CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 29095/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto si celebra con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del Procuratore generale e del difensore, ai sensi dell’art. 611,comma 1, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Marialetta la memoria difensiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, cheha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Pescara, nel corso della udienza celebrata nell’ambito del proc. n.1791/2024 [OSCURATO:PERSONA] anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], autorizzava “ora perallora” la proroga delle indagini preliminari richiesta dal Pubblico Ministero pressoil Tribunale di Verona presso il cui ufficio pendeva il procedimento(successivamente trasmesso alla Procura di Pescara a seguito di sentenza diincompetenza territoriale emessa nel corso del giudizio dibattimentale) con istanzain data 09/02/2022, da considerarsi tempestiva rispetto al termine di sei mesiprevisto dall’art. 405 cod. proc. pen., nel testo all’epoca vigente, e sulla quale ilGiudice per le indagini preliminari, allora competente, non aveva provveduto (agliin cancelleria).Rilevava il Giudice che la proroga in questione può essere disposta anche atermine scaduto e che alcuna previsione di nullità è contemplata dal legislatoreladdove il provvedimento autorizzatorio sia adottato da giudice nonfunzionalmente competente.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia, che ha articolato un unico motivo con il quale sideduce l’abnormità di tale provvedimento sotto il profilo della carenza di potere inconcreto.Alla proroga dei termini di indagini era deputato il Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Verona che non ha provveduto in tal senso e, afronte di tale omissione, il Pubblico Ministero del Tribunale di Pescara, una voltaricevuti gli atti a seguito della pronuncia di incompetenza territoriale, avrebbedovuto, al fine di superare l’impasse derivato dalla richiesta non esitata,ripresentare, prima della scadenza del nuovo termine, una nuova istanza diproroga.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.il ricorso è inammissibile.La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell’affermare che - aifini della legittimità della proroga del termine per il completamento delle indaginipreliminari, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen.- è necessario soltanto che larelativa richiesta, da parte del pubblico ministero, sia anteriore alla scadenza deltermine anzidetto, mentre l'ordinanza con la quale la stessa proroga è dispostapuò essere anche successiva a quella scadenza e resa in ogni tempo, avendo essaun effetto retroattivo sanante sugli atti d'indagine nel frattempo effettuati (Sez. 3,n. 37729 del 13/07/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283695; Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019,Pollice, Rv. 277938; Sez. 6, n. 14515 del 31/03/2016, Lepori e altro, Rv. 267213;Sez. 1, n. 2219 del 12/05/1994, Aleo, Rv. 198143).È altrettanto consolidato l’ulteriore principio secondo cui contro l'ordinanzache decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indaginipreliminari non è previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure il ricorso perCassazione ai sensi dell'art 111 Cost., non avendo la predetta statuizione ilcontenuto di una sentenza o di un provvedimento che comunque incida sullalibertà personale, ma trattandosi di atto di mero impulso processuale, che nonconclude il procedimento, ne' una sua fase decisoria; tanto non pregiudica il dirittodell'indagato di far valere gli eventuali vizi verificatisi nel procedimento relativoalla proroga, potendo gli stessi essere comunque eccepiti nel giudizio di meritosotto il profilo della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nel termineprorogato (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191787; Sez. 5, n. 1710 del15/04/1999, Galdoporpora, Rv. 213652; Sez. 6, 8/5/2012, n. 18540, C., Rv.252721; Sez. 3, n. 37166 del 31/05/2017, Matrella, Rv. 270919; Sez. 2, n. 2030del 19.12.2025-dep. 2026, Smedile, Rv. 289108).Il provvedimento censurato nel ricorso, non suscettibile di impugnazione, è,dunque, di per sé legittimo, ancorché adottato “ora per allora”, essendo statoemesso a seguito di tempestiva richiesta del Pubblico Ministero presso il qualependeva il procedimento a carico del ricorrente.Non si profila pertanto alcuna arbitrarietà ma neppure è ravvisabile ladenunciata abnormità.L’atto costituisce infatti espressione di esercizio di un potere attribuito algiudice dall’ordinamento processuale, senza alcuna deviazione dello stesso dalmodello legale stabilito dal codice di rito e non assume il carattere di abnormitàsol perché adottato da un giudice diverso da quello delle indagini preliminari.Proprio l’affermata legittimità di disporre proroga ai sensi dell’art. 406 cod.proc. pen. in ogni tempo, con effetto retroattivo sanante, esclude la prospettatacarenza di potere del giudice che ha adottato il relativo provvedimento.2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; attesa la singolarità della questione, non siravvisano elementi di colpa tali da giustificare anche il versamento della sanzionepecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così deciso il giorno 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]