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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36250/2022

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semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/12/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena dalla stessa concordata con il pubblico ministero per il reato di atti persecutori.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputata deducendo violazione di legge e in particolare il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, con la quale non è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione era stata subordinata l'efficacia dell'istanza di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Per come risulta anche dalla stessa sentenza impugnata, l'imputata aveva subordinato ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p. la richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione della pena concordata con il pubblico ministero, beneficio che il giudice, pur applicando la pena concordata dalle parti, non ha invece riconosciuto.

Va dunque ribadito che qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, al giudice non consentita altra alternativa se non quella di accogliere la richiesta, concedendo il beneficio, ovvero, qualora ritenga di non poterlo riconoscere, di rigettare integralmente la stessa richiesta, dovendosi invece ritenere nulla nel suo insieme la sentenza che applichi la pena richiesta senza concedere la sospensione condizionale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 4832 del 01/10/2015, dep. 2016, Dodesini, Rv. 266017).

Né è possibile porre rimedio in questa sede alla mancata concessione del beneficio procedendo ex art. 130 c.p.p. all'integrazione del dispositivo della sentenza, poiché dal tenore della decisione non può desumersi che la mancata pronuncia sulla condizione apposta dall'imputata sia da ascrivere ad un mero errore materiale, posto che ìl giudice non ha in alcun modo motivato sulla concedibilità della sospensione.

3. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore cors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/12/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena dalla stessa concordata con il pubblico ministero per il reato di atti persecutori. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputata deducendo violazione di legge e in particolare il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, con la quale non è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione era stata subordinata l'efficacia dell'istanza di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per come risulta anche dalla stessa sentenza impugnata, l'imputata aveva subordinato ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p. la richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione della pena concordata con il pubblico ministero, beneficio che il giudice, pur applicando la pena concordata dalle parti, non ha invece riconosciuto. Va dunque ribadito che qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, al giudice non consentita altra alternativa se non quella di accogliere la richiesta, concedendo il beneficio, ovvero, qualora ritenga di non poterlo riconoscere, di rigettare integralmente la stessa richiesta, dovendosi invece ritenere nulla nel suo insieme la sentenza che applichi la pena richiesta senza concedere la sospensione condizionale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 4832 del 01/10/2015, dep. 2016, Dodesini, Rv. 266017). Né è possibile porre rimedio in questa sede alla mancata concessione del beneficio procedendo ex art. 130 c.p.p. all'integrazione del dispositivo della sentenza, poiché dal tenore della decisione non può desumersi che la mancata pronuncia sulla condizione apposta dall'imputata sia da ascrivere ad un mero errore materiale, posto che ìl giudice non ha in alcun modo motivato sulla concedibilità della sospensione. 3. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore cors
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