CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 16292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Massa, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso - per quanto qui rileva - nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale errato nella valutazione dei dichiaranti evocati nell'ordinanza, omettendo invece di apprezzare la valenza liberatoria, ai fini che qui rilevano, delle dichiarazioni del curatore e del consulente fiscale. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla sussistenza del fumus. Si censura l'ordinanza non essendovi alcuna prova, in atti, del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei sistematici prelievi dai conti societari, avendo egli solo compigii di autista e venditore, mentre l'unico soggetto titolato ad operare sul conto era l'amministratrice di diritto. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. È necessario prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). In tale ottica ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, avendo il Tribunale diffusamente esposto (pag. 3 seg.) le ragioni a sostegno dell'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla luce delle concordi deposizioni dei soggetti escussi che avevano evidenziato un'attività di gestione economica della società da parte del [OSCURATO:PERSONA] (cura dei rapporti con gli acquirenti degli automezzi o i committenti, ricerca di beni da destinare alla vendita, ecc.) connotata da piena autonomia rispetto all'amministratrice di diritto GHILARDI, i cui compiti erano di natura essenzialmente contabile. 2a È dunque radicalmente da escludere che, nella fattispecie in esame, si configuri un'ipotesi di motivazione assente o apparente, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità. 3. È invece fondato il secondo ordine di censure. Nel contestare la sussistenza del fumus commissi delicti, la difesa ricorrente ha radicalmente escluso che il [OSCURATO:PERSONA] si sia reso responsabile di illegittimi prelievi dai conti della società, ovvero di bonifici funzionali al suo svuotamento (cfr. pag. 5 del ricorso). Al riguardo, deve peraltro osservarsi, in via preliminare ed assorbente, che il Tribunale, nell'integrare la motivazione del decreto di sequestro, ha ritenuto di escludere la natura simulata delle operazioni di prelievo ecc., attribuendo loro connotazioni di fraudolenza, intesa "come idoneità a dare erronea rappresentazione della riduzione del patrimonio, dal momento che le uscite non hanno dato luogo a dispersione del danaro della società [OSCURATO:PERSONA] venendo impiegate da GIANARDI Adarita nell'ordinaria attività della società e cioè nel pagamento dei fornitori al fine di alimentare il circuito fisiologico di costi e ricavi della società di trasporti e vendita automezzi; in sostanza, il danaro prelevato dai conti correnti intestati alla società veniva utilizzato per far fronte ai costi di esercizio così da poter proseguire proficuamente l'attività e persistere nella strategia volta a esercitare un'impresa commerciale evitando l'onere della contribuzione fiscale, eludendo sistematicamente i costi derivanti da ogni tipo di tributo" (cfr. pag. 2 seg. dell'ordinanza impugnata). La prospettazione del Tribunale non può essere condivisa. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nell'affermare che «ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva» (così ad es. Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372 - 01). Nella esposizione del Tribunale, qui poc'anzi riportata, la natura fraudolenta delle operazioni non è stata adeguatamente lumeggiata, dal momento che si è fatti esclusivo riferimento, a tale specifico riguardo, all'utilizzo delle somme per garantire la prosecuzione delle attività sociali. Si tratta di una sovrapposizione di piani che non appare condivisibile nella sua assolutezza, che porterebbe alla paradossale conclusione per cui ogni attività imprenditoriale svolta senza pagare le corrispondenti imposte determinerebbe, automaticamente ed inevitabilmente, 3anche una concorrente responsabilità per sottrazione fraudolenta delle somme utilizzate per lo svolgimento dell'attività stessa. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Massa, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M