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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1023/2020

ECLI:EU:T:2020:133
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0031_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 marzo 2020 –

AF / FRA

(causa T‑31/19) «Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Funzioni di amministratore in qualità di consulente politico di grado AD 12 – Inquadramento nell’impiego tipo di “amministratore” – Statuto del 2014 – Assenza dei requisiti per la riclassificazione nel grado superiore – Esercizio di riclassificazione 2017 – Diniego di considerare il ricorrente ai fini della sua riclassificazione nel grado AD 13 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 17‑19)

2. Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Rispetto della regola della corrispondenza tra grado e impiego – Portata (Statuto dei funzionari, art. 7, § 1) (v. punti 22, 23)

3. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di inquadramento di un funzionario in un impiego tipo introdotto dal regolamento n. 1023/2013 – Reclamo contro la mancata iscrizione dell’interessato nell’elenco dei funzionari promuovibili al grado superiore che rivela per la prima volta il suo inquadramento nell’impiego tipo di amministratore – Ricevibilità (Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1, e allegato XIII, art. 30, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 28‑30, 74, 75)

4. Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 32‑35)

5. Funzionari – Carriera – Istituzione di regole transitorie che accompagnano il passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriere dei funzionari – Regole di inquadramento in impieghi tipo – Inquadramento degli agenti temporanei di grado AD 11 nell’impiego tipo di amministratore o di capo unità o equivalente – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento (Statuto dei funzionari, allegati I, sezione A, punto 1, e XIII, art. 30, § 2; regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013, considerando 17‑19) (v. punti 42, 43, 53, 55, 57, 69)

6. Funzionari – Carriera – Istituzione di regole transitorie che accompagnano il passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriere dei funzionari – Regole di inquadramento in impieghi tipo – Inquadramento dei funzionari dei gradi da AD 9 ad AD 14 che esercitano responsabilità particolari nell’impiego tipo di capo unità o equivalente o in quello di consigliere o equivalente – Facoltà dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di applicare o meno detto regime derogatorio (Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 30, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 60, 61)

7. Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario (v. punti 68, 70)

8. Funzionari – Promozione – Reinquadramento – Adozione di un nuovo sistema di promozione – Transizione dal sistema precedente a quello nuovo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto dei diritti acquisiti – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 45 e allegato XIII, art. 30, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 73, 81, 85, 86)

9. Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 91, 92)

10. Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che ha favorito il sorgere della controversia (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v. punti 94‑96) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della FRA, del 9 maggio 2018, di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco degli agenti temporanei idonei alla riclassificazione nel grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di riclassificazione 2017 e, dall’altro, a ottenere il risarcimento dei danni che egli afferma di aver subìto a causa di tale decisione.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute da AF. 3) AF sopporterà tre quarti delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0031_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 marzo 2020 – AF / FRA (causa T‑31/19) «Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Funzioni di amministratore in qualità di consulente politico di grado AD 12 – Inquadramento nell’impiego tipo di “amministratore” – Statuto del 2014 – Assenza dei requisiti per la riclassificazione nel grado superiore – Esercizio di riclassificazione 2017 – Diniego di considerare il ricorrente ai fini della sua riclassificazione nel grado AD 13 – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 17‑19) 2. Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Rispetto della regola della corrispondenza tra grado e impiego – Portata (Statuto dei funzionari, art. 7, § 1) (v. punti 22, 23) 3. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di inquadramento di un funzionario in un impiego tipo introdotto dal regolamento n. 1023/2013 – Reclamo contro la mancata iscrizione dell’interessato nell’elenco dei funzionari promuovibili al grado superiore che rivela per la prima volta il suo inquadramento nell’impiego tipo di amministratore – Ricevibilità (Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1, e allegato XIII, art. 30, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 28‑30, 74, 75) 4. Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 32‑35) 5. Funzionari – Carriera – Istituzione di regole transitorie che accompagnano il passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriere dei funzionari – Regole di inquadramento in impieghi tipo – Inquadramento degli agenti temporanei di grado AD 11 nell’impiego tipo di amministratore o di capo unità o equivalente – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento (Statuto dei funzionari, allegati I, sezione A, punto 1, e XIII, art. 30, § 2; regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013, considerando 17‑19) (v. punti 42, 43, 53, 55, 57, 69) 6. Funzionari – Carriera – Istituzione di regole transitorie che accompagnano il passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriere dei funzionari – Regole di inquadramento in impieghi tipo – Inquadramento dei funzionari dei gradi da AD 9 ad AD 14 che esercitano responsabilità particolari nell’impiego tipo di capo unità o equivalente o in quello di consigliere o equivalente – Facoltà dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di applicare o meno detto regime derogatorio (Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 30, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 60, 61) 7. Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario (v. punti 68, 70) 8. Funzionari – Promozione – Reinquadramento – Adozione di un nuovo sistema di promozione – Transizione dal sistema precedente a quello nuovo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto dei diritti acquisiti – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 45 e allegato XIII, art. 30, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 73, 81, 85, 86) 9. Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 91, 92) 10. Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che ha favorito il sorgere della controversia (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v. punti 94‑96) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della FRA, del 9 maggio 2018, di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco degli agenti temporanei idonei alla riclassificazione nel grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di riclassificazione 2017 e, dall’altro, a ottenere il risarcimento dei danni che egli afferma di aver subìto a causa di tale decisione. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute da AF. 3) AF sopporterà tre quarti delle proprie spese.
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