Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00421/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che la sentenza impugnata dà conto delle modalità della condotta e della chiara finalità oppositiva correlata alla valenza coartante della condotta autolesionistica dell'imputato, peraltro, tradottasi in resistenza attiva, ferendo un operante (pag.4); ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 9\mmende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es ensore Il residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che la sentenza impugnata dà conto delle modalità della condotta e della chiara finalità oppositiva correlata alla valenza coartante della condotta autolesionistica dell'imputato, peraltro, tradottasi in resistenza attiva, ferendo un operante (pag.4); ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 9\mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es ensore Il residente
Sentenza Cassazione n. 00421/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris