CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 16 giugno 2023 della Corte d'appello di Perugia, che, giudicando in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento da parte della corte di Cassazione di altra sentenza della stessa Corte, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Macerata in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 commesso in Macerata il 3.2.2017 con riferimento al punto concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche . Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. L'annullamento da parte della Corte di Cassazione aveva riguardato solo la statuizione della espulsione (statuizione che era stata eliminata) e la statuizione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, sicché correttamente la Corte di Appello aveva ritenuto non più deducibile la censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ler estensore [OSCURATO:PERSONA]