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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 24875/2023

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3838/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Via G.G.

Porro n. 18. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 12737/2020 , pubblicata in data 29.11.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: liquidazione compensi c.t.u. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto l’attività di consulente tecnico d’ufficio in una causa civile dinanzi al Tribunale di Lecce, con il compito di accertare il valore di talune opere appaltate, eventuali difetti di esecuzione edi quantificare l’ammontare del risarcimento.

Esaurito l’incarico, il Tribunale, con decreto del 29.11.2019, ha liquidato il compenso di € 5882,58, corrispondente a 721 vacazioni.

Il provvedimento, oggetto di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, è stato confermato dal medesimo Tribunale, secondo cui la domanda non era supportata dalla documentazione necessaria per consentire“di valutare l’attività svolta dall’ausiliario, mancando copia dell’elaborato peritale e della notula di liquidazione dei compensi professionali, in virtù delle quali comprendere se e per quale ragione la pretesa invocata dal ricorrente trovasse fondamento”; la mera allegazione, da parte ricorrente, “ di circostanze di fatto (tutte contestate da controparte) non poteva far ritenere dimostrati i fatti costitutivi e le ragioni di diritto sottese alla domanda”.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.

Le altre parti non hanno svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria del 28.3.2021 è stata ordinata la notifica del ricorso alle parti del giudizio di opposizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente ha eseguito tempestivamente la notifica del ricorso alle parti del giudizio di merito in cui è stata espletata la consulenza, regolarizzando il contraddittorio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 702 bis e ter c.p.c. del D.lgs. 150/2011.

Si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio gli atti del processo nel quale era stata svolta la consulenza, posto che l’art. 15, comma quinto, del d.lgs. 150/2011 pone a carico del giudice un vero e proprio obbligo di attivazione del poteri istruttori d’ufficio.

Il motivo è fondato.

L’art. 170 D.P.R. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.

L'opposizione è disciplinata dall'articolo15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ed è sottoposta al rito sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto.

Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione (art. 15, comma quinto).

Sia nel vigore dell’art. 11 D.P.R. 319/1980 , che nel regime introdotto dall’art. 170 D.P.R. 115/2002 e, successivamente, dall’art. 15 d.lgs. 150/2011 si è più volte affermato che l’opposizione non ha natura impugnatoria e non si traduce in un mero riesame della correttezza del provvedimento nei limiti delle questioni proposte dall’interessato, ma apre una fase a cognizione piena in cui il giudice ha il potere di riesaminare gli atti e di valutare la congruità della liquidazione, con il solo limite di non attribuire una somma maggiore di quella richiesta (Cass.5112/2000; Cass. 2579/1989, nonché, con riguardo alla disciplina vigente: Cass. 41874/2021; Cass. 21225/2019; Cass. 9011/2019; Cass. 1470/2018).

La natura contenziosa del procedimento e la sua assoggettabilità al rito sommario di cognizione, prevista dal d.lgs. 150/2011, non comportano una automatica traspo si zione del criterio formale dell’onere della prova riguardo alle circostanze utili alla liquidazione del compenso.

L’opposizione non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo d’ufficio, della copia della consulenza, dei verbali delle operazioni e della richiesta di liquidazionee degli atti necessari alla decisione, dovendo il giudice adito disporne l’acquisizione in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit., la quale va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di compiere tutte le attivit à utili per la definizione della richiesta avanzata dall’interessato (Cass.23133/2021; Cass. 2206/2020, Cass. 9264/2015 in tema di compensi per il patrocinio a spese dello Stato; Cass. 4194/2017 in tema di compensi del c.t.u.; Cass. 19690/2015).

E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3838/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Via G.G. Porro n. 18. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 12737/2020 , pubblicata in data 29.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: liquidazione compensi c.t.u. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto l’attività di consulente tecnico d’ufficio in una causa civile dinanzi al Tribunale di Lecce, con il compito di accertare il valore di talune opere appaltate, eventuali difetti di esecuzione edi quantificare l’ammontare del risarcimento. Esaurito l’incarico, il Tribunale, con decreto del 29.11.2019, ha liquidato il compenso di € 5882,58, corrispondente a 721 vacazioni. Il provvedimento, oggetto di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, è stato confermato dal medesimo Tribunale, secondo cui la domanda non era supportata dalla documentazione necessaria per consentire“di valutare l’attività svolta dall’ausiliario, mancando copia dell’elaborato peritale e della notula di liquidazione dei compensi professionali, in virtù delle quali comprendere se e per quale ragione la pretesa invocata dal ricorrente trovasse fondamento”; la mera allegazione, da parte ricorrente, “ di circostanze di fatto (tutte contestate da controparte) non poteva far ritenere dimostrati i fatti costitutivi e le ragioni di diritto sottese alla domanda”. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Le altre parti non hanno svolto difese. Con ordinanza interlocutoria del 28.3.2021 è stata ordinata la notifica del ricorso alle parti del giudizio di opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha eseguito tempestivamente la notifica del ricorso alle parti del giudizio di merito in cui è stata espletata la consulenza, regolarizzando il contraddittorio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 702 bis e ter c.p.c. del D.lgs. 150/2011. Si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio gli atti del processo nel quale era stata svolta la consulenza, posto che l’art. 15, comma quinto, del d.lgs. 150/2011 pone a carico del giudice un vero e proprio obbligo di attivazione del poteri istruttori d’ufficio. Il motivo è fondato. L’art. 170 D.P.R. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ed è sottoposta al rito sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione (art. 15, comma quinto). Sia nel vigore dell’art. 11 D.P.R. 319/1980 , che nel regime introdotto dall’art. 170 D.P.R. 115/2002 e, successivamente, dall’art. 15 d.lgs. 150/2011 si è più volte affermato che l’opposizione non ha natura impugnatoria e non si traduce in un mero riesame della correttezza del provvedimento nei limiti delle questioni proposte dall’interessato, ma apre una fase a cognizione piena in cui il giudice ha il potere di riesaminare gli atti e di valutare la congruità della liquidazione, con il solo limite di non attribuire una somma maggiore di quella richiesta (Cass.5112/2000; Cass. 2579/1989, nonché, con riguardo alla disciplina vigente: Cass. 41874/2021; Cass. 21225/2019; Cass. 9011/2019; Cass. 1470/2018). La natura contenziosa del procedimento e la sua assoggettabilità al rito sommario di cognizione, prevista dal d.lgs. 150/2011, non comportano una automatica traspo si zione del criterio formale dell’onere della prova riguardo alle circostanze utili alla liquidazione del compenso. L’opposizione non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo d’ufficio, della copia della consulenza, dei verbali delle operazioni e della richiesta di liquidazionee degli atti necessari alla decisione, dovendo il giudice adito disporne l’acquisizione in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit., la quale va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di compiere tutte le attivit à utili per la definizione della richiesta avanzata dall’interessato (Cass.23133/2021; Cass. 2206/2020, Cass. 9264/2015 in tema di compensi per il patrocinio a spese dello Stato; Cass. 4194/2017 in tema di compensi del c.t.u.; Cass. 19690/2015). E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se
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