CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 34577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Daniela VOLPE per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra i reati giudicati con le tre seguenti sentenze: a) sentenza di applicazione della pena di due anni di reclusione, emessa ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 27 maggio 2015 (irrevocabile il 20 giugno 2015) per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1) e 2), 219 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 relativo alla società "[OSCURATO:PERSONA] soc. sportiva dilett. a r.l." (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 16 ottobre 2008); b) sentenza di condanna alla pena di quattro anni di reclusione, emessa ex artt. 438 ss. cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 19 ottobre 2016 per il delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1) e 2), 219, secondo comma, n. 1), 223 e 224 R.d. 16 marzo 1942, n. 267, relativo alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 26 novembre 2013), parzialmente riformata (con riguardo alla ridotta durata delle pene accessorie) dalla decisione emanata dalla Corte d'appello di Milano in data 20 marzo 2019; c) sentenza di applicazione della pena di tre anni di reclusione, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 31 marzo 2017 ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 216, primo comma, nn. 1) e 2), 223, primo e secondo comma, 219, secondo comma, n. 1), R.d. 16 marzo 1942, n. 267, relativo alla società "[OSCURATO:SOCIETA]" (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 3 luglio 2014). A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione osservava che non era ravvisabile, nella specie, un unico disegno criminoso, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra i vari episodi delittuosi; in particolare, non appariva ragionevole ritenere che, fin dal 2008, la ricorrente avesse già preventivamente programmato le altre condotte di bancarotta fraudolenta, commesse numerosi anni dopo. La reiterazione, nel tempo, di fatti di bancarotta, più che ad un'unitaria matrice criminosa, appariva riconducibile ad una precisa scelta di vita ed esprimeva una spiccata tendenza a commettere crimini finanziari, come desumibile anche dalle plurime condanne riportate dalla VOLPE per omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, deducendo, con quattro distinti motivi, mancanza di motivazione in relazione alle argomentazioni difensive, nonché violazione degli artt. 81 cod. peri. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per l'erronea valorizzazione della sola distanza temporale a giustificazione del diniego del beneficio della continuazione. Con il primo motivo, si duole la ricorrente che il giudice adito abbia del tutto ignorato le argomentazioni difensive oggetto delle note scritte depositate all'udienza del 22 giugno 2021 a sostegno dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato. In tali note la difesa aveva evidenziato che la sentenza sub 2), pur non essendosi pronunciata in via diretta sul riconoscimento del beneficio di cui all'art. 81 cod. pen., avrebbe individuato i presupposti del reato continuato, spiegando il collegamento fra i vari reati in esame; infatti, nel citato provvedimento, il giudice aveva spiegato che la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (il cui fallimento venne dichiarai:o nel 2013) era nata per consentire alla ricorrente di proseguire l'attività in precedenza eserc:itata dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." (poi "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita nel 2014), la quale aveva ceduto alla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." un ramo d'azienda costituito da contratti di consulenza e rapporti di lavoro e collaborazione, cessione verosimilmente finalizzata a sottrarsi alle azioni dei creditori della "[OSCURATO:SOCIETA].". Nella sentenza di cui al punto 2), inoltre, si affermava esplicitamente che la finalità principale delle società facenti capo alla VOLPE, tra loro collegate da rapporti di consulenza, era quella di spostare liquidità da una società all'altra; peraltro, già nel capo d'imputazione di tale sentenza si contestava la distrazione "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso" dei beni della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, si censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe erroneamente fondato il diniego dell'applicazione della disciplina del reato continuato sul solo dato della distanza temporale, senza valorizzare altri indicatori potenzialmente idonei a rivelare la sussistenza di un'unitaria matrice criminosa; nella specie, infatti, i reati erano omogenei e tutti relativi a fallimenti di società operanti nel medesimo ambito commerciale. Peraltro, ad avviso della ricorrente, al fine di valutare la contiguità temporale degli episodi delittuosi, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto fare riferimento alla data delle dichiarazioni di fallimento, bensì alla data di commissione delle condotte distrattive; utilizzando tale ultimo criterio, infatti, il giudicante avrebbe rilevato che le condotte della VOLPE si inserivano in un unico arco temporale, protrattosi dal 2006 al 2014. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2. La tesi difensiva sviluppata nel primo motivo di ricorso tradisce una disattenta lettura della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 20 marzo 2019 a proposito della bancarotta fraudolenta relativa al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." Diversamente da quanto dedotto dalla difesa della ricorrente, infatti, la Corte territoriale, con la richiamata pronuncia, ha espressamente escluso la ravvisabilità del vincolo della continuazione fra il reato di bancarotta giudicando e quello giudicato con la sentenza sopra indicata sub a), relativo al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. sportiva dilett. a r.l.", Vale la pena di riportare il brano d'interesse: «Orbene, nel caso di specie non appare concretamente possibile ritenere che le condotte integranti la bancarotta fraudolenta relativa al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e le condotte integranti la bancarotta fraudolenta relativa al fallimento della società "Promozione benessere" oggetto del procedimento di cui alla sentenza n. 1638 del 27.5.2015, siano state frutto di una programmazione e deliberazione unitaria e siano espressive di un unitario disegno criminoso. Infatti, pur dandosi 'atto che si tratta di reati omogenei a fallimenti di società operanti nel medesimo ambito commerciale (attività di consulenza e organizzazione di corsi di formazione nei confronti di palestre e centri di benessere), tuttavia, non può ignorarsi che la società "Promozione benessere" è stata dichiarata fallita il 16.10.2008, mentre la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." è stata dichiarata fallita il 26.11.2013 - ossia cinque anni dopo - e, in ogni caso, è stata costituita ben diciassette mesi dopo il fallimento della società "promozione benessere" - ossia il 15 marzo 2010 - allo scopo di consentire alla VOLPE di proseguire l'attività in precedenza esercitata da altra sua società, la "[OSCURATO:SOCIETA]." (poi denominata "[OSCURATO:SOCIETA]."), che cedeva alla fallita un ramo di azienda costituito da contratti di consulenza e rapporti di lavoro e di collaborazione. Il considerevole lasso di tempo intercorso tra i due fallimenti in esame evidenzia che l'attività delittuosa svolta negli anni dall'imputata più che frutto di un identico disegno criminoso delineato sin dall'inizio del suo svolgimento è stata conseguenza di un modo di fronteggiare, di volta in volta, le disavventure economiche delle varie società amministrate cercando di spostare da una società all'altra le attività per assicurare la prosecuzione dell'attività alla società ricevente - con nuovo credito - e nel contempo a sfuggire ad eventuali creditori della società cedente. Si è trattato di mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità che di per sé non integra l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. -(in tal senso, Cass. 26.2.2014 n. 39222 Rv. 260896-01)». L'esclusione, da parte del giudice della cognizione, della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze indicate sub a) e b) comporta, a norma dell'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., la preclusione al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (tra molte, Sez. 1, n. 1466 del 21/2/1997, Cantagallo, Rv. 207232). Gli argomenti spesi dal giudice della cognizione, d'altra parte, sono stati mutuati dal giudice dell'esecuzione anche per escludere la continuazione tra le singole bancarotte giudicate con le due sentenze sub a) e b) e la bancarotta giudicata con la sentenza sub c), sicché può parlarsi, nella specie, di una sorta di espansione, di fatto, dell'effetto preclusivo derivante dalla decisione del giudice della cognizione anche alla terza bancarotta. Non è, dunque, fondata la censura difensiva che stigmatizza la valorizzazione del solo parametro temporale per escludere la continuazione. In ogni caso, il giudice dell'esecuzione, nell'attribuire primario rilievo al suddetto parametro, non ha fatto altro che conformarsi alla lezione di questa Corte, per cui, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). 3. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso