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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 33126/2026

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A PRELIMINARE diPalermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo determinava,ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in annidue, mesi dieci di reclusione ed euro 1.100 di multa.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il difensore di fiduciadenunciando violazione di legge in relazione all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.in relazione alla mancata valutazione delle prove al fine di irrogare una pena piùmite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen. e il ricorrente deduce esclusivamente il vizio di motivazione previsto dall’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Tale censura non è compresa tra i motivitassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consenteal pubblico ministero e all’imputato di ricorrere per cassazione contro la sentenzadi applicazione della pena soltanto per motivi attinenti all’espressione dellavolontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Il dedotto difetto motivazionale, non traducendosi nella prospettazione diuno dei vizi appena indicati, è dunque estraneo al novero delle censureconsentite e ciò determina l’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiaratasenza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.2.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, inforza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, taleritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, nonesulando profili di colpa dal ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A PRELIMINARE diPalermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo determinava,ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in annidue, mesi dieci di reclusione ed euro 1.100 di multa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il difensore di fiduciadenunciando violazione di legge in relazione all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.in relazione alla mancata valutazione delle prove al fine di irrogare una pena piùmite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen. e il ricorrente deduce esclusivamente il vizio di motivazione previsto dall’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Tale censura non è compresa tra i motivitassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consenteal pubblico ministero e all’imputato di ricorrere per cassazione contro la sentenzadi applicazione della pena soltanto per motivi attinenti all’espressione dellavolontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Il dedotto difetto motivazionale, non traducendosi nella prospettazione diuno dei vizi appena indicati, è dunque estraneo al novero delle censureconsentite e ciò determina l’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiaratasenza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, inforza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, taleritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, nonesulando profili di colpa dal ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33126/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris