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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22433/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17056 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, come da procura speciale a margine del ricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) danielevitello@ avvocatiagrigento.it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] ex lege 130/2022 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.7362/03/2020, depositata in data 15 dicembre 2020, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 3513/01/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso proposto dal suddetto contribuente, esercente l’attività di trasporti merci su strada, avverso l’avviso di accertamento con il quale erano stati recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap e detratti ai fini Iva per l’anno 2009, in relazione a fatture afferenti all’acquisto di carburante ritenute prive del requisito di inerenza; -in punto di diritto, la CTR ha affermato che, pur non dovendosi fare applicazione del d.P.R. n. 444/97, in forza dell’art. 1, comma 109 della legge n. 266/2005, il contribuente non aveva fornito la prova che il carburante acquistato fosse stato utilizzato per i due autocarri di cui aveva la disponibilità, essendo necessario al fine della dimostrazione dell’inerenza del costo dedotto annotare sulle fatture quanto meno la targa dell’automezzo utilizzato o altri elementi utili quali ad es. il chilometraggio percorso (inerenza c.d. quantitativa); -l’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione”; -il ricorrente ha depositato memoria rappresentando l’avvenuta definizione della controversia ai sensi dell’art. 5 della legge 130/2022; [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 109 TUIR, in combinato con gli artt. 21 del d.P.R. n. 633/72, art. 1, comma 109 della legge n. 266/2005 per avere la CTR ritenuto che le fatture, pur debitamente compilate dal distributore di carburante nel rispetto dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72, non concretassero prova idonea della inerenza dei costi sebbene, a seguito dell’art. 1, comma 109 della legge n. 266/2005, gli autotrasportatori dovessero comprovare il costo per l’acquisto di carburante non più attraverso la scheda carburante ma necessariamente attraverso la fattura rilasciata dall’impianto di distribuzione; -il contribuente ha depositato copia della domanda per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022 e copia della ricevuta del modello di pagamento unificato F24 del 7 dicembre 2022; -l’art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi daversare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente.

L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; -invero, il fatto che l’atto impositivo oggetto di impugnazione sia contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4 del d.l. n. 13 del 2023 espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; -che, pertanto, il processo va estinto; -ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; PQM La Corte dichiar a estinto il processo.

Spese a carico d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17056 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, come da procura speciale a margine del ricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) danielevitello@ avvocatiagrigento.it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] ex lege 130/2022 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.7362/03/2020, depositata in data 15 dicembre 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 3513/01/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso proposto dal suddetto contribuente, esercente l’attività di trasporti merci su strada, avverso l’avviso di accertamento con il quale erano stati recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap e detratti ai fini Iva per l’anno 2009, in relazione a fatture afferenti all’acquisto di carburante ritenute prive del requisito di inerenza; -in punto di diritto, la CTR ha affermato che, pur non dovendosi fare applicazione del d.P.R. n. 444/97, in forza dell’art. 1, comma 109 della legge n. 266/2005, il contribuente non aveva fornito la prova che il carburante acquistato fosse stato utilizzato per i due autocarri di cui aveva la disponibilità, essendo necessario al fine della dimostrazione dell’inerenza del costo dedotto annotare sulle fatture quanto meno la targa dell’automezzo utilizzato o altri elementi utili quali ad es. il chilometraggio percorso (inerenza c.d. quantitativa); -l’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione”; -il ricorrente ha depositato memoria rappresentando l’avvenuta definizione della controversia ai sensi dell’art. 5 della legge 130/2022; [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 109 TUIR, in combinato con gli artt. 21 del d.P.R. n. 633/72, art. 1, comma 109 della legge n. 266/2005 per avere la CTR ritenuto che le fatture, pur debitamente compilate dal distributore di carburante nel rispetto dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72, non concretassero prova idonea della inerenza dei costi sebbene, a seguito dell’art. 1, comma 109 della legge n. 266/2005, gli autotrasportatori dovessero comprovare il costo per l’acquisto di carburante non più attraverso la scheda carburante ma necessariamente attraverso la fattura rilasciata dall’impianto di distribuzione; -il contribuente ha depositato copia della domanda per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022 e copia della ricevuta del modello di pagamento unificato F24 del 7 dicembre 2022; -l’art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi daversare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; -invero, il fatto che l’atto impositivo oggetto di impugnazione sia contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4 del d.l. n. 13 del 2023 espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; -che, pertanto, il processo va estinto; -ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; PQM La Corte dichiar a estinto il processo. Spese a carico d
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