Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1023/2020
ECLI:EU:T:2020:133
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0031_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 marzo 2020 –
AF / FRA
(causa T‑31/19)
«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Funzioni di amministratore in qualità di consulente politico di grado AD 12 – Inquadramento nell’impiego tipo di “amministratore” – Statuto del 2014 – Assenza dei requisiti per la riclassificazione nel grado superiore – Esercizio di riclassificazione 2017 – Diniego di considerare il ricorrente ai fini della sua riclassificazione nel grado AD 13 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126)
(v. punti 17‑19)
2.
Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Rispetto della regola della corrispondenza tra grado e impiego – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 7, § 1)
(v. punti 22, 23)
3.
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di inquadramento di un funzionario in un impiego tipo introdotto dal regolamento n. 1023/2013 – Reclamo contro la mancata iscrizione dell’interessato nell’elenco dei funzionari promuovibili al grado superiore che rivela per la prima volta il suo inquadramento nell’impiego tipo di amministratore – Ricevibilità
(Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1, e allegato XIII, art. 30, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)
(v. punti 28‑30, 74, 75)
4.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 32‑35)
5.
Funzionari – Carriera – Istituzione di regole transitorie che accompagnano il passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriere dei funzionari – Regole di inquadramento in impieghi tipo – Inquadramento degli agenti temporanei di grado AD 11 nell’impiego tipo di amministratore o di capo unità o equivalente – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento
(Statuto dei funzionari, allegati I, sezione A, punto 1, e XIII, art. 30, § 2; regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013, considerando 17‑19)
(v. punti 42, 43, 53, 55, 57, 69)
6.
Funzionari – Carriera – Istituzione di regole transitorie che accompagnano il passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriere dei funzionari – Regole di inquadramento in impieghi tipo – Inquadramento dei funzionari dei gradi da AD 9 ad AD 14 che esercitano responsabilità particolari nell’impiego tipo di capo unità o equivalente o in quello di consigliere o equivalente – Facoltà dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di applicare o meno detto regime derogatorio
(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 30, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)
(v. punti 60, 61)
7.
Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario
(v. punti 68, 70)
8.
Funzionari – Promozione – Reinquadramento – Adozione di un nuovo sistema di promozione – Transizione dal sistema precedente a quello nuovo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto dei diritti acquisiti – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 45 e allegato XIII, art. 30, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)
(v. punti 73, 81, 85, 86)
9.
Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 91, 92)
10.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che ha favorito il sorgere della controversia
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2)
(v. punti 94‑96)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della FRA, del 9 maggio 2018, di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco degli agenti temporanei idonei alla riclassificazione nel grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di riclassificazione 2017 e, dall’altro, a ottenere il risarcimento dei danni che egli afferma di aver subìto a causa di tale decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute da AF.
3)
AF sopporterà tre quarti delle proprie spese.