CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 10659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14360-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l’ordinanza Tribunale di Perugia del 30 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] É stato proposto ricorso per cassazione contro provvedimento che, in accoglimento dell’opposizione proposta dal consulente tecnico, nominato in F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14360/2021 Numero sezionale 1578/2022 Numero di raccolta generale 10659/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 procedimento penale, ha aumentato l’importo liquidato dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è proposto sulla base di due motivi, il primo dei quali, di carattere assorbente, denuncia fondatamente la nullità del procedimento di opposizione, svoltosi in assenza dell’Amministrazione, a causa della nullità della notifica, in quanto eseguita nei confronti del Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia mediante l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali, il che appunto determina la nullità della notificazione (Cass. n. 11154/2018). Nel caso di specie risulta dal medesimo provvedimento impugnato che l'Amministrazione non è comparsa all'udienza dinanzi al Tribunale, né ha dichiarato di aver ricevuta la notificazione. Vale pertanto il principio, già applicato da questa Corte proprio con riferimento a una notificazione all’Avvocatura dello Stato presso l’indirizzo di posta elettronica istituzionale, invece di quello destinato alla comunicazione degli atti processuali, secondo cui «In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14360/2021 Numero sezionale 1578/2022 Numero di raccolta generale 10659/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario» (Cass. n. 11574/2018). Il principio richiamato dal controricorrente, ancora ripreso con la memoria, circa l’applicabilità della sanatoria della nullità per effetto della proposizione dell’opposizione contro il decreto ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 (Cass.n. 11154/2018), non può naturalmente voler dire che il vizio incorso nella notifica dell’opposizione, poi svoltasi in assenza dell’Amministrazione, dovrebbe ritenersi sanato a seguito della proposizione del ricorso per cassazione anche per motivi di merito. Assorbito il secondo motivo. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame al Tribunale di Perugia in diversa composizione, anche per le spese di lite. P.Q.M. accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Perugia in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a