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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17678/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bergamo, pronunciata in data 9 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) dell'imputazione, escluso la continuazione interna al capo D) e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alle estorsioni di cui ai capi C) e D).

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce l'erronea interpretazione della legge in relazione all'art. 629 cod. pen., è generico in quanto del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bergamo, pronunciata in data 9 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) dell'imputazione, escluso la continuazione interna al capo D) e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alle estorsioni di cui ai capi C) e D). Considerato che il ricorso, con il quale si deduce l'erronea interpretazione della legge in relazione all'art. 629 cod. pen., è generico in quanto del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marz
Sentenza Cassazione n. 17678/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris