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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 32259/2025

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16673 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia deliberata il 20 novembre 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I – RG 16673/2024 camera di consiglio 22.10.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16673/2024 Numero sezionale 3560/2025 Numero di raccolta generale 32259/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Con sentenza pubblicata in data 25 maggio 2018 resa con riguardo a due cause riunite riferite ad alcuni rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA]., per i quali aveva prestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Padova ha rideterminato a mezzo di consulenza contabile il saldo del conto corrente n. 497075, accertando che esso saldo risultava a credito del correntista per euro 307.244,95; ha quindi condannato la banca al pagamento del relativo importo, maggiorato di interessi.

2. ─ La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre 2023, ha dichiarato prescritta l’azione di ripetizione delle rimesse solutorie per il periodo anteriore al 21 ottobre 2004 e rideterminato in euro 57.563,89, a favore del correntista, il saldo del conto alla data del passaggio in sofferenza, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di detta somma, oltre interessi.

3. — Ha proposto ricorso per cassazione Zuccherin.

All’impugnazione resiste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata nel rapporto già facente capo a Cassa di Risparmio del Veneto.

E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria.

Anche parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― La proposta ha il tenore che segue: «[I]l ricorrente ha denunciato per cassazione la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1842 e 2697 c.c., 117 e 127, comma 2, t.u.b.; «il motivo è inammissibile; «la Corte di merito ha osservato: “La circostanza […] che la banca consentisse ‘di fatto’ e sistematicamente alla cliente di operare su conto Sez.

I – RG 16673/2024 camera di consiglio 22.10.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16673/2024 Numero sezionale 3560/2025 Numero di raccolta generale 32259/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 corrente passivo, senza pretendere il rientro, non costituisce prova di un obbligo in tal senso né tanto meno consente di accertare l’ammontare e le condizioni a cui l’affidamento sarebbe sottoposto.

In altri termini, le risultanze degli estratti conto documentano sul piano contabile i costi applicati dalla banca a fronte dell’operatività del rapporto, connotato dalla sistematica presenza di saldi debitori, con conseguente applicazione di interessi e commissioni a tassi anche differenziati in funzione dell’entità del passivo, senza costituire prova della sussistenza e del contenuto di affidamenti, documentati a livello contrattuale soltanto a far data dal 2007”; «tali rilievi riflettono un apprezzamento di fatto che si colloca nella cornice giuridica descritta dall’elaborazione giurisprudenziale della S.C.; «è assodato, infatti, che una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947); in tal senso, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160): la prova dell'affidamento può essere bensì fornita per facta concludentia, ma sempre che emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto (Cass. 24 aprile 2024, n. 11016); «quanto all’ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza di appello, per cui “l’affidamento è assoggettato al requisito formale Sez.

I – RG 16673/2024 camera di consiglio 22.10.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16673/2024 Numero sezionale 3560/2025 Numero di raccolta generale 32259/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 ‘pieno’ richiesto dall'art. 117 t.u.b., sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura,”, essa integra, nella sostanza, una ratio decidendi aggiuntiva rispetto a quella basata sul rilievo per cui la documentazione prodotta non presentava, in sé, attitudine probatoria con riguardo alla “sussistenza” e al “contenuto” degli affidamenti: onde il riconoscimento della fondatezza di tale ratio non potrebbe comunque condurre alla cassazione (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108)»

2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni.

Avendo riguardo alle considerazioni svolte da parte ricorrente nell’istanza di decisione e nella memoria, merita aggiungere non essere concludente l’affermazione, contenuta nel ricorso per cassazione, per cui «la documentazione, proveniente dalla banca resistente e mai da questa contestata, costituisce a tutti gli effetti confessione stragiudiziale circa l'esistenza dell'affidamento»; La questione relativa alla portata confessoria dei detti documenti è estranea al decisum della Corte di appello, né il ricorrente spiega se e in quali termini il tema in discorso fosse stato fatto valere nel giudizio di merito: va qui rammentato che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Peraltro, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo Sez.

I – RG 16673/2024 camera di consiglio 22.10.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16673/2024 Numero sezionale 3560/2025 Numero di raccolta generale 32259/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 il vizio di motivazione (Cass. 27 settembre 2000, n. 12803; Cass. 24 novembre 1981, n. 6246): vizio che nel ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] non è stato dedotto.

3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 8.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16673 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia deliberata il 20 novembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I – RG 16673/2024 camera di consiglio 22.10.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16673/2024 Numero sezionale 3560/2025 Numero di raccolta generale 32259/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con sentenza pubblicata in data 25 maggio 2018 resa con riguardo a due cause riunite riferite ad alcuni rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA]., per i quali aveva prestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Padova ha rideterminato a mezzo di consulenza contabile il saldo del conto corrente n. 497075, accertando che esso saldo risultava a credito del correntista per euro 307.244,95; ha quindi condannato la banca al pagamento del relativo importo, maggiorato di interessi. 2. ─ La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre 2023, ha dichiarato prescritta l’azione di ripetizione delle rimesse solutorie per il periodo anteriore al 21 ottobre 2004 e rideterminato in euro 57.563,89, a favore del correntista, il saldo del conto alla data del passaggio in sofferenza, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di detta somma, oltre interessi. 3. — Ha proposto ricorso per cassazione Zuccherin. All’impugnazione resiste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata nel rapporto già facente capo a Cassa di Risparmio del Veneto. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria. Anche parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La proposta ha il tenore che segue: «[I]l ricorrente ha denunciato per cassazione la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1842 e 2697 c.c., 117 e 127, comma 2, t.u.b.; «il motivo è inammissibile; «la Corte di merito ha osservato: “La circostanza […] che la banca consentisse ‘di fatto’ e sistematicamente alla cliente di operare su conto Sez. I – RG 16673/2024 camera di consiglio 22.10.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16673/2024 Numero sezionale 3560/2025 Numero di raccolta generale 32259/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 corrente passivo, senza pretendere il rientro, non costituisce prova di un obbligo in tal senso né tanto meno consente di accertare l’ammontare e le condizioni a cui l’affidamento sarebbe sottoposto. In altri termini, le risultanze degli estratti conto documentano sul piano contabile i costi applicati dalla banca a fronte dell’operatività del rapporto, connotato dalla sistematica presenza di saldi debitori, con conseguente applicazione di interessi e commissioni a tassi anche differenziati in funzione dell’entità del passivo, senza costituire prova della sussistenza e del contenuto di affidamenti, documentati a livello contrattuale soltanto a far data dal 2007”; «tali rilievi riflettono un apprezzamento di fatto che si colloca nella cornice giuridica descritta dall’elaborazione giurisprudenziale della S.C.; «è assodato, infatti, che una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947); in tal senso, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160): la prova dell'affidamento può essere bensì fornita per facta concludentia, ma sempre che emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto (Cass. 24 aprile 2024, n. 11016); «quanto all’ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza di appello, per cui “l’affidamento è assoggettato al requisito formale Sez. I – RG 16673/2024 camera di consiglio 22.10.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16673/2024 Numero sezionale 3560/2025 Numero di raccolta generale 32259/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 ‘pieno’ richiesto dall'art. 117 t.u.b., sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura,”, essa integra, nella sostanza, una ratio decidendi aggiuntiva rispetto a quella basata sul rilievo per cui la documentazione prodotta non presentava, in sé, attitudine probatoria con riguardo alla “sussistenza” e al “contenuto” degli affidamenti: onde il riconoscimento della fondatezza di tale ratio non potrebbe comunque condurre alla cassazione (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108)» 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni. Avendo riguardo alle considerazioni svolte da parte ricorrente nell’istanza di decisione e nella memoria, merita aggiungere non essere concludente l’affermazione, contenuta nel ricorso per cassazione, per cui «la documentazione, proveniente dalla banca resistente e mai da questa contestata, costituisce a tutti gli effetti confessione stragiudiziale circa l'esistenza dell'affidamento»; La questione relativa alla portata confessoria dei detti documenti è estranea al decisum della Corte di appello, né il ricorrente spiega se e in quali termini il tema in discorso fosse stato fatto valere nel giudizio di merito: va qui rammentato che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Peraltro, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo Sez. I – RG 16673/2024 camera di consiglio 22.10.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16673/2024 Numero sezionale 3560/2025 Numero di raccolta generale 32259/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 il vizio di motivazione (Cass. 27 settembre 2000, n. 12803; Cass. 24 novembre 1981, n. 6246): vizio che nel ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] non è stato dedotto. 3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 8.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il
Sentenza Cassazione n. 32259/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris