CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta procuraspeciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain 32036 Mas di Sedico (BL), alla via [OSCURATO:PERSONA] 22.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi,giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AvvocatoChiara Mazzocco ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studioelettivamente domiciliano in Belluno, alla via Cavour n. 11/A.-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, n. cron.3221/2025, depositata il 20/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1702/2026Numero sezionale 488/2026Numero di raccolta generale 23209/2026ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondoData pubblicazione 14/07/2026comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Roma, 10 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese