CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Gloria M uscarella ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l’inammissibilità delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di Venezia ha confermato la pronunziadel Tribunale di Rovigo del 14 . 12 .202 3 , che condannava D’[OSCURATO:PERSONA] pen a ritenut a di giustizia , per i l reat o di bancarotta fraudolenta documentale (irregolare tenuta di libri e scritture contabili),quale amministratore unico, della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo del 9.01.2018. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l ’ imputat o propo ne ricorso , affidato a d un unico motivo, che lamenta erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.216 e 217, R.D. 267/1942, in punto di elemento soggettivo delreato di bancarottafraudolenta documentale , contestat o al capo b) , qualificato come dolo eventuale. Con riguardo alla mancata tenuta della contabilità per gli anni 2013 e 2017, alla mancata compilazione del libro assemblea e del libro amministratori e al mancato deposito dei bilanci, la decisione di inquadrare le condotte nell a disposizione di cui all’art.216 L.F. avrebbe richiesto la prova della sussistenza del dolo specifico, che non risulta menzionato nella sentenza impugnata. Quanto alle condotte,ricomprese nell’ambito d i una serie di omissioni di singole condotte doverose , causa di una contabilità inattendibile (mancata comunicazione di incassi, incomplete informazioni fornite ai consulenti contabili, impropria contabilizzazione delle somme erogate a [OSCURATO:PERSONA]), le stesse avrebbero dovuto essere ricomprese nella bancarotta documentale semplice. Si deduce che la mancata contabilizzazione del saldo di determinati crediti sia stato compiuto per semplice trascuratezza, insipienzao irragionevolezza, che lo spostamento del centro delle operazioni societarie in luogo diverso da quello originario, senza le dovute comunicazioni, non sia riconducibile a motivazioni diverse dal semplice istinto di sopravvivenza imprenditoriale. L’elemento soggettivo del reato dovrebbe pertanto qualificarsi come colpa cosciente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èinfondato. 2.Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, R v. 197497) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni-si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità e possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base degli atti d'appello, l'iter motivazionale della sentenza di primo gradoper verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato le censure svolte. I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme , con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (Sez. II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019). 3. Il primo e unico motivo di ricorso è infondato. 3.1 Riguardo all’elemento soggettivo de l reat o di bancarotta fraudolenta documentale, contestato a l cap o b ), il motivo è infondato ed ai limiti dell’inammissibilità. Ènoto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione , omessa consegna, occultamento o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, consistente nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, che richiede il dolo specifico, e quella della fraudolenta tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n.18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020,Rv. 279838 – 01 ) . Tale fattispecie si realizza anche attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321)e sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n.43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) L.F. (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari). Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”(Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01 ) . Ciò posto, i giudici di merito, senza incorrere in vizi logici, hanno ritenuto il ricorrente responsabile d el reat o di bancarotta fraudolenta documentale , contestatoal capo B ), per la falsità ideologica contestuale alla irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, deliberata quanto meno dal 2013, e attuata negli anni successivi fino alla messa in liquidazione prima e al fallimentopoi, mediante seriale, cosciente e volontaria omessa annotazione di dati veri e inserimento anche di dati oggettivamente falsi,in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Nella specie, si sottolinea la complessiva condottadi consapevole gestione caotica con perduranti omissioni e alterazioni posta in essere dall’imputato , caratterizzata da: -gestione parallela di due società, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che aveva la quota sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. ( ritenuta una new company ) , in pendenza della procedura fallimentare della società partecipata, nel cui ambito erano state attuate iniziative cautelari conservative della curatela contro il patrimonio personale del D’[OSCURATO:PERSONA] (pignoramento della quota sociale di questi nella [OSCURATO:SOCIETA].), che ciononostante continuava a gestire i pagamenti dei debitori di tale impresa; -volontaria omessa contabilizzazione dei pagamenti dei debitori della fallita, di cui ha dato atto il curatore, nella istituita contabilità; -omessa annotazione nei pubblici registri del trasferimento della sede della fallita; -deliberata mancata annotazione nei libri delle decisioni dei soci e delle decisioni degli amministratori, rimasti in bianco; -mancata redazione e approvazione dei bilanci 2015, 2016, 2017; -mancato aggiornamento del libro giornale e dei registri IVA in ordine ai pagamenti dei terzi debitori, che venivano dirottati altrove (bonifici in favore della società austriaca, [OSCURATO:PERSONA], e in contanti a mani dell’imputato), con annotazioni parziali. Si richiama, inoltre, il versamento da parte della fallita della somma di euro 140.000, per l’acquisto di macchinari, in favore della società austriaca, [OSCURATO:PERSONA], amministrata dallo stesso imputato, non contabilizzata nelle scritture contabili, attesa la mancanza di fattura di acquisto di macchinari che la fallita avrebbe comperato e pagato, nonché le dichiarazioni del curatore,con le quali il motivo non si confronta, sia per il mancato reperimento di tale fattura di acquisto, sia per la contabilizzazione del superiore importo come restituzione di debito nei confronti dei soci, sia in relazione alle numerose omissioni nelle annotazioni contabili o per annotazioni incoerenti o anomale. Il motivo non si confronta con quanto ritenuto dai giudici di merito, che, in doppia conforme, fonda no la responsabilità dell’ imputato s ul ruolo svolto da l D’[OSCURATO:PERSONA], di imprenditore effettivo , che si occupava d e lla gestione e amministrazionedella società fallita quale amministratore unico, come dallo stesso riconosciuto nel corso dell’esame, oltre a costituire, partecipare e gestire più società(la società austriaca [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) , concludere contratti con imprese extra-UE,ed esercita re , in modo continuativo e significativo,i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell’amministratore di diritto,e sul quale incombeva lo specifico obbligo di consegna al curatore. Con riguardo al richiamo al ricorso ai consulenti contabili, di cui l’imputato si sarebbe avvalso, la Corte di appello, confrontandosi con il motivo di gravame, ha correttamente, ritenuto priva di pregio la censura. L’imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità è stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche. La qualifica rivestita non esime, infatti, dall’obbligo di vigilare e controllare l’attività svolta dal delegato,sussistendo una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa(Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133 – 01). Quanto, poi, all'osservazione che l’imputato confidava nella tenuta della contabilità da parte dei propri consulenti, la motivazione è corretta ed immune da censure laddove rileva che la società è stata costantemente amministrata esclusivamente dal ricorrent e, che tene va i contatti con i professionist i, che materialmente si occupavanodella contabilità, e che, nel ricevere i pagamenti dei debitori,poteva girare le informazioni allo studio che seguiva la contabilità per la dovuta, ma non effettuata, annotazione nelle scritture contabili. La ricostruzione dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua duplice declinazione, si fonda, invero, sull'ovvia constatazione secondo cui, alla luce degli artt. 2214 e segg. cod. civ., la conservazione e la fedele redazione delle scritture di impresa è preciso ed indefettibile onere dell'imprenditore, sia individuale che associato, nonché, di conseguenza, anche dell'amministratore di fatto, individuato ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. 3.2 Nellabancarotta fraudolenta documentale, consistente nella irregolare o caotica tenuta dei libri o delle scritture contabili è sufficiente ildolo generico consistente nell'intenzione dell'imprenditore di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Tale intenzione è sempre riferibile, anche se soltanto a livelloeventuale, all'instaurazione della procedura concorsuale (mass n 134840; mass n 105302; mass.N. 152435 ; Sez. 5, Sentenza n. 1769 del 08/02/1984 , Rv. 162865 – 01 ). Questa Corte, non può che ribadire la giurisprudenza consolidata in materia di dolo diretto e dolo indiretto (alternativo o eventuale). Nel dolo eventuale si considerano voluti non solo i risultati che l'agente abbia posto come fine ultimo dell'azione, ma anche quelli che sono previsti quale conseguenza del proprio comportamento. Ciò avviene nonsolo ogni qual volta tali risultati appaiono certi, ma altresì quando appaiono probabili. Se, malgrado ciò, l'agente, perseverando nella sua azione, ne accetta il rischio, così dando una adesione di volontà al loro verificarsi, è ben configurabile il dolo eventuale (Sez. I, 17.3.80, 5786, Siniscalchi; Sez. 5, Sentenza n. 5927 del 21/11/1989, dep. 1990,Rv. 184141 – 01 ) Riguardo all’elemento psicologico, unico oggetto della contestazione, è stato correttamente individuato nel dolo eventuale, ossia nella consapevolezza della scorretta,caotica e contestuale alterazione sistematica , della contabilità , seppur in parte formalmente tenuta,pur in assenza della finalità ulteriore di rendere impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale per i creditori ma nella coscienza che, nel caso di procedura concorsuale, tale ricostruzione potrebbe essere impedita. La Corte d’appello richiama la sentenza del Tribunale(pag. 9 - 10 ) , che ha ritenuto, che, nel caso di specie, la caoticità e la carenza della tenuta contabile , del tutto assente per gli anni 2013 e 2017, sia stata sistematica (inserimento e mantenimento di crediti societari verso terzi , anche già riscossi, e omessa annotazione di pagamenti ricevuti e gestiti dall’imputato, comprovati damail, annotazioni e documenti), ed estesa al punto da non potersi predicare una mera trascuratezza, né una incompetenza del D’Alessiocirca i risvolti contabili della sua attività, in quanto amministratore e imprenditore della [OSCURATO:SOCIETA]. , ma sintomatica della vera e propria volontà di una tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento diaffari e del patrimonio della fallita. 3.3 Quanto alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta documentale semplice di cui all’art.217 L.F., la Corte d’appello ha richiamato , senza incorrere in vizi motivazionali, il continuo inserimento dei crediti societari nelle scritture contabilie il loro omesso aggiornamento a seguito della ricezione dei pagamentiricevuti, condotte oggetto di precisa deli berazione del ricorrente non riconducibile ad una condotta colposa. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che, a differenza che nel reato di bancarotta semplice, in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento oggettivo riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867). L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, cioè, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015, Rossi, Rv. 265508; Sez. 5, n. 22593 del 20/4/2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez. 5, n. 7165 del 29/1/1977, Alberi, Rv. 136073).In relazione a tale fattispecie, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la Corte d'Appello ha ricercato il dolo generico quale coefficiente soggettivo necessario a configurare il reato. 4. Al rigetto del ricorso segue la c