CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 41357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trenta per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Trento il 9 novembre 2021, la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr.23. 2. L'imputato propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione dell'art.240 cod. pen. in merito alla confisca del denaro sequestrato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. 4. La censura formulata risulta fondata, trattandosi di confisca di denaro non obbligatoria in relazione al titolo di reato. A decorrere dall'entrata in vigore del d. Igs. 1 marzo 2018, n. 21, è stata disposta (con l'art. 7, comma 1, lettera I) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 12 sexies, che disponeva quanto segue: «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art.. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 517-ter e 517-quater, nonche' dagli artt. 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600- quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'art. 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, dall'art. 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'art. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, successive modificazioni, dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale». 4.1. Il medesimo testo normativo ha, però, inserito, con l'art.6, comma 2, nell'ottica di una razionale riorganizzazione della disciplina penale, nel T.U. Stup. n. 309/90, l'art. 85 bis (Ipotesi particolare di confisca), che dispone: «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'art. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'art. 240 bis del codice penale.», così dovendosi tuttora escludere la confisca obbligatoria per i fatti di lieve entità. 4.2. Inoltre, nel caso in esame, il difensore ha osservato che la somma di danaro di cui era in possesso l'imputato non può essere ritenuta profitto dell'attività illecita da lui posta in essere, essendogli stato contestato esclusivamente il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, considerato che l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è concretato dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707). E la Corte di legittimità ha, effettivamente, affermato che si debba considerare illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma 1, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (Sez. 4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01; Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768). 4.3. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, essendo possibile procedere in questa sede alla eliminazione di tale statuizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro; statuizione che elimina, con restituzione dello stesso • all'avente diritto. Così deci