CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 14049/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Macerata in data 15/11/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rettifica del provvedimento impugnato in relazione all'indicazione del reato per il quale è stato disposto il sequestro (capo 15 e non capo 14) ed il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva con la quale gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza indicata in epigrafe che ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Macerata in data 16/09/204 in relazione a somme di denaro, beni immobili ed autovetture, ritenuti profitto di reati fiscali. 2. Con un unico articolato motivo i difensori di [OSCURATO:PERSONA] contestano la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) perché disposta in violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 8 e 12 bis d.lgs. 74/2000 e 125 comma 3 e 324 cod. pro. pen., deducendo che l'unico reato attribuito all'indagato al capo 14): art. 8 d.lgs. 74/2000, consentirebbe di sottoporre a vincolo l'entità corrispondente al prezzo/compenso del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (elemento di cui non v'è traccia in atti) e non di beni di valore corrispondente al profitto del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, reato non contestato all'indagato. 2.1. Con una memoria depositata il 06/03/2025 i difensori osservano che il Tribunale del Riesame, nel disattendere le doglianze difensive, non è incorso in alcun errore materiale poiché la motivazione del provvedimento è incentrata sul delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo 14) e non sul delitto di cui all'art. 5 fL d.lgs. 74/2000 (capo 15), come‘sostenuto dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni. 2.2. Aggiungono che il collegio cautelare avrebbe errato nel ritenere confiscabile l'immobile sito in Corridonia via Zegalara n. 21, di proprietà della moglie dell'indagato e gli ulteriori beni indicati nel verbale di sequestro eseguito il 25/10/2024 (gioielli, oggetti di lusso) poiché trattasi di beni rispetto ai quali mancherebbe il nesso di pertinenzialità con il reato tributario attribuito a Zhang e dei quali egli non avrebbe la disponibilità di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. 2. Osserva il collegio che, in via di principio, la deduzione difensiva con cui si contesta la confiscabilità della somma di denaro di euro 8.596.856 quale profitto del reato di cui all'art. 8 D.Igs. 74/2000, è corretta. Questa Corte (Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Rv. 267925) ha da tempo affermato che "in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli 7rt) casi di illecito plurisoggettivo". In motivazione, la S.C. ha chiarito che il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n.74 del 2000, da individuare - in sede di sequestro - con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato (in tal senso anche Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Rv. 266832). 3. Nel caso concreto, tuttavia, il rilievo difensivo appare privo di fondamento poiché la richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura EPPO ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 ( cfr. pagg. 215 e 216) ed il decreto di sequestro emesso dal Gip, hanno avuto ad oggetto (tra gli altri) la somma di euro 8.596.856,00, importo che corrisponde esattamente al profitto del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 attribuito all'indagato e rubricato al capo 15) e non al capo 14), come erroneamente indicato dal P.M. a pag. 216. Ciò rende evidente l'errore materiale in cui è incorso anche il Tribunale del Riesame che nel riportare il numero di rubrica relativo al reato per il quale è stato disposto il sequestro ha indicato il capo 14) anziché capo 15). Il Tribunale si comunque è attenuto al fondamentale principio di diritto secondo il quale il Tribunale non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso da quello in contestazione e nel caso in esame il sequestro secondo quanto contestato con il provvisorio capo d'incolpazione (capo 15) ha riguardato "Il profitto calcolato in relazione ai reati a contenuto dichiarativo (dichiarazione fraudolenta mediante annotazione di fatture per operazioni inesistenti od omessa dichiarazione), pertanto alcuna illegittimità si rinviene nel provvedimento impugnato. 4. Le censure con le quali si contesta, poi, la sequestrabilità dell'immobile sito in Corridonia, via Zegalara n. 21 e degli ulteriori beni (orologi, gioielli, capi di abbigliamento) sono non consentiti perché aspecifici. In disparte ogni considerazione sulla intrinsecamente contraddittoria deduzione difensiva con la quale, da un lato, il ricorrente contesta la decisione del riesame che ha rilevato la carenza di legittimazione all'impugnazione e dall'altro si duole dell'apposizione del vincolo asserendo che si tratta di beni a lui non riconducibili e privi del nesso di pertinenzialità con il reato, rileva il Collegio detti beni non rientrano tra quelli indicati nel provvedimento genetico dei GIP, il quale fa riferimento ad altre unità immobiliari: 1) quella sita in Corridonia, [OSCURATO:PERSONA]Anna n. 5, piano secondo con pertinenziale locale ad uso deposito; 2) immobili siti in Corridonia, [OSCURATO:PERSONA] S. Martino 16 con locale deposito pertinenziale posto ai piani terra e seminterrato e adiacente appezzamento di terreno pertinenziale, sicchè la questione sollevata dal ricorrente non riguarda "(ck vizi del provvedimento impugnato, tassativamente enumerati all'art. 606 del codice di rito, ma pertiene all'esecuzione del provvedimento di sequestro. Ed invero, nel caso di decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura "mista" - come nel caso in esame- la identificazione dei beni da aggredire è rimessa alla fase esecutiva (Sez. 6, Sentenza n. 53832 del 25/10/2017, Rv. 271736). E' stato affermato da questa Sezione (Sent. n. 24785 del 12/5/2015, n. m.) che: "In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M." Il principio dianzi espresso corrisponde a un consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 6, n. 53832 del 2017; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Rv. 260148; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Rv. 254918) Nessuna illegittimità, dunque, affligge l'ordinanza impugnata avendo il Tribunale del riesame osservato a pag. 5 del provvedimento impugnato che l'immobile di cui sopra e gli altri beni fungibili sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'indagato, sono stati sottoposti a vincolo ablatorio "in esecuzione del sequestro per equivalente disposto dal GIP". La natura del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente consente l'applicazione del vincolo ai beni anche nella sola disponibilità dell'indagato per quest'ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378; Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv. 274852; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, Rv. 231390). Ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, non occorre quindi provare il nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca beni nella disponibilità dell'indagato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato. Si tratta infatti di misura che ha natura eminentemente sanzionatoria ed è applicabile esclusivamente all'autore del reato (Sez. U, n. 18374 deI31/01/2013, Rv. 255037).5. Ciò detto, le deduzioni difensive appaiono del tutto aspecifiche poiché si limitanovriproporre questioni, circa la legittimità del sequestro per equivalente operato con riferimento all'immobile di proprietà della coniuge dell'indagato/ sulla natura diretta (e non per equivalente) del sequestro operato su beni fungibili, laddove invece l'ordinanza impugnata ha evidenziato — correttamente —come l'immobile ed i beni fungibili sequestrati, non fossero, in sé, il profitto del reato, quindi non si verte intema di confisca diretta, ma di confisca per equivalente rispetto alla quale, come detto, non rileva il nesso di pertinenzialità con il reato ma la riconducibilità dei beni oggetto di sequestro nella disponibilità dell'indagato. Disponibilità che, occorre ribadirlo, consiste nel potere di disporre senza incontrare limiti e senza dover sottostare ad autorizzazioni, sulla base di una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ossia con una signoria di fatto sulla res non riconducibile alle categorie del diritto privato (così, da ultimo, Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Rv.277021, nella quale è stata anche richiamata l'affermazione, secondo cui il richiamo più appropriato, tra gli istituti di diritto civile, sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dà l'articolo 1140 cod. civ.; così anche Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Rv. 263118, Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378; nel medesimo senso, da ultimo, Sez.3 n. 39772 del 12/10/2022, n. m.). 6. Alla luce di quanto complessivamente detto, tenuto conto che sia l'immobile sequestrato, in cui pacificamente l'indagato risiede, sia i beni fungibili ivi rinvenuti rientrano della disponibilità dell'indagato e che quindi la asserita insequestrabilità degli stessi riguarda la fase esecutiva del sequestro e non la sua astratta legittimità, il ricorso va rigettato, previa rettificazione del provvedimento impugnato nei termini sopra indicati. P.Q.M. Rettifica il decreto di sequestro del GIP del Tribunale di Macerata, indicando quale oggetto del sequestro a carico del ricorrente