CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10842/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 142/RG. 35733 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata con la quale l'unico motivo non si confronta. Infatti, la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici e logici, ha confermato la sentenza di primo grado dando atto, con ampi accertamenti di fatto (pag. 2) e corrette valutazioni di diritto (pag. 3), richiamando le convergenti prove testimoniali tali da configurare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sotto il profilo oggettivo e soggettivo. A fronte di detti elementi il ricorso prefigura una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e si limita a stigmatizzare la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. senza nulla liquidare alla costituita parte civile in ragione del rito e dell'assenza di un utile contributo alla decisione ai fini di contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensora PrO)