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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22428/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ribadito la finalità di spaccio della sostanza sequestrata all'esito della valutazione congiunta degli elementi accertati nel caso concreto, quali il tentativo, da parte del Belotti, di contattare un giovane in una nota piazza di spaccio in orario serale, le modalità di confezionamento (in plurimi involucri) e di occultamento della sostanza stupefacente, l'avere l'imputato gettato a terra, alla vista degli operanti, i due involucri contenenti sostanza stupefacente; osservato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e all'eccessività della pena inflitta, è parimenti inammissibile in quanto attinente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e logica motivazione, avendo la Corte di merito negato i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a motivo dei precedenti penali dell'imputato e confermato la congruità della pena, inflitta in misura prossima al minimo edittale, facendo corretto richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ribadito la finalità di spaccio della sostanza sequestrata all'esito della valutazione congiunta degli elementi accertati nel caso concreto, quali il tentativo, da parte del Belotti, di contattare un giovane in una nota piazza di spaccio in orario serale, le modalità di confezionamento (in plurimi involucri) e di occultamento della sostanza stupefacente, l'avere l'imputato gettato a terra, alla vista degli operanti, i due involucri contenenti sostanza stupefacente; osservato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e all'eccessività della pena inflitta, è parimenti inammissibile in quanto attinente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e logica motivazione, avendo la Corte di merito negato i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a motivo dei precedenti penali dell'imputato e confermato la congruità della pena, inflitta in misura prossima al minimo edittale, facendo corretto richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 22428/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris