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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 32953/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23988-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 495/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/04/2021 R.G.N. 938/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse R.G.N.23988/2021 Cron.

Rep.

Ud22/10/2025 Ciavarella a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di differenze retributive, la somma di euro 15.958,28, oltre accessori di legge.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

1. Preliminarmente, deve darsi atto che il ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta transazione con la controparte ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo che fosse disposta la compensazione delle spese.

2. Non risulta che tale rinuncia sia stata notificata alla controparte, né che questa vi abbia apposto il visto o l’abbia formalmente accettata.

3. La rinuncia al ricorso, che non risulti accettata, notificata alle controparti costituite e neppure comunicata per l'apposizione del visto ai rispettivi difensori non può dar luogo alla pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; essa, tuttavia, vale a far ritenere cessato l'interesse alla decisione sul ricorso (v.

Cass. n. 483 del 2021; Cass. n. 26199 del 2020; 31732 del 2018; Cass. n. 3876 del 2010; Cass. n. 15980 del 2006) e determina pertanto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

4. La condotta processuale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

5. La natura della pronuncia, che è di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v.

Cass. n. 266 del 2019; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19560 del 2015), esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17,

1. 24 dicembre 2012, n. 228, relativo a ll'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravven

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23988-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 495/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/04/2021 R.G.N. 938/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse R.G.N.23988/2021 Cron. Rep. Ud22/10/2025 Ciavarella a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di differenze retributive, la somma di euro 15.958,28, oltre accessori di legge. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 1. Preliminarmente, deve darsi atto che il ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta transazione con la controparte ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo che fosse disposta la compensazione delle spese. 2. Non risulta che tale rinuncia sia stata notificata alla controparte, né che questa vi abbia apposto il visto o l’abbia formalmente accettata. 3. La rinuncia al ricorso, che non risulti accettata, notificata alle controparti costituite e neppure comunicata per l'apposizione del visto ai rispettivi difensori non può dar luogo alla pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; essa, tuttavia, vale a far ritenere cessato l'interesse alla decisione sul ricorso (v. Cass. n. 483 del 2021; Cass. n. 26199 del 2020; 31732 del 2018; Cass. n. 3876 del 2010; Cass. n. 15980 del 2006) e determina pertanto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. 4. La condotta processuale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 5. La natura della pronuncia, che è di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266 del 2019; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19560 del 2015), esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228, relativo a ll'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravven
Sentenza Cassazione n. 32953/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris