodi una nota in data 23.1.2025 della Guardia di Finanza di Brindisi, incaricata didare esecuzione alla sentenza del 24.2.2023 con cui era stata disposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] la confisca della somma di 95.979,05 euro per la quotadi sua spettanza del complesso immobiliare denominato [OSCURATO:PERSONA].In particolare, con la nota in questione la polizia giudiziaria comunicava chel’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia del Territorio aveva individuatoun’unità immobiliare facente parte della predetta masseria avente un valore dimercato di poco inferiore alla somma confiscata (di circa 167 euro) e chiedeva lapossibilità di limitare la confisca al più limitato valore dell’immobile in questione.La Corte d’appello di Lecce provvedeva in calce all’istanza stessa con ladicitura “Visto, la Corte dispone in conformità.

Si comunichi”.2.

Sulla base di queste premesse, è da ritenersi che quello nel quale la Corted’appello di Lecce adottò il provvedimento sopra ricordato non potesse essereconsiderato un procedimento di esecuzione.Infatti, il giudice dell'esecuzione provvede, ai sensi dell’art. 666, comma 1,cod. proc. pen., solo a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, anchetramite il proprio difensore, sicché nessun altro soggetto è legittimato allaproposizione dell'incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012,Scialpi, Rv. 253791 - 01).Di conseguenza, la richiesta proveniente dalla polizia giudiziaria (che nonpuò in alcun modo considerarsi “interessato”, come tale dovendosi individuaresolo chi, pur estraneo al giudizio di cognizione, intenda far valere una situazionegiuridica soggettiva di cui sia titolare) non è idonea a dare luogo all’instaurazionedi un procedimento di esecuzione.E’ stato già affermato che, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice unaconfisca "di valore", che non abbia riguardato, quindi, né somme già sottoposte asequestro, né altri beni o liquidità previamente determinati nel provvedimentoablatorio, è necessaria l'iniziativa del pubblico ministero in funzione dellaselezione dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del relativovalore a quello del profitto oggetto della misura (Sez. 1, n. 50729 del20/10/2023, Artigianlegno, Rv. 285685 - 01).

Il destinatario può rivolgersi poi algiudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati (Sez. 6,n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01; Sez. 5, n. 9738 del2/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893-01).3 Di conseguenza, se il provvedimento della Corte d’appello di Lecce del31.1.2025 non era da considerarsi decisione che definiva un procedimento diesecuzione, nemmeno sarebbe stato possibile contrastarlo mediantel’instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen..Ciò vuol dire che l’inammissibilità de plano della successiva istanza di AngelaCucci in data 15.9.2025, basata appunto sulla tardività dell’opposizione, è stataerroneamente dichiarata.Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio alla Corte d’appello di Lecce per un nuovo esame che tenga conto deiprincipi sopra indicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appellodi Lecce.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del 27/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 27.11.2025, la Corte d’appello di Lecce haprovveduto su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione di un immobileconfiscato nel procedimento n. 23/2021 RG App.L’ordinanza dà atto che l’istanza era stata rivolta al Tribunale di Brindisiquale giudice che aveva emesso il provvedimento ablativo e che il predettoTribunale in data 17.9.2025 ha declinato la propria competenza, riqualificandol'istanza quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso unprecedente provvedimento della Corte d’appello di Lecce del 31.1.2025.Di conseguenza, la Corte d’appello ha considerato l'opposizioneinammissibile, in quanto proposta oltre i termini di legge il 15.9.2025, laddove ilprovvedimento era stato notificato all’interessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di AngelaCucci, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale in relazioneagli art. 666 e 667 cod. proc. pen., nonchè vizio di motivazione assente.Il provvedimento del Tribunale di Brindisi è erroneo quando declina lapropria competenza, in quanto non vi è stato un incidente di esecuzionenell'ambito del quale proporre opposizione. Infatti, a norma dell'art. 666, comma1, cod. proc. pen., l'incidente di esecuzione può essere promosso a richiesta delpubblico ministero, dell'interessato o del difensore, laddove nel caso di specie laCorte d’appello di Lecce era stata adita dalla Guardia di Finanza, incaricata didare esecuzione alla confisca nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la poliziagiudiziaria aveva chiesto un’autorizzazione per limitare la confisca a un valorelievemente inferiore a quello stabilito in sentenza, corrispondente al valorestimato di un fabbricato intestato alla [OSCURATO:PERSONA]; e la Corte d’appello avevaprovveduto su tale richiesta.Ma la polizia giudiziaria non è legittimata a proporre incidente di esecuzionee, quindi, non trova applicazione al caso di specie l'art. 666 cod. proc. pen., conla conseguenza che non vi era alcuna opposizione da spiegare ai sensi dell'art.667, comma 4, cod. proc. pen.La norma di riferimento è invece l'art. 86 disp. att. cod. proc. pen., pereffetto della quale l'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro conserva ilpotere di risolvere ogni questione relativa agli adempimenti esecutivi.Avverso la pronuncia resa in questa forma non esiste alcun tipo diimpugnazione e l'unica via per avanzare questioni diverse è quella di una nuovaistanza. Di conseguenza, la decisione del Tribunale di Brindisi è stata irrituale,perché non vi è stato un incidente di esecuzione ma una richiesta di disciplinarele modalità esecutive della confisca ex art. 86 disp. att. cod. proc. pen. con lamodificazione del provvedimento precedente.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art.240 cod. pen. e vizio di motivazione assente.In ogni caso, la Corte d'appello – sostiene il ricorrente – avrebbe potutoprovvedere, essendo al cospetto di una vera e propria sanzione illegale, perchéla confisca aveva ad oggetto un bene mai sequestrato e, quindi, mai confiscato.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 26.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché la Corteterritoriale era intervenuta a specificare il provvedimento di confisca disposto dalgiudice della cognizione nei confronti della ricorrente, riducendone lievemente ilvalore. Si trattava, in ogni caso, di provvedimento emesso nell’ambitodell’esecuzione della confisca a suo tempo disposta (anche se intervenuto surichiesta della polizia giudiziaria) e, quindi, rientrante tra quelle altrecompetenze, di cui al comma 1 dell’art. 676 cod. proc. pen., il qualeespressamente prevede che il giudice dell’esecuzione è competente a decidere inordine alla confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.1. L’aspetto di rilievo della vicenda sottoposta all’esame del Collegio èstabilire se quella precedentemente assunta dalla Corte d’appello di Lecce in data31.1.2025 potesse considerarsi una decisione che definiva un incidente diesecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.Dagli atti – che la natura della doglianza ha richiesto di consultare – risultache l’intervento della Corte territoriale sia stato originato, all’epoca, dal depositodi una nota in data 23.1.2025 della Guardia di Finanza di Brindisi, incaricata didare esecuzione alla sentenza del 24.2.2023 con cui era stata disposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] la confisca della somma di 95.979,05 euro per la quotadi sua spettanza del complesso immobiliare denominato [OSCURATO:PERSONA].In particolare, con la nota in questione la polizia giudiziaria comunicava chel’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia del Territorio aveva individuatoun’unità immobiliare facente parte della predetta masseria avente un valore dimercato di poco inferiore alla somma confiscata (di circa 167 euro) e chiedeva lapossibilità di limitare la confisca al più limitato valore dell’immobile in questione.La Corte d’appello di Lecce provvedeva in calce all’istanza stessa con ladicitura “Visto, la Corte dispone in conformità. Si comunichi”.2. Sulla base di queste premesse, è da ritenersi che quello nel quale la Corted’appello di Lecce adottò il provvedimento sopra ricordato non potesse essereconsiderato un procedimento di esecuzione.Infatti, il giudice dell'esecuzione provvede, ai sensi dell’art. 666, comma 1,cod. proc. pen., solo a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, anchetramite il proprio difensore, sicché nessun altro soggetto è legittimato allaproposizione dell'incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012,Scialpi, Rv. 253791 - 01).Di conseguenza, la richiesta proveniente dalla polizia giudiziaria (che nonpuò in alcun modo considerarsi “interessato”, come tale dovendosi individuaresolo chi, pur estraneo al giudizio di cognizione, intenda far valere una situazionegiuridica soggettiva di cui sia titolare) non è idonea a dare luogo all’instaurazionedi un procedimento di esecuzione.E’ stato già affermato che, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice unaconfisca "di valore", che non abbia riguardato, quindi, né somme già sottoposte asequestro, né altri beni o liquidità previamente determinati nel provvedimentoablatorio, è necessaria l'iniziativa del pubblico ministero in funzione dellaselezione dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del relativovalore a quello del profitto oggetto della misura (Sez. 1, n. 50729 del20/10/2023, Artigianlegno, Rv. 285685 - 01). Il destinatario può rivolgersi poi algiudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati (Sez. 6,n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01; Sez. 5, n. 9738 del2/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893-01).3 Di conseguenza, se il provvedimento della Corte d’appello di Lecce del31.1.2025 non era da considerarsi decisione che definiva un procedimento diesecuzione, nemmeno sarebbe stato possibile contrastarlo mediantel’instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen..Ciò vuol dire che l’inammissibilità de plano della successiva istanza di AngelaCucci in data 15.9.2025, basata appunto sulla tardività dell’opposizione, è stataerroneamente dichiarata.Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio alla Corte d’appello di Lecce per un nuovo esame che tenga conto deiprincipi sopra indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appellodi Lecce.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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