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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 41800/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro del 21/02/2024; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio del decreto impugnato; letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, Sezione misure di prevenzione, con decreto del 21 febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 23 aprile) ha confermato il decreto di prevenzione emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale era stata respinta la richiesta - formulata da [OSCURATO:PERSONA] quale terza interessata - avverso la messa in liquidazione della società "[OSCURATO:SOCIETA]." di cui la predetta Pasquino è amministratrice unica.

2. Nei confronti del decreto di appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, la Pasquino che deduce l'abnormità del decreto impugnato in quanto emesso dopo l'intervento di decreto del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la proposta di applicazione della confisca di prevenzione (relativa al medesimo bene) e ordinato conseguentemente la revoca del sequestro originariamente disposto sulle quote sociali e sul compendio aziendale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il collegio che sia intervenuta carenza di interesse in ordine alla definizione del ricorso proposto.

2. Invero, non vi è uniformità nella giurisprudenza di questa Corte in merito alla impugnabilità o meno del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Secondo un primo orientamento «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il tribunale competente approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata ovvero disponga la messa in liquidazione dell'impresa ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. non è autonomamente impugnabile, avendo natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» (Sez. 1, n. 36343 del 08/02/2022, Lucariello, Rv. 283480 - 01).

Altre pronunce, invece, hanno ritenuto che i provvedimenti adottati dal tribunale di prevenzione ex art. 41 cit. siano impugnabili dinanzi alla Corte di appello - il cui decreto decisorio sarebbe allora ricorribile per Cassazione (Sez. 1, ord. n. 20161 del 28/02/2022, Piccirillo, Rv. 283090 - 01; Sez. 2, n. 28922 del 09/07/2020, Spada, Rv. 279702 - 01).

3. Rileva il Collegio che non è necessario prendere posizione su tale profilo.

La ricorrente ha infatti allegato al ricorso il decreto - del 19 febbraio 2024 e depositato in data 11 marzo 2024 - emesso dal Tribunale di Catanzaro che ha respinto la richiesta del Pubblico ministero avente ad oggetto la confisca di prevenzione revocando il relativo sequestro disposto, tra l'altro, sul capitale sociale della società sopra indicata.

Pertanto, il decreto della Corte territoriale, impugnato in sede di legittimità, è relativo a un provvedimento di sequestro venuto meno a seguito della indicata pronuncia del Tribunale di prevenzione.

Attesa la natura accessoria e strumentale del decreto ex art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 è evidente che il provvedimento di merito (che ha annullato il sequestro) ha privato di rilevanza ed efficacia la messa in liquidazione del compendio aziendale, che non risulta più in sequestro (in termini, in riferimento alla revoca del sequestro preventivo, v.

Sez. 4, n. 26903 del 21/06/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234817 - 01: «in tema di impugnazioni, la revoca del sequestro preventivo fa venir meno l'interesse al ricorso per cassazione perché l'eventuale decisione favorevole sul gravame non ha alcuna influenza all'interno del procedimento e al di fuori di esso»).

4. A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Tale statuizione non comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione - conseguente alla revoca della misura reale presupposto del provvedimento impugnato - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa alla stessa non imputabile (da ultimo v., in riferimento alla revoca della misura cautelare personale, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 17 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro del 21/02/2024; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio del decreto impugnato; letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, Sezione misure di prevenzione, con decreto del 21 febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 23 aprile) ha confermato il decreto di prevenzione emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale era stata respinta la richiesta - formulata da [OSCURATO:PERSONA] quale terza interessata - avverso la messa in liquidazione della società "[OSCURATO:SOCIETA]." di cui la predetta Pasquino è amministratrice unica. 2. Nei confronti del decreto di appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, la Pasquino che deduce l'abnormità del decreto impugnato in quanto emesso dopo l'intervento di decreto del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la proposta di applicazione della confisca di prevenzione (relativa al medesimo bene) e ordinato conseguentemente la revoca del sequestro originariamente disposto sulle quote sociali e sul compendio aziendale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il collegio che sia intervenuta carenza di interesse in ordine alla definizione del ricorso proposto. 2. Invero, non vi è uniformità nella giurisprudenza di questa Corte in merito alla impugnabilità o meno del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo un primo orientamento «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il tribunale competente approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata ovvero disponga la messa in liquidazione dell'impresa ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. non è autonomamente impugnabile, avendo natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» (Sez. 1, n. 36343 del 08/02/2022, Lucariello, Rv. 283480 - 01). Altre pronunce, invece, hanno ritenuto che i provvedimenti adottati dal tribunale di prevenzione ex art. 41 cit. siano impugnabili dinanzi alla Corte di appello - il cui decreto decisorio sarebbe allora ricorribile per Cassazione (Sez. 1, ord. n. 20161 del 28/02/2022, Piccirillo, Rv. 283090 - 01; Sez. 2, n. 28922 del 09/07/2020, Spada, Rv. 279702 - 01). 3. Rileva il Collegio che non è necessario prendere posizione su tale profilo. La ricorrente ha infatti allegato al ricorso il decreto - del 19 febbraio 2024 e depositato in data 11 marzo 2024 - emesso dal Tribunale di Catanzaro che ha respinto la richiesta del Pubblico ministero avente ad oggetto la confisca di prevenzione revocando il relativo sequestro disposto, tra l'altro, sul capitale sociale della società sopra indicata. Pertanto, il decreto della Corte territoriale, impugnato in sede di legittimità, è relativo a un provvedimento di sequestro venuto meno a seguito della indicata pronuncia del Tribunale di prevenzione. Attesa la natura accessoria e strumentale del decreto ex art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 è evidente che il provvedimento di merito (che ha annullato il sequestro) ha privato di rilevanza ed efficacia la messa in liquidazione del compendio aziendale, che non risulta più in sequestro (in termini, in riferimento alla revoca del sequestro preventivo, v. Sez. 4, n. 26903 del 21/06/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234817 - 01: «in tema di impugnazioni, la revoca del sequestro preventivo fa venir meno l'interesse al ricorso per cassazione perché l'eventuale decisione favorevole sul gravame non ha alcuna influenza all'interno del procedimento e al di fuori di esso»). 4. A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale statuizione non comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione - conseguente alla revoca della misura reale presupposto del provvedimento impugnato - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa alla stessa non imputabile (da ultimo v., in riferimento alla revoca della misura cautelare personale, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 17 settembre
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