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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2025

Cassazione n. 15688/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso 15192-2024 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1924/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2024 R.G.N. 2161/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15192/2024 Cron.

Rep.

Ud.11/02/2025 udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 22.5.2024, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il reddito di cittadinanza con decorrenza dal giugno 2022, rifiutatogli dall’INPS in sede amministrativa sul presupposto che egli avesse riportato, nei dieci anni precedenti la domanda, una condanna definitiva per uno dei reati di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), nel testo modificato dall’art. 1, comma 74, lett. f), l. n. 234/2021.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che la circostanza che l’istante fosse stato destinatario, nei dieci anni precedenti la domanda, di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., non potesse essere ostativa della concessione del reddito di cittadinanza, essendo tale sentenza prevista soltanto quale causa di revoca della provvidenza e non costituendo di per sé sentenza di condanna.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 7, comma 3, d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), nonché dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la sussistenza di una sentenza penale di applicazione della pena su richiesta a carico del richiedente del reddito di cittadinanza rilevasse soltanto ai fini della revoca della provvidenza già concessa e non anche ai fini della concessione del beneficio assistenziale.

Il motivo, nei termini che seguono, è fondato.

Va premesso che l’art. 2, comma 1, d.l. n. 4/2019, nel testo vigente ratione temporisprima dell’abrogazione della misura assistenziale del reddito di cittadinanza disposta con l. n. 197/2022, prevedeva, per quanto rileva in questa sede, alla lett. c-bis), che il richiedente che intendesse conseguire il beneficio non dovesse essere stato sottoposto a “misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo” ovvero a “condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta” per taluno dei delitti indicati nel successivo art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, cit.- Dal canto suo, l’art. 7, comma 3, ult. cit., stabiliva che “alla condanna in via definitiva” riportata per una cospicua serie di reati ivi indicati nonché alla “sentenza di applicazione della pena su richiesta” per i medesimi, conseguiva “di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva”, con obbligo del beneficiario di provvedere “alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.

Ciò posto, i giudici territoriali hanno ritenuto che il combinato disposto delle due norme dianzi cit. prevedesse, quale unica condizione ostativa della concessione del reddito di cittadinanza, la presenza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno degli anzidetti reati; di conseguenza, reputando che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non potesse costituire sentenza di condanna e che quest’ultima potesse rilevare soltanto ai fini della revoca del beneficio già concesso, hanno concluso che del tutto illegittimamente all’odierno controricorrente fosse stato negato il beneficio de quo.

Deve tuttavia rilevarsi, in contrario, che, sebbene l’art. 7, comma 3, ricolleghi testualmente la rilevanza delle sentenze di applicazione della pena su richiesta soltanto alla “revoca” del beneficio e non anche alla sua iniziale concessione, solidi indizi di natura testuale inducono a ritenere che anche l’applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, possa precludere in radice la concessione del reddito di cittadinanza: operando “con efficacia retroattiva” e comportando l’obbligo del beneficiario di provvedere “alla restituzione di quanto indebitamente percepito”, tale “revoca” non è punto assimilabile ad una revoca per sopravvenienza, che – operando ex nunc – determina nei rapporti previdenziali di durata l’effetto caratteristico della soluti retentio dei ratei della provvidenza che sono stati corrisposti in epoca precedente al fatto estintivo del diritto alla medesima, ma costituisce piuttosto un “annullamento”, con efficacia ex tunc, del provvedimento originario di concessione della provvidenza, che la legge reputa ab origineillegittimo, come si evince chiaramente dalla necessità che il beneficiario restituisca “quanto indebitamente percepito”.

Tanto premesso, deve concludersi che anche l’insussistenza, a carico del richiedente, di sentenze di applicazione della pena su richiesta per taluno dei reati previsti dall’art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, costituisca un particolare “requisito di onorabilità” (giusta l’espressione di Corte cost. n. 126 del 2021), introdotto al fine di circoscrivere l’intervento della solidarietà collettiva ad esclusivo beneficio di coloro che ne fossero realmente meritevoli secondo una valutazione discrezionale del legislatore che non appare, prima facie, affetta da alcuna arbitrarietà, ben potendosi giustificare, specie nell’ottica della limitatezza delle risorse disponibili, che il sostegno solidaristico non si estenda a coloro che, con la loro condotta, hanno mancato all’adempimento dei propri doveri di onestà, lealtà e probità nei confronti di quella stessa collettività di cui invocano l’aiuto; e così ricostruita la fattispecie, deve ritenersi che affatto erroneamente i giudici territoriali hanno reputato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non potesse di per sé precludere all’odierno controricorrente il conseguimento del reddito di cittadinanza.

Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso 15192-2024 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1924/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2024 R.G.N. 2161/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15192/2024 Cron. Rep. Ud.11/02/2025 udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 22.5.2024, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il reddito di cittadinanza con decorrenza dal giugno 2022, rifiutatogli dall’INPS in sede amministrativa sul presupposto che egli avesse riportato, nei dieci anni precedenti la domanda, una condanna definitiva per uno dei reati di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), nel testo modificato dall’art. 1, comma 74, lett. f), l. n. 234/2021. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la circostanza che l’istante fosse stato destinatario, nei dieci anni precedenti la domanda, di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., non potesse essere ostativa della concessione del reddito di cittadinanza, essendo tale sentenza prevista soltanto quale causa di revoca della provvidenza e non costituendo di per sé sentenza di condanna. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 7, comma 3, d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), nonché dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la sussistenza di una sentenza penale di applicazione della pena su richiesta a carico del richiedente del reddito di cittadinanza rilevasse soltanto ai fini della revoca della provvidenza già concessa e non anche ai fini della concessione del beneficio assistenziale. Il motivo, nei termini che seguono, è fondato. Va premesso che l’art. 2, comma 1, d.l. n. 4/2019, nel testo vigente ratione temporisprima dell’abrogazione della misura assistenziale del reddito di cittadinanza disposta con l. n. 197/2022, prevedeva, per quanto rileva in questa sede, alla lett. c-bis), che il richiedente che intendesse conseguire il beneficio non dovesse essere stato sottoposto a “misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo” ovvero a “condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta” per taluno dei delitti indicati nel successivo art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, cit.- Dal canto suo, l’art. 7, comma 3, ult. cit., stabiliva che “alla condanna in via definitiva” riportata per una cospicua serie di reati ivi indicati nonché alla “sentenza di applicazione della pena su richiesta” per i medesimi, conseguiva “di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva”, con obbligo del beneficiario di provvedere “alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Ciò posto, i giudici territoriali hanno ritenuto che il combinato disposto delle due norme dianzi cit. prevedesse, quale unica condizione ostativa della concessione del reddito di cittadinanza, la presenza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno degli anzidetti reati; di conseguenza, reputando che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non potesse costituire sentenza di condanna e che quest’ultima potesse rilevare soltanto ai fini della revoca del beneficio già concesso, hanno concluso che del tutto illegittimamente all’odierno controricorrente fosse stato negato il beneficio de quo. Deve tuttavia rilevarsi, in contrario, che, sebbene l’art. 7, comma 3, ricolleghi testualmente la rilevanza delle sentenze di applicazione della pena su richiesta soltanto alla “revoca” del beneficio e non anche alla sua iniziale concessione, solidi indizi di natura testuale inducono a ritenere che anche l’applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, possa precludere in radice la concessione del reddito di cittadinanza: operando “con efficacia retroattiva” e comportando l’obbligo del beneficiario di provvedere “alla restituzione di quanto indebitamente percepito”, tale “revoca” non è punto assimilabile ad una revoca per sopravvenienza, che – operando ex nunc – determina nei rapporti previdenziali di durata l’effetto caratteristico della soluti retentio dei ratei della provvidenza che sono stati corrisposti in epoca precedente al fatto estintivo del diritto alla medesima, ma costituisce piuttosto un “annullamento”, con efficacia ex tunc, del provvedimento originario di concessione della provvidenza, che la legge reputa ab origineillegittimo, come si evince chiaramente dalla necessità che il beneficiario restituisca “quanto indebitamente percepito”. Tanto premesso, deve concludersi che anche l’insussistenza, a carico del richiedente, di sentenze di applicazione della pena su richiesta per taluno dei reati previsti dall’art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, costituisca un particolare “requisito di onorabilità” (giusta l’espressione di Corte cost. n. 126 del 2021), introdotto al fine di circoscrivere l’intervento della solidarietà collettiva ad esclusivo beneficio di coloro che ne fossero realmente meritevoli secondo una valutazione discrezionale del legislatore che non appare, prima facie, affetta da alcuna arbitrarietà, ben potendosi giustificare, specie nell’ottica della limitatezza delle risorse disponibili, che il sostegno solidaristico non si estenda a coloro che, con la loro condotta, hanno mancato all’adempimento dei propri doveri di onestà, lealtà e probità nei confronti di quella stessa collettività di cui invocano l’aiuto; e così ricostruita la fattispecie, deve ritenersi che affatto erroneamente i giudici territoriali hanno reputato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non potesse di per sé precludere all’odierno controricorrente il conseguimento del reddito di cittadinanza. Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudi
Sentenza Cassazione n. 15688/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris